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Case occupate, da oggi hai diritto al risarcimento se la Pubblica Amministrazione ritarda lo sgombero: nuova sentenza

Case occupate, da oggi hai diritto al risarcimento se la Pubblica Amministrazione ritarda lo sgombero: nuova sentenza
Rimanere per anni senza poter disporre del proprio immobile, occupato abusivamente, e non poter fare nulla né per vie legali né tantomeno con la forza: è una situazione che solleva interrogativi profondi sul concetto stesso di giustizia. Ma adesso arriva la svolta per i proprietari
È tristemente noto che il fenomeno delle occupazioni abusive in Italia è tutt'altro che marginale. Secondo gli ultimi dati disponibili (2021), si contano oltre 30.000 alloggi di edilizia pubblica occupati illegalmente, cui si aggiungono circa 20.000 unità di proprietà privata.

Invero, il D.L. 48/2025, c.d. Decreto Sicurezza, è intervenuto per fronteggiare il fenomeno, prevedendo sgomberi immediati e pene più severe, ma i risultati tardano ad arrivare.

A fare chiarezza su questa annosa questione interviene ora la Corte di Cassazione, con una pronuncia che segna un vero punto di svolta. Questa sentenza rappresenta, infatti, un passo importante per il riconoscimento dei diritti dei legittimi proprietari, spesso impotenti di fronte a occupazioni prolungate e inadempienze dello Stato. D’ora in avanti, la mancata esecuzione tempestiva di uno sgombero potrà costare cara alla Pubblica Amministrazione, non solo in termini di immagine, ma anche di risarcimenti concreti.

Il caso specifico riguardava un ex capannone industriale, occupato nel 2013 da circa 30 persone. Già nel 2014 era stata emessa l’ordinanza di rilascio, ma nonostante dieci accessi con l’Ufficiale Giudiziario, lo sgombero è stato continuamente rimandato per motivi ritenuti pretestuosi: assenza del medico, tensioni tra i manifestanti, presunti rischi per l’ordine pubblico.
Solo nel 2018 l’immobile è stato effettivamente liberato. Cinque anni di attesa che hanno portato i giudici a condannare il Ministero dell’Interno a risarcire la proprietaria con 183.383,51 euro, somma calcolata sulla base della locazione potenziale persa nel periodo di occupazione.

Con l’ordinanza n. 24053 del 28 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di eseguire senza ritardi le ordinanze di sgombero emesse dal giudice.
La Corte ha chiarito che nessuna valutazione discrezionale o difficoltà organizzativa può giustificare il rinvio dell’esecuzione, a meno che non vi siano cause di forza maggiore. In caso contrario, lo Stato è tenuto a risarcire i danni subiti dai proprietari.

Nelle esecuzioni per il rilascio - ha chiarito la Suprema Corte - spetta all’ufficiale giudiziario il potere di richiedere in ausilio la c.d. Forza pubblica. Con questa espressione si ricomprendono: gli agenti di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri, le Guardie di Finanza, i Vigili del Fuoco, gli Agenti di Custodia (nonché tutti quegli organismi non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica, ivi compresi gli Agenti della Polizia Municipale). Tuttavia, “nell’ordinamento di uno Stato di diritto l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”.

Ad avviso del Supremo Consesso, solo l’assoluta impossibilità per forza maggiore di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un diniego da parte delle Autorità, "a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della Forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”.

Ma tale causa di forza maggiore, come detto, non può essere integrata semplicemente dalle “difficoltà intrinseche” dell’esecuzione forzata o da altra scelta “discrezionale” di rinviare l’esecuzione del provvedimento e l’esecuzione non può essere rinviata oltre un limite ragionevole.

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