Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è il prelievo introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Il canone ha riunito diversi precedenti prelievi, tra cui la TOSAP, la COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad altre fattispecie relative all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria. La disciplina fondamentale è contenuta nell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019.
Il CUP riguarda, in particolare, l'occupazione di suolo pubblico, le concessioni e autorizzazioni comunali e l'esposizione di messaggi pubblicitari, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge e dai regolamenti degli enti locali.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12225 del 16 dicembre 2025, hanno affermato la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale: questo elemento contribuisce a chiarire l'inquadramento giuridico del prelievo e deve essere considerato nell'interpretazione delle relative controversie.
Nel 2026 il quadro normativo è stato interessato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
La disciplina originaria del Canone Unico Patrimoniale individuava tra i presupposti del canone anche l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, comprese le relative aree sovrastanti e sottostanti. Questa formulazione aveva sollevato questioni applicative con riferimento alle strutture che, pur facendo parte stabilmente di un edificio privato, si proiettano nello spazio sovrastante il suolo pubblico.
Con la modifica introdotta nel 2026, il legislatore ha previsto invece espressamente che non costituiscono occupazione rilevante ai fini del Canone Unico Patrimoniale i balconi, le verande, i bow-window e gli altri infissi di carattere stabile. La disposizione assume particolare rilevanza per gli edifici che si affacciano direttamente su strade, piazze o altri spazi pubblici.
In presenza dei requisiti previsti dalla norma, quindi, la semplice sporgenza di un balcone o di una veranda stabile rispetto al filo della facciata non determina, di per sé, l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
La modifica mira, in questo modo, a distinguere le vere e proprie occupazioni di spazi pubblici dalle strutture che costituiscono elementi stabili dell'edificio privato. L'esclusione non deve, tuttavia, essere interpretata nel senso che qualsiasi manufatto che si trovi sopra uno spazio pubblico sia automaticamente sottratto al CUP.
Occorre verificare concretamente la natura della struttura, le sue caratteristiche e il modo in cui essa si inserisce nell'edificio.
La norma fa riferimento espressamente a balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sarà, quindi, necessario distinguere tali strutture da manufatti o installazioni che costituiscano una vera e propria occupazione del suolo o dello spazio pubblico.
E la pubblicità sul balcone è esclusa dal Canone?
La nuova disciplina relativa ai balconi e alle verande riguarda il presupposto dell'occupazione e non comporta, di per sé, l'esenzione dalle altre forme di prelievo previste per la pubblicità.
È quindi necessario distinguere due situazioni:
Il CUP riguarda, in particolare, l'occupazione di suolo pubblico, le concessioni e autorizzazioni comunali e l'esposizione di messaggi pubblicitari, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge e dai regolamenti degli enti locali.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12225 del 16 dicembre 2025, hanno affermato la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale: questo elemento contribuisce a chiarire l'inquadramento giuridico del prelievo e deve essere considerato nell'interpretazione delle relative controversie.
Nel 2026 il quadro normativo è stato interessato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
La disciplina originaria del Canone Unico Patrimoniale individuava tra i presupposti del canone anche l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, comprese le relative aree sovrastanti e sottostanti. Questa formulazione aveva sollevato questioni applicative con riferimento alle strutture che, pur facendo parte stabilmente di un edificio privato, si proiettano nello spazio sovrastante il suolo pubblico.
Con la modifica introdotta nel 2026, il legislatore ha previsto invece espressamente che non costituiscono occupazione rilevante ai fini del Canone Unico Patrimoniale i balconi, le verande, i bow-window e gli altri infissi di carattere stabile. La disposizione assume particolare rilevanza per gli edifici che si affacciano direttamente su strade, piazze o altri spazi pubblici.
In presenza dei requisiti previsti dalla norma, quindi, la semplice sporgenza di un balcone o di una veranda stabile rispetto al filo della facciata non determina, di per sé, l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
La modifica mira, in questo modo, a distinguere le vere e proprie occupazioni di spazi pubblici dalle strutture che costituiscono elementi stabili dell'edificio privato. L'esclusione non deve, tuttavia, essere interpretata nel senso che qualsiasi manufatto che si trovi sopra uno spazio pubblico sia automaticamente sottratto al CUP.
Occorre verificare concretamente la natura della struttura, le sue caratteristiche e il modo in cui essa si inserisce nell'edificio.
La norma fa riferimento espressamente a balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sarà, quindi, necessario distinguere tali strutture da manufatti o installazioni che costituiscano una vera e propria occupazione del suolo o dello spazio pubblico.
E la pubblicità sul balcone è esclusa dal Canone?
La nuova disciplina relativa ai balconi e alle verande riguarda il presupposto dell'occupazione e non comporta, di per sé, l'esenzione dalle altre forme di prelievo previste per la pubblicità.
È quindi necessario distinguere due situazioni:
- nel primo caso, il proprietario dispone semplicemente di un balcone o di una veranda stabile che si proietta sopra il suolo pubblico. In presenza dei requisiti previsti dalla nuova norma, tale struttura non costituisce, di per sé, un'occupazione soggetta al CUP;
- nel secondo caso, sul balcone o sulla veranda viene installato un mezzo pubblicitario contenente un messaggio destinato alla diffusione commerciale. In quest'ultima ipotesi entra in gioco la disciplina del Canone Unico Patrimoniale relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che ha un presupposto diverso rispetto all'occupazione dello spazio pubblico.
La presenza del balcone, pertanto, non determina automaticamente l'esenzione dal canone pubblicitario.
Dovranno essere valutati, tra gli altri elementi, la natura del messaggio, le caratteristiche del mezzo pubblicitario, la sua esposizione e la sua visibilità da un luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale.
Ne consegue che l'esclusione prevista per il balcone non può essere automaticamente estesa alla pubblicità eventualmente collocata sul balcone stesso.