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Carta del Docente, attento a come la usi e cosa acquisti, rischi di essere sospeso senza retribuzione: nuova sentenza

Carta del Docente, attento a come la usi e cosa acquisti, rischi di essere sospeso senza retribuzione: nuova sentenza
L’uso improprio dei fondi della Carta del Docente è considerato un fatto grave, poiché danneggia la reputazione dell’intera categoria e compromette la fiducia nell’utilizzo corretto delle risorse pubbliche destinate alla formazione. La Carta, infatti, è uno strumento finalizzato esclusivamente all’aggiornamento professionale degli insegnanti
La Carta del Docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione prevista dalla L. n. 107 del 2015, volta a consentire ai docenti, attraverso un'apposita applicazione web, di usufruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Attraverso i buoni di spesa della Carta del Docente è possibile acquistare esclusivamente i seguenti beni o servizi:
  • libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
Ma il docente potrebbe acquistare una Smart TV utilizzando i fondi della Carta del Docente?
La risposta è no, essendo i fondi destinati esclusivamente alla formazione e all’aggiornamento professionale. Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Cosenza con la sentenza del 7 novembre 2025, n. 1709.
Nel caso concreto il docente aveva acquistato una Smart TV utilizzando i fondi della Carta del Docente ma, trattandosi di un bene espressamente escluso dalle spese ammesse, l’amministrazione scolastica ha disposto nei suoi confronti una sospensione dall’insegnamento di quattro giorni senza retribuzione, a seguito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza.
Nel ricorso contro la sanzione, il docente ha sostenuto che la contestazione dell’addebito non era avvenuta nei tempi stabiliti dall’articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che impone un termine perentorio di trenta giorni.
Il giudice, tuttavia, ha chiarito che tale termine decorre solo dal momento in cui l’Ufficio competente dispone di elementi sufficienti per formulare una contestazione precisa e documentata.
Nel caso in esame, la Guardia di Finanza aveva trasmesso una copiosa documentazione riguardante diversi docenti, rendendo necessarie verifiche approfondite e richieste di chiarimento. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 32491/2018, n. 21193/2018, n. 14896/2024), il Tribunale ha ribadito che la contestazione disciplinare deve basarsi su informazioni circostanziate e complete, così da garantire il pieno diritto di difesa del dipendente.

Il ricorrente aveva, inoltre, invocato l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 689 del 1981, ma il giudice ha precisato che tale disciplina riguarda le sanzioni amministrative, mentre quelle disciplinari sono regolate dagli articoli 2106 del codice civile e 51 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il Tribunale ha, dunque, confermato la legittimità della sanzione, ritenendo proporzionata la sospensione di quattro giorni prevista dagli articoli 492 e 494 del D.Lgs. n. 297 del 1994 per comportamenti contrari ai doveri connessi alla funzione docente.

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