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Canone Rai non pagato, ecco quando va in prescrizione secondo la Cassazione: non ci sono buone notizie per gli utenti

Canone Rai non pagato, ecco quando va in prescrizione secondo la Cassazione: non ci sono buone notizie per gli utenti
Quando si prescrive il canone Rai non pagato? Scopriamo la risposta della Cassazione
Da quando il canone Rai è stato inserito nella bolletta dell'energia elettrica, non sono mancate le lamentele. Anche se ormai per guardare la televisione pubblica sono sufficienti uno smartphone e l'applicazione di Rai Play, c'è ancora chi afferma di non avere la TV e di non seguire tali canali.
Ma cosa succede se non si paga il canone Rai? O meglio, nel caso di mancato pagamento, quando interviene la prescrizione?
Sul punto c'era incertezza, ed è quindi intervenuta la Corte di Cassazione a chiarire ogni dubbio.

Per quanto riguarda la prescrizione, il codice civile prevede che, salvo diversa disposizione di legge, l'ordinario termine di prescrizione è di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile.
Le eccezioni non mancano.
Ex art. 2948 del Codice Civile, difatti, il termine di prescrizione è di cinque anni, in alcuni casi. In particolare, si prescrive in cinque anni tutto ciò che va pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Dal 1° marzo 2018, invece, come disposto dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017, le bollette dell'energia elettrica si prescrivono in 2 anni.
Ci si è chiesto, quindi, se questi termini più brevi si applicassero anche ai canoni Rai non pagati.
C'era chi sosteneva che il termine prescrizionale fosse quello di cinque anni, dato che si tratta pur sempre di una prestazione a cadenza annuale, e chi, sottolineando che il canone è integrato nella bolletta dell'energia elettrica, affermava invece che andasse applicato il termine di prescrizione di due anni.

Ebbene, sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 33213/2023, la quale ha invece stabilito che vige l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Questo perché, secondo la Suprema Corte, in mancanza di una disciplina derogatoria, va applicato l'art. 2946 del Codice Civile.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, la vicenda era sorta poiché un soggetto aveva impugnato delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e tributi locali, sostenendo che fosse intervenuta la prescrizione delle pretese tributarie, ed era risultato vittorioso nei primi due gradi di giudizio.
Il Concessionario della riscossione aveva quindi adito la Cassazione.
Anche secondo precedente giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di IRPEF, IRAP, IVA e imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale.
Come affermato dalla Cassazione, infatti, per l'imposta di registro va considerato quanto disposto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986, mentre, per le altre imposte dirette, mancando un'espressa previsione, si applica appunto l'art. 2946 del Codice Civile.
Secondo i giudici di Roma, quindi, non si può applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4 del Codice Civile ("per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha però carattere autonomo e unitario. Di conseguenza, il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio va esteso anche al canone Rai di cui al R.D. n. 246/1938, sempre in assenza di una disposizione che deroghi l'art. 2946 del Codice Civile.
La buona notizia, quindi, è che la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito i dubbi sorti in merito al termine prescrizionale che si applica nel caso di mancato pagamento del canone Rai. La cattiva notizia, per gli utenti, è che tale termine è più lungo di quanto si sperava.


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