La storia che ha portato a questa controversa pronuncia giudiziaria inizia nel 2019, all'aeroporto internazionale di Ezeiza, a Buenos Aires. Grisel Ortiz, una passeggera argentina, si prepara a imbarcarsi su un volo Iberia diretto a Barcellona insieme alla sua cagnolina Mona, sistemata regolarmente nel trasportino come previsto dalle normative internazionali sul trasporto di animali domestici. Quello che doveva essere un viaggio di routine si trasforma, però, in un incubo: durante le operazioni di imbarco, l'animale scompare misteriosamente, svanendo letteralmente nel caos delle operazioni aeroportuali. Nonostante le ricerche e gli sforzi della proprietaria, che ha lanciato una massiccia campagna sui social media per ritrovare la sua mascotte, di Mona non si è più saputo nulla.
La disperazione della donna, che aveva con sé non solo un animale ma un vero e proprio membro della famiglia, l'ha spinta a intraprendere una battaglia legale contro la compagnia aerea, richiedendo un risarcimento di cinquemila euro per il danno morale subito a seguito della perdita della cagnolina.
La decisione del tribunale: animali equiparati ai bagagli
Il caso è arrivato davanti al tribunale mercantile di Madrid, che si è trovato di fronte a un quesito giuridico complesso: come vanno considerati gli animali domestici nel trasporto aereo? Per rispondere a questa domanda, il tribunale spagnolo ha ritenuto necessario interpellare la
Corte di Giustizia dell'Unione europea, chiedendo di chiarire se gli animali trasportati in volo possano rientrare nel
concetto di "bagaglio" previsto dalla Convenzione di Montreal, il trattato internazionale che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree per il trasporto di persone e merci.
La risposta dei giudici europei (C-218/24 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pubblicata il 16 ottobre 2025) è stata tanto netta quanto sorprendente per molti: gli animali domestici non possono essere considerati passeggeri e, di conseguenza, valgono le stesse regole previste per un bagaglio smarrito. In pratica, secondo questa interpretazione giuridica, perdere il proprio cane o gatto durante un volo equivale a smarrire una valigia, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di limitazione del risarcimento. La Corte ha, inoltre, precisato che questa equiparazione vale sempre, salvo che il proprietario non abbia effettuato al momento del check-in una dichiarazione speciale sul valore del contenuto del trasportino, esattamente come si farebbe per un bagaglio particolarmente prezioso.
Le implicazioni pratiche: un risarcimento limitato
La sentenza della Corte di Giustizia europea stabilisce quindi che, in assenza di una dichiarazione di valore specifica, il risarcimento per lo smarrimento di un animale domestico è limitato ai massimali previsti dalla Convenzione di Montreal per i bagagli ordinari. Nel caso concreto di Grisel Ortiz, questo ha significato che la compagnia aerea Iberia ha potuto contestare legittimamente l'importo di cinquemila euro richiesto dalla passeggera, opponendo i limiti legali previsti per il bagaglio smarrito, che sono notevolmente inferiori rispetto alla cifra pretesa per il danno morale.
La questione si complica ulteriormente quando si considera un aspetto sollevato dal legale della proprietaria di Mona durante la battaglia legale: secondo quanto emerso dalla campagna social e dalle testimonianze raccolte, nessuna compagnia aerea nella pratica quotidiana accetta dichiarazioni di valore per gli animali domestici. Questo crea un paradosso giuridico preoccupante: la Corte afferma che i proprietari potrebbero ottenere un risarcimento maggiore dichiarando il valore del proprio animale, ma le compagnie aeree non permetterebbero di fatto di fare questa dichiarazione, lasciando i passeggeri in una sorta di limbo normativo senza reale tutela.
Un precedente che fa discutere: quando il diritto ignora l'affetto
La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha suscitato forti polemiche e interrogativi etici che vanno ben oltre l'aspetto puramente legale. I giudici hanno, infatti, ribadito un principio che appare freddo e distaccato a molti proprietari di animali: la protezione dell'animale non incide sul regime giuridico dei trasporti aerei. In altre parole, il fatto che gli animali domestici siano esseri viventi capaci di provare emozioni e che rappresentino, per molte persone, veri e propri familiari non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della normativa sul trasporto aereo.
Questo caso costituisce, ora, un importante precedente legale per chiunque viaggi in aereo con i propri animali domestici, le cosiddette "mascotte" come vengono definite nei documenti ufficiali. La sentenza mette in evidenza un vuoto normativo significativo nella legislazione europea: mentre, da un lato, esistono numerose direttive e regolamenti che tutelano il benessere degli animali in vari contesti, quando si tratta di trasporto aereo questi principi sembrano non trovare applicazione pratica. Per i proprietari che decidono di volare con i propri compagni a quattro zampe, il messaggio è chiaro quanto inquietante: senza una specifica dichiarazione di valore al check-in, in caso di smarrimento dell'animale il risarcimento sarà quello previsto per una comune valigia, indipendentemente dal legame affettivo e dal valore emotivo che quell'essere vivente rappresenta.