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Cambio di imputazione: ammesse le intercettazioni del reato pił grave

Cambio di imputazione: ammesse le intercettazioni del reato pił grave
La Corte di Cassazione ha ammesso l'utilizzo delle intercettazioni in caso di riqualificazione della fattispecie in reato meno grave.
La legge autorizza l'utilizzo dell intercettazioni per svolgere indagini sul reato di corruzione e queste saranno utilizzabili anche se il capo di imputazione muta in un reato minore. È, tuttavia, necessario che i fatti siano gli stessi; in caso contrario, si procederà alla prova di resistenza per verificarne la gravità indiziaria.

Tale è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione nella vicenda che prende avvio dalla decisione del tribunale delle libertà il quale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Tizio, il quale era ritenuto gravemente indiziato per numerosi fatti di abuso d'ufficio. Tizio, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate con mansioni di certificazione e rilascio copie, avrebbe svolto attività di consulenza e gestito pratiche estranee rispetto ai fini istituzionali, il tutto durante le ore di servizio. In questo modo avrebbe procurato un ingiusto vantaggio ad alcuni soggetti. Il GIP aveva disposto la misura cautelare anche per alcuni fatti corruttivi, ma aveva rigettato la domanda cautelare per la fattispecie dell'abuso d'ufficio. La decisione si basava sul fatto che le intercettazioni erano state autorizzate per il reato di corruzione e, di conseguenza, non potevano essere utilizzate anche in relazione dell'ipotizzato reato di abuso.
L'art. 270, comma 1, c.p.p. prescrive una norma del tutto eccezionale, ossia la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente a procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, e risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità. La Cassazione è stata, dunque, chiamata a pronunciarsi sull'utilizzabilità delle intercettazioni dalle quali emergano reati diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto dell'autorizzazione originaria. Risulta, quindi, fondamentale la verifica che i fatti posti a fondamento dell'imputazione provvisoria siano gli stessi per i quali sia intervenuto il provvedimento autorizzatorio. Se le intercettazioni non saranno utilizzabili, si procederà alla prova per resistenza per la eventuale formulazione del giudizio di gravità indiziaria.
L'orientamento nomofiliaco delle Sezioni Unite sancisce che siano inutilizzabili le intercettazioni al fine di provare un altro reato connesso, anche se emerso nel medesimo procedimento, e per il quale la legge non autorizza tale strumento di indagine, data la sua natura altamente intrusiva. Questa interpretazione è stata confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite 14 giugno 2021, n. 23244. La correttezza dell'autorizzazione si basa, infatti, sul rispetto delle ipotesi tassativamente previste dalla legge e sull'espletamento di un esame da parte del giudice che si fondi sul contemperamento delle esigenze investigative per la persecuzione di reati di grave allarme sociale e la tutela del diritto costituzionalmente garantito, ossia la segretezza della corrispondenza. Fermo il principio sopra esposto, la Corte opera una eccezione. La riqualificazione di un'ipotesi di reato, per il quale siano autorizzabili le intercettazioni telefoniche, in altro reato che non consenta tale strumento di indagine, non rende le captazioni automaticamente inutilizzabili se i fatti posti alla base dell'inchiesta sono i medesimi. L'originaria autorizzazione del giudice deve essere fondata sui presupposti di necessità e gravità che impregnano lo spirito di questo strumento che rappresenta una pesante invasione della sfera privata degli indagati.
La sentenza degli Ermellini contiene, tuttavia, due puntuali indicazioni per i giudici di merito del rinvio. In primo luogo, è necessario accertare se lo strumento di indagine sia stato ab origine legittimamente autorizzato dal GIP. Oltre a ciò, i fatti posti alla base dell'iniziale autorizzazione per il reato più grave, in questo caso la corruzione, siano realmente i medesimi su cui è stata formulata l'imputazione definitiva a seguito della riqualificazione della fattispecie di reato meno grave e non autorizzabile.
Questo risponde alle esigenze di economia processuale e di finalità di giustizia le quali non possono essere disattese ponendo nel nulla fonti di prova almeno inizialmente legittimamente acquisite. Rimane fermo il principio per cui il vaglio di legittimità sui presupposti che consentono l'autorizzazione ad intercettare, la quale deve essere stringente al fine di evitare la deriva degli inquirenti a qualificare i fatti oggetto di indagine sotto una delle fattispecie di reato autorizzabile determinando in concreto la precostituzione di una autorizzazione in bianco.

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