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Brevetti: in presenza della stessa idea inventiva si ha contraffazione per equivalente

Brevetti: in presenza della stessa idea inventiva si ha contraffazione per equivalente
L'utilizzo della stessa idea inventiva anche da parte di un prodotto che ha raggiunto un risultato più efficace costituisce contraffazione per equivalente.
In tema di brevetti, la giurisprudenza si è più volte trovata ad esaminare casi in cui vi sono dei prodotti che apportano modifiche e varianti ad invenzioni “protette” dal brevetto: risulta infatti problematico accertare l’originalità di una nuova invenzione che permette di raggiungere un risultato identico, o anche migliore, di quella già precedentemente brevettata.
Il problema è verificare se in questi casi si sia o meno dinanzi ad una c.d. contraffazione per equivalente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21495/2019, aveva affermato che non si può parlare di contraffazione per equivalente basandosi sulla sola identità del problema che l’invenzione andrebbe a risolvere, se questo può essere risolto in diversi modi, ma piuttosto ricorre quando la soluzione è raggiunta con modalità e strumenti simili a quelli utilizzati dal prodotto già brevettato. Nella verifica degli attributi di novità, assumerà pertanto massima importanza la fase della valutazione nel merito attraverso apposita consulenza tecnica.
A tal proposito, vi è già un principio consolidato per cui la nuova invenzione, per non essere considerata contraffazione, debba offrire una soluzione che non sia né ripetitiva della precedente, né banale e che dunque ecceda le competenze del tecnico medico che si trovi dinanzi allo stesso problema (Cassazione, sentenza 22351/2015).
Più recentemente, la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, occupandosi di attrezzature per il trattamento e la separazione di rifiuti, si è espressa in materia, con la sentenza del 7 novembre 2019.
Secondo il Tribunale, è fondamentale individuare l’idea inventiva del brevetto, così da poter poi verificare se le varianti successivamente ideate si rivelino o meno dei meri mezzi attuativi della medesima idea.
In generale, si può parlare di contraffazione quando il prodotto è riconducibile a quelle caratteristiche che, ai sensi dell’articolo 52 del Codice di proprietà industriale, costituiscono oggetto delle rivendicazioni del brevetto.
Il comma 3-bis della norma prevede un rigido metodo di confronto basato sugli elementi equivalenti delle rivendicazioni, che tuttavia il Tribunale supera, prendendo in considerazione il Protocollo di interpretazione dell’articolo 69 della Convenzione del brevetto europeo del 29 novembre 2000 (articolo 1), secondo cui “la portata della protezione conferita dal brevetto europeo non è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni”.
Sulla base di questa interpretazione, dunque, il Tribunale afferma che anche un prodotto che ha modificato e innovato un’invenzione già brevettata ottenendo un risultato più efficace costituisce contraffazione per equivalente.


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