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Bonus mamme 2024, arrivano le nuove istruzioni dell'INPS: ecco come fare richiesta e chi può farla

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Bonus mamme 2024, arrivano le nuove istruzioni dell'INPS: ecco come fare richiesta e chi può farla
Eri in attesa di informazioni sul bonus mamme lavoratrici? Scopri come fare richiesta dopo i chiarimenti forniti dall'INPS
Del bonus per le mamme lavoratrici vi avevamo già parlato qui. Si tratta di una misura introdotta con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la legge di bilancio 2024, ma che, fino ad ora, non era ancora stata resa operativa.

Con la recente circolare n. 27 del 31.01.2024, l'INPS ha finalmente sbloccato tale bonus, fornendo le istruzioni operative.

Prima di tutto, dall'ente viene ovviamente chiarito che l'importo spettante per la mensilità di gennaio 2024, sino ad ora non corrisposto a causa dell'assenza di istruzioni, verrà ovviamente versato alle beneficiarie del bonus.

Fermo restando che, per ogni chiarimento, vi è appunto la circolare sul sito dell'INPS, vi ricordiamo in cosa consiste tale agevolazione.
Si tratta di un esonero dalla contribuzione previdenziale a carico delle mamme lavoratrici, che abbiano però almeno tre figli a carico di età sino a 18 anni.
L'esonero contributivo è previsto nel limite massimo di 3 mila euro annui, da riparametrare su base mensile.

In particolare, potranno beneficiare dell'agevolazione le madri lavoratrici che abbiano un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che nel settore privato, ad eccezione però dei rapporti di lavoro domestico.

Il bonus spetterà dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Tuttavia, per il solo anno 2024, potranno beneficiare dell'agevolazione, in via sperimentale, anche le donne lavoratrici con due figli a carico, ma fino al mese del compimento del decimo anno d'età del figlio più piccolo.

Il requisito di tre figli o due figli si intende raggiunto alla nascita del terzo o secondo figlio.

Come abbiamo detto, il limite massimo annuo è di 3000 euro; di conseguenza, la soglia massima di esonero dalla contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, è di 250 euro, pari ad euro 3.000/12.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro, ossia euro 250/31, per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, l'INPS precisa che, al fine di agevolare l'accesso alla misura, le lavoratrici possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre figli.

I datori di lavoro, quindi, possono esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice, secondo le indicazioni dell'Inps.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce, con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli, consente all’Istituto, in collaborazione con gli enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora tali dati dovessero risultare non veritieri, di provvedere con tempestività al disconoscimento della misura di esonero.

Nel caso si abbiano più di tre figli, è sufficiente comunicare i codici fiscali di tre di essi, purché sia incluso il figlio più piccolo.

L'INPS specifica che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità sarà consentita mediante la predisposizione di un apposito applicativo, di cui saranno fornite informazioni sul portale dell'ente, che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.


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