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Bonus Maltempo 2026, da oggi puoi ottenere fino a 3.000 euro, anche se ti avevano negato l'indennità: novità INPS

Bonus Maltempo 2026, da oggi puoi ottenere fino a 3.000 euro, anche se ti avevano negato l'indennità: novità INPS
Chi aveva chiesto il bonus INPS per i lavoratori autonomi colpiti dal maltempo di inizio 2026 e si è visto respingere la domanda può ora tentare una seconda strada. L'Istituto ha attivato la procedura di riesame, con regole e scadenze precise da rispettare
Il sostegno economico è stato istituito dall'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, successivamente convertito in legge n. 59 del 27 aprile 2026. Il provvedimento nasce per dare una risposta concreta a chi ha dovuto fermare la propria attività lavorativa a causa dei fenomeni meteorologici estremi che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno investito diversi territori tra Calabria, Sardegna e Sicilia.
Non si tratta di un semplice rimborso, ma di un aiuto economico straordinario pensato per attutire, almeno parzialmente, il colpo subito da chi si è trovato costretto a interrompere il proprio lavoro nel pieno di un'emergenza che il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente dichiarato il 26 gennaio 2026. Una misura, dunque, legata a doppio filo con lo stato di emergenza riconosciuto a livello nazionale, e riservata esclusivamente a chi opera nelle zone individuate come colpite.
Chi può richiederlo e a quanto ammonta
Possono accedere al beneficio i lavoratori autonomi, i professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi che, alla data del 18 gennaio 2026, risultavano regolarmente iscritti a una forma di previdenza e assistenza obbligatoria, svolgevano la propria attività in uno dei Comuni rientranti nell'area di emergenza e hanno dovuto sospendere concretamente il lavoro a causa del maltempo.
L'indennità viene erogata una tantum, con un importo di 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a quindici giorni; il totale che ciascun lavoratore può ottenere, sommando i vari periodi, non può comunque superare i 3.000 euro complessivi. È l'Inps l'ente che gestisce l'intera procedura: dalla verifica dei requisiti all'istruttoria delle domande, fino alla materiale liquidazione degli importi a chi ha ottenuto l'accoglimento della richiesta. Proprio in questi giorni, come comunicato dallo stesso Istituto, sono partiti i primi pagamenti relativi alle pratiche già esaminate positivamente.
I motivi più comuni del rigetto
Con il messaggio n. 2539 del 3 agosto 2026, l'Inps ha fatto chiarezza sulle ragioni che più frequentemente portano a respingere la domanda. In sostanza sono tre le situazioni che determinano l'esito negativo:
  • la mancanza, alla data del 18 gennaio 2026, dell'iscrizione a una forma previdenziale obbligatoria;
  • la sede dell'attività al di fuori dei Comuni riconosciuti come colpiti dagli eventi meteorologici;
  • il superamento del numero massimo di sei periodi già richiesti e liquidati.

Capire con precisione quale di questi motivi ha portato al diniego è un passaggio importante, perché è proprio da lì che si può valutare se esistano margini concreti per chiedere un nuovo esame della pratica. Per verificare l'esito della propria domanda basta accedere, tramite SPID, Carta d'identità elettronica, CNS o eIDAS, al servizio "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" sul portale dell'Istituto: nella sezione "Le mie domande" è possibile consultare lo stato della richiesta, scaricare il provvedimento e leggerne la motivazione integrale.
Come e quando chiedere il riesame
La richiesta di riesame si presenta interamente online, utilizzando lo stesso servizio già impiegato per inoltrare la domanda originaria del bonus. Una volta individuata la propria pratica, è sufficiente aprirne il dettaglio e cliccare sul pulsante "Chiedi riesame", posizionato in fondo alla pagina. A quel punto, il sistema richiede di spiegare i motivi per cui si ritiene la domanda meritevole di una nuova valutazione, di aggiungere eventuali informazioni utili e di allegare la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti, oppure chiarisca i punti contestati dall'Istituto. Completata questa fase, si conferma con "Presenta richiesta di riesame": il sistema genera automaticamente una ricevuta con tanto di numero di protocollo.
Sul fronte dei tempi, l'Inps fissa un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2539, quindi dal 3 agosto 2026, oppure, per chi fosse venuto a conoscenza del rigetto in un momento successivo, 30 giorni dalla data in cui ha appreso della reiezione. Va precisato che si tratta di un termine non perentorio, ma l'Istituto invita comunque a non attendere e a presentare la richiesta il prima possibile, corredandola di tutta la documentazione che possa effettivamente dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.


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