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Bonus Asilo Nido 2023 confermato fino a 3000 euro: ecco i requisiti e come richiederlo

Bonus Asilo Nido 2023 confermato fino a 3000 euro: ecco i requisiti e come richiederlo
Il Governo ha confermato per il 2023 il contributo per il pagamento delle rette di asili nido: quali sono i requisiti per averlo?
Con l'arrivo di settembre, per molti genitori è tempo di iscrivere i propri figli all'asilo nido, soprattutto se c'è la necessità di rientrare al lavoro. Tuttavia, quella del nido è una spesa che si aggiunge a quelle quotidiane, e molti italiani, considerando il generale aumento del costo della vita, hanno difficoltà a sostenerla.
Ed è per questo che il Governo ha previsto il bonus asilo nido, ossia un contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, nonché di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni che siano affetti da gravi patologie croniche che rendano impossibile la frequentazione del nido da parte degli stessi.
Tale misura di sostegno è stata introdotta già dall’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che prevedeva un contributo massimo di 1.000 euro, aumentato poi ad euro 3.000 dall’art. 1, comma 343, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Come può leggersi anche nel messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, consultabile sul sito dell'INPS, per l'anno 2023, il budget complessivamente disponibile per l’agevolazione è pari a 564,8 milioni di euro.

Se siete interessati a tale bonus, ovviamente vi starete chiedendo quali sono i requisiti per ottenerlo: scopriamoli insieme.
In primo luogo, la misura è erogabile nei confronti del genitore o del soggetto affidatario del minore che sostenga l'onere del pagamento della retta. Nel caso di richiesta di contributo per il supporto domiciliare, occorre anche il requisito della convivenza con il figlio per cui si richiede la prestazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, chi richiede la misura deve possedere:
  • la cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Ai fini del bonus asilo nido 2023, sono inoltre equiparati tutti i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiati politici o quello di protezione sussidiaria;
  • la residenza in Italia.
Come specificato anche dall'INPS, la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi e, se il minore per cui si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto. Ma come va presentata la domanda e cosa bisogna allegare?

La domanda deve essere presentata in via telematica, accedendo al portale web dell'INPS tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure recandosi presso gli Istituti di Patronato.
E per quanto riguarda la documentazione da allegare?
Nel caso di domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido, che va presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere, devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, per le quali si richiede il beneficio, fino ad un massimo di 11 mensilità. A tale domanda vanno allegate le ricevute che attestano il pagamento delle rette; nel caso non vengano allegate alla domanda, andranno comunque presentate entro il 31 luglio 2024.

Ma concretamente, a quanto ammonta il contributo che si può ricevere? Questo dipende dal valore dell'ISEE minorenni. Per quanto riguarda il pagamento delle rate dell’asilo nido, si guarda all'ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In particolare, si avrà diritto a:
  • un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
  • un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni che vada da 25.001 euro a 40.000 euro;
  • un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro o nel caso assenza di ISEE minorenni o di ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o ISEE discordante.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di contributo per il supporto domiciliare, che va presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore che sia convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, alla stessa va allegata relativa attestazione del pediatra che accerti l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, a causa di una grave patologia.
Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione verrà erogato in un'unica soluzione al richiedente, fino all’importo massimo concedibile. Per calcolare l'importo, sarà considerato l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
In assenza dell’ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui. Qualora sia successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, sarà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima, ma il richiedente ha comunque la possibilità di regolarizzare la sua situazione.

Ecco tutto quello che vi occorre sapere per presentare domanda per il bonus asilo nido 2023. Se siete indecisi, perché magari non potete sostenere tale spesa, approfittate del contributo messo a disposizione dal Governo.


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