Nell’ottica del rafforzamento dei poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate, particolarmente incisive risultano le regole concernenti l’attività istruttoria che, nel lessico comune, si è consolidata come quella delle “indagini bancarie” e, talvolta, ancor più impropriamente, degli “accertamenti” bancari.
Disciplinate dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, le attività istruttorie consentono agli uffici dell’Amministrazione finanziaria di acquisire dati e informazioni relativi ai rapporti bancari e finanziari dei contribuenti. Previsioni normative, queste appena citate, che costituiscono un naturale approdo del cammino giurisprudenziale che ha sollecitato gli interventi operati, a più riprese, dal legislatore nella direzione di un totale superamento del c.d. segreto bancario e di un rafforzamento dei poteri conoscitivi dell’Amministrazione finanziaria, anche nel caso di inottemperanza o di reticenza in fatto di informazioni irrinunciabili per l’attività di controllo e di accertamento.
Attraverso richieste indirizzate a banche, poste, intermediari e altri operatori finanziari, l’Amministrazione può ricostruire i flussi economici e valutare la coerenza tra le movimentazioni riscontrate e i redditi dichiarati.
Di più: il legislatore ha previsto, in tale ambito, una presunzione legale relativa, secondo la quale i versamenti effettuati sui conti correnti si considerano ricavi o redditi non dichiarati, salvo che il contribuente non riesca a dimostrarne l’estraneità a fatti imponibili.
E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in più occasioni, che tale presunzione può essere superata solo mediante prova analitica e documentata (Cass. n. 14713/2022 e n. 16850/2024).
Va, tuttavia, aggiunto come la prassi amministrativa e la giurisprudenza riconoscano che determinati flussi di denaro, proprio come quelli provenienti da familiari stretti, possano rientrare in contesti solidaristici o affettivi, privi di rilevanza reddituale. Una finalità solidaristica potrebbe, ad esempio, essere riscontrabile nel sostegno economico offerto ad un nipote per l’avvio di un’attività imprenditoriale.
Ebbene, in queste circostanze, a condizione che le operazioni siano tracciabili, coerenti e giustificate, la presunzione può ritenersi superata.
Ed è in questo filone interpretativo che si colloca la sentenza 31 dicembre 2024, n. 4378 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Puglia. La decisione ribadisce, infatti, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i bonifici ricevuti da familiari non assumono automaticamente rilevanza reddituale, a meno che l’Amministrazione non dimostri, in modo analitico e circostanziato, che si tratti di somme connesse ad attività imponibili.
In particolare, si richiama l’ordinanza n. 11633 del 3 maggio 2021, con cui la Suprema Corte ha affermato che “non è sufficiente il solo dato dell’accredito bancario per presumere l’esistenza di un reddito imponibile, essendo onere dell’Amministrazione fornire elementi ulteriori che ne dimostrino la natura reddituale”.
Nello stesso perimetro interpretativo s'inserisce l’ordinanza n. 397/2019, secondo la quale, ad avviso dei giudici di legittimità, un versamento effettuato da un parente – nel caso di specie, il suocero del contribuente – "non può essere considerato reddito se il contribuente è in grado di fornire una prova tracciabile e documentale dell’origine delle somme".
In definitiva, se un nipote riceve una donazione da un parente è fondamentale essere sempre in grado di dimostrare l’origine dei fondi, per fini probatori, qualora siano in corso delle indagini dell’Agenzia delle Entrate. Per questo, l’utilizzo di metodi tracciabili, come il bonifico o l’assegno non trasferibile, è sempre consigliato. In questi casi, è sufficiente indicare una causale chiara come "donazione" o "regalo", senza la necessità di frasi particolari.
Situazioni più complicate possono sorgere se la donazione avviene in contanti. Se il nipote decide di versare una somma significativa ricevuta in contanti (ad esempio, 5mila euro) sul proprio conto corrente, l’Agenzia potrebbe richiedere chiarimenti. Per evitare problemi, è consigliabile registrare la donazione con un atto formale presso l'Agenzia delle Entrate prima di effettuare il versamento.
Utilizzare metodi tracciabili per le donazioni, come il bonifico bancario o l’assegno, non solo garantisce trasparenza, ma protegge il beneficiario da eventuali contestazioni future. È, comunque, sempre meglio evitare di ricevere grandi somme in contanti e, se proprio necessario, farlo con tutte le precauzioni del caso, come registrare formalmente l’atto della donazione.
Disciplinate dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, le attività istruttorie consentono agli uffici dell’Amministrazione finanziaria di acquisire dati e informazioni relativi ai rapporti bancari e finanziari dei contribuenti. Previsioni normative, queste appena citate, che costituiscono un naturale approdo del cammino giurisprudenziale che ha sollecitato gli interventi operati, a più riprese, dal legislatore nella direzione di un totale superamento del c.d. segreto bancario e di un rafforzamento dei poteri conoscitivi dell’Amministrazione finanziaria, anche nel caso di inottemperanza o di reticenza in fatto di informazioni irrinunciabili per l’attività di controllo e di accertamento.
Attraverso richieste indirizzate a banche, poste, intermediari e altri operatori finanziari, l’Amministrazione può ricostruire i flussi economici e valutare la coerenza tra le movimentazioni riscontrate e i redditi dichiarati.
Di più: il legislatore ha previsto, in tale ambito, una presunzione legale relativa, secondo la quale i versamenti effettuati sui conti correnti si considerano ricavi o redditi non dichiarati, salvo che il contribuente non riesca a dimostrarne l’estraneità a fatti imponibili.
E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in più occasioni, che tale presunzione può essere superata solo mediante prova analitica e documentata (Cass. n. 14713/2022 e n. 16850/2024).
Va, tuttavia, aggiunto come la prassi amministrativa e la giurisprudenza riconoscano che determinati flussi di denaro, proprio come quelli provenienti da familiari stretti, possano rientrare in contesti solidaristici o affettivi, privi di rilevanza reddituale. Una finalità solidaristica potrebbe, ad esempio, essere riscontrabile nel sostegno economico offerto ad un nipote per l’avvio di un’attività imprenditoriale.
Ebbene, in queste circostanze, a condizione che le operazioni siano tracciabili, coerenti e giustificate, la presunzione può ritenersi superata.
Ed è in questo filone interpretativo che si colloca la sentenza 31 dicembre 2024, n. 4378 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Puglia. La decisione ribadisce, infatti, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i bonifici ricevuti da familiari non assumono automaticamente rilevanza reddituale, a meno che l’Amministrazione non dimostri, in modo analitico e circostanziato, che si tratti di somme connesse ad attività imponibili.
In particolare, si richiama l’ordinanza n. 11633 del 3 maggio 2021, con cui la Suprema Corte ha affermato che “non è sufficiente il solo dato dell’accredito bancario per presumere l’esistenza di un reddito imponibile, essendo onere dell’Amministrazione fornire elementi ulteriori che ne dimostrino la natura reddituale”.
Nello stesso perimetro interpretativo s'inserisce l’ordinanza n. 397/2019, secondo la quale, ad avviso dei giudici di legittimità, un versamento effettuato da un parente – nel caso di specie, il suocero del contribuente – "non può essere considerato reddito se il contribuente è in grado di fornire una prova tracciabile e documentale dell’origine delle somme".
In definitiva, se un nipote riceve una donazione da un parente è fondamentale essere sempre in grado di dimostrare l’origine dei fondi, per fini probatori, qualora siano in corso delle indagini dell’Agenzia delle Entrate. Per questo, l’utilizzo di metodi tracciabili, come il bonifico o l’assegno non trasferibile, è sempre consigliato. In questi casi, è sufficiente indicare una causale chiara come "donazione" o "regalo", senza la necessità di frasi particolari.
Situazioni più complicate possono sorgere se la donazione avviene in contanti. Se il nipote decide di versare una somma significativa ricevuta in contanti (ad esempio, 5mila euro) sul proprio conto corrente, l’Agenzia potrebbe richiedere chiarimenti. Per evitare problemi, è consigliabile registrare la donazione con un atto formale presso l'Agenzia delle Entrate prima di effettuare il versamento.
Utilizzare metodi tracciabili per le donazioni, come il bonifico bancario o l’assegno, non solo garantisce trasparenza, ma protegge il beneficiario da eventuali contestazioni future. È, comunque, sempre meglio evitare di ricevere grandi somme in contanti e, se proprio necessario, farlo con tutte le precauzioni del caso, come registrare formalmente l’atto della donazione.