Con la sentenza n. 394/2025, pubblicata il 27 aprile 2026 sul sito del Codice deontologico forense, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la rilevanza disciplinare di un contenuto pubblicato sui social network non dipende dall’ampiezza della platea dei destinatari. Una volta pubblicato, infatti, il post è potenzialmente suscettibile di una diffusione incontrollata.
Il procedimento disciplinare nasceva da un esposto in cui veniva segnalato un post Facebook, pubblicato da un avvocato, contenente una fotografia in cui il professionista e un’altra donna indossavano divise nere, basco della Folgore e si trovavano circondati da simboli riconducibili al fascismo. L’avvocato sosteneva che l’immagine avesse carattere goliardico, pur riconoscendola come inopportuna e grottesca, e affermava che fosse destinata a rimanere privata all’interno del proprio gruppo Facebook. Secondo la sua versione, la diffusione sarebbe avvenuta senza il suo consenso, poiché qualcuno con accesso al profilo avrebbe trasmesso la foto a un giornalista, che poi l’avrebbe pubblicata sulla stampa.
Il CNF ha evidenziato come i termini e le condizioni d’uso di Facebook consentano agli utenti di condividere fotografie e contenuti ai quali abbiano accesso, rendendo quindi fragile qualsiasi pretesa di riservatezza fondata sulla presunta volontà dell’autore di limitarne la circolazione.
In tal senso, è stato richiamato anche il provvedimento n. 75 del 23 febbraio 2017 del Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui non può ritenersi dimostrata la natura “chiusa” di un profilo Facebook né la sua accessibilità a un numero ristretto di amici, sia perché le impostazioni di privacy possono essere modificate in ogni momento dal titolare, sia perché ciascun “amico” può condividere i contenuti rendendoli visibili ad altri utenti.
Pertanto, indipendentemente dall’effettiva volontà di divulgare la fotografia a un pubblico più o meno ampio, l’avvocato deve ritenersi responsabile per aver accettato il rischio che quell’immagine, pur inizialmente destinata a una cerchia ristretta, potesse fuoriuscire dal suo controllo e raggiungere una pluralità di persone, come in effetti è avvenuto, con conseguente pregiudizio alla dignità e al decoro professionale, nonché all’immagine dell’intera categoria forense.
Quanto all’utilizzo delle fotografie pubblicate online, esso resta subordinato al consenso dell’autore e dei soggetti ritratti.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia non coincide automaticamente con l’interesse alla pubblicazione dell’immagine delle persone coinvolte. La liceità della diffusione dell’immagine richiede infatti, ai sensi della normativa vigente, l’accertamento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle sembianze dei protagonisti della vicenda, ovvero il consenso degli interessati o la ricorrenza di altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4477 del 19 febbraio 2021).
Anche le regole deontologiche sul trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica, dettate dal Garante privacy, impongono che il diritto di informazione sia esercitato nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, soprattutto quando siano coinvolti dati idonei a rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose o appartenenze associative.
Nel caso di specie, è emerso che l’avvocato non intendesse attribuire alla fotografia una diffusione pubblica, avendola egli stesso definita “inopportuna” e “grottesca” nel corso dell’audizione davanti al Consiglio disciplinare e che il contenuto fosse stato condiviso all’interno di un profilo privato accessibile ai soli “amici”. Tuttavia, il rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro professionale, nonché la tutela dell’immagine dell’avvocatura prescindono dal numero di persone che vengano concretamente a conoscenza del comportamento contestato. Anche condotte poste in essere nella sfera privata, o persino all’interno dell’ambiente domestico, possono integrare una violazione dell’art. 9, comma 2, del Codice deontologico forense, ove risultino idonee a ledere il prestigio e l’onore della professione forense.
Il procedimento disciplinare nasceva da un esposto in cui veniva segnalato un post Facebook, pubblicato da un avvocato, contenente una fotografia in cui il professionista e un’altra donna indossavano divise nere, basco della Folgore e si trovavano circondati da simboli riconducibili al fascismo. L’avvocato sosteneva che l’immagine avesse carattere goliardico, pur riconoscendola come inopportuna e grottesca, e affermava che fosse destinata a rimanere privata all’interno del proprio gruppo Facebook. Secondo la sua versione, la diffusione sarebbe avvenuta senza il suo consenso, poiché qualcuno con accesso al profilo avrebbe trasmesso la foto a un giornalista, che poi l’avrebbe pubblicata sulla stampa.
Il CNF ha evidenziato come i termini e le condizioni d’uso di Facebook consentano agli utenti di condividere fotografie e contenuti ai quali abbiano accesso, rendendo quindi fragile qualsiasi pretesa di riservatezza fondata sulla presunta volontà dell’autore di limitarne la circolazione.
In tal senso, è stato richiamato anche il provvedimento n. 75 del 23 febbraio 2017 del Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui non può ritenersi dimostrata la natura “chiusa” di un profilo Facebook né la sua accessibilità a un numero ristretto di amici, sia perché le impostazioni di privacy possono essere modificate in ogni momento dal titolare, sia perché ciascun “amico” può condividere i contenuti rendendoli visibili ad altri utenti.
Pertanto, indipendentemente dall’effettiva volontà di divulgare la fotografia a un pubblico più o meno ampio, l’avvocato deve ritenersi responsabile per aver accettato il rischio che quell’immagine, pur inizialmente destinata a una cerchia ristretta, potesse fuoriuscire dal suo controllo e raggiungere una pluralità di persone, come in effetti è avvenuto, con conseguente pregiudizio alla dignità e al decoro professionale, nonché all’immagine dell’intera categoria forense.
Quanto all’utilizzo delle fotografie pubblicate online, esso resta subordinato al consenso dell’autore e dei soggetti ritratti.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia non coincide automaticamente con l’interesse alla pubblicazione dell’immagine delle persone coinvolte. La liceità della diffusione dell’immagine richiede infatti, ai sensi della normativa vigente, l’accertamento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle sembianze dei protagonisti della vicenda, ovvero il consenso degli interessati o la ricorrenza di altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4477 del 19 febbraio 2021).
Anche le regole deontologiche sul trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica, dettate dal Garante privacy, impongono che il diritto di informazione sia esercitato nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, soprattutto quando siano coinvolti dati idonei a rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose o appartenenze associative.
Nel caso di specie, è emerso che l’avvocato non intendesse attribuire alla fotografia una diffusione pubblica, avendola egli stesso definita “inopportuna” e “grottesca” nel corso dell’audizione davanti al Consiglio disciplinare e che il contenuto fosse stato condiviso all’interno di un profilo privato accessibile ai soli “amici”. Tuttavia, il rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro professionale, nonché la tutela dell’immagine dell’avvocatura prescindono dal numero di persone che vengano concretamente a conoscenza del comportamento contestato. Anche condotte poste in essere nella sfera privata, o persino all’interno dell’ambiente domestico, possono integrare una violazione dell’art. 9, comma 2, del Codice deontologico forense, ove risultino idonee a ledere il prestigio e l’onore della professione forense.