La Suprema Corte chiarisce l’ambito di applicazione dei principi di dignità, probità e decoro alla cui osservanza è tenuto l’avvocato. In particolare viene affermato che tali principi devono ispirare l’avvocato non solo nelle condotte legate strettamente all’esercizio dell’attività professionale, dovendosi ritenere disciplinarmente responsabile l’avvocato per quelle condotte attinenti alla vita privata che risultino lesive degli elementari doveri di dignità, probità e decoro e che dunque, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, hanno come conseguenza quella di compromettere l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. E, infatti, anche l’art. 2 del Codice deontologico, nell’individuare l’ambito di applicazione soggettiva, stabilisce che esso si estende anche ai comportamenti della vita privata del professionista, quando ne risultino compromesse la reputazione personale o l’immagine dell’avvocatura.
I fatti
La vicenda trae origine da un'indagine penale, nell'ambito della quale l'avvocato era stato sottoposto anche agli arresti domiciliari.
Secondo quanto accertato, il professionista concedeva in locazione alcuni appartamenti di sua proprietà a donne che esercitavano la prostituzione. I contratti prevedevano canoni di locazione notevolmente superiori ai valori di mercato, circostanza che, secondo i giudici, gli consentiva di trarre un profitto dall'attività di meretricio svolta dalle inquiline.
Sul piano penale il legale è stato assolto dall'accusa di organizzazione della prostituzione, ma è stato riconosciuto colpevole del reato di sfruttamento della prostituzione con riferimento a uno specifico rapporto contrattuale, venendo condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa.
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra giudizio penale e procedimento disciplinare.
La Corte ricorda che, in base all'articolo 54 della L. n. 247 del 2012, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale. Ciò significa che il Consiglio Nazionale Forense e gli organi disciplinari possono valutare i fatti sotto il profilo deontologico, anche quando il processo penale si è concluso con un esito diverso.L'efficacia vincolante di una sentenza penale di assoluzione opera, infatti, soltanto in casi ben precisi, ossia quando il giudice afferma che "il fatto non sussiste" oppure che "l'imputato non lo ha commesso".
Al di fuori di queste ipotesi, gli organi disciplinari mantengono piena autonomia nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione della loro rilevanza ai fini della responsabilità deontologica.
Ma anche la vita privata può incidere sulla professione?
Le Sezioni Unite sottolineano un principio consolidato: i doveri di probità, dignità e decoro - previsti dall'articolo 9 del Codice deontologico forense - non si limitano all'attività professionale, ma accompagnano l'avvocato anche nella sua vita privata. Per i giudici, una condotta come lo sfruttamento della prostituzione, pur estranea all'esercizio della professione, presenta un disvalore etico e sociale tale da compromettere la credibilità del singolo professionista e l'immagine dell'intera categoria forense.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha ritenuto corretta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dieci mesi.