Secondo consolidata giurisprudenza l’avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia.
Ne è derivato, nella prassi, un incremento di cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. Al fine di contenere un possibile proliferare di questo contenzioso il disegno di legge n. 745, proposto dal senatore Zanettin e oggi all’esame, ha introdotto una modifica all’articolo 3 della legge professionale forense - la legge 31 dicembre 2012, n. 247 - , prevedendo una nuova disciplina della responsabilità civile dell’avvocato.
Nella specie, il testo, già approvato senza modifiche dalla Commissione Giustizia in sede referente, aggiunge un periodo all’articolo citato, specificando che "per gli atti e i comportamenti compiuti nell’esercizio della professione, l’avvocato è responsabile dei danni causati solo in caso di dolo o colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione delle norme di diritto".
Ne è derivato, nella prassi, un incremento di cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. Al fine di contenere un possibile proliferare di questo contenzioso il disegno di legge n. 745, proposto dal senatore Zanettin e oggi all’esame, ha introdotto una modifica all’articolo 3 della legge professionale forense - la legge 31 dicembre 2012, n. 247 - , prevedendo una nuova disciplina della responsabilità civile dell’avvocato.
Nella specie, il testo, già approvato senza modifiche dalla Commissione Giustizia in sede referente, aggiunge un periodo all’articolo citato, specificando che "per gli atti e i comportamenti compiuti nell’esercizio della professione, l’avvocato è responsabile dei danni causati solo in caso di dolo o colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione delle norme di diritto".
La norma si inserisce in un contesto in cui la citata legge professionale del 2012 non disciplina espressamente la responsabilità civile dell’avvocato, limitandosi la stessa a elencarne doveri e principi ispiratori, tra cui indipendenza, lealtà, diligenza, competenza, decoro e correttezza.
Come si anticipava già in premessa, la Relazione illustrativa - che accompagna il testo di riforma - sottolinea la necessità dell’intervento legislativo proprio per contrastare l’effetto di un orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha ammesso la responsabilità civile dell’avvocato per colpa lieve. Ciò salvo nei casi in cui la prestazione richieda la soluzione di questioni tecniche particolarmente complesse e a condizione che non vi siano state negligenza o imperizia.
Secondo la Relazione, tale indirizzo giurisprudenziale ha generato un aumento delle azioni di risarcimento intentate dai clienti, spesso a seguito di decisioni di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione. Considerando che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità costituiscono una quota significativa e in crescita del totale, il rischio di un ulteriore aumento del contenzioso appare, dunque, concreto.
Viene inoltre evidenziato come la colpa lieve o un errore interpretativo possa essere contestato all’avvocato anche ex post, a seguito di un mutamento della giurisprudenza.
Infine, il senatore proponente richiama un principio di coerenza con la disciplina prevista per i magistrati, i quali rispondono civilmente solo in caso di dolo o colpa grave, con esclusione espressa dell’attività interpretativa, come emerge dalla lettura della L. 13 aprile 1988, n. 117. L’obiettivo del disegno di legge è quindi quello di allineare, almeno sotto il profilo dei presupposti della responsabilità civile, il trattamento riservato alle due principali figure professionali del diritto.
Come si anticipava già in premessa, la Relazione illustrativa - che accompagna il testo di riforma - sottolinea la necessità dell’intervento legislativo proprio per contrastare l’effetto di un orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha ammesso la responsabilità civile dell’avvocato per colpa lieve. Ciò salvo nei casi in cui la prestazione richieda la soluzione di questioni tecniche particolarmente complesse e a condizione che non vi siano state negligenza o imperizia.
Secondo la Relazione, tale indirizzo giurisprudenziale ha generato un aumento delle azioni di risarcimento intentate dai clienti, spesso a seguito di decisioni di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione. Considerando che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità costituiscono una quota significativa e in crescita del totale, il rischio di un ulteriore aumento del contenzioso appare, dunque, concreto.
Viene inoltre evidenziato come la colpa lieve o un errore interpretativo possa essere contestato all’avvocato anche ex post, a seguito di un mutamento della giurisprudenza.
Infine, il senatore proponente richiama un principio di coerenza con la disciplina prevista per i magistrati, i quali rispondono civilmente solo in caso di dolo o colpa grave, con esclusione espressa dell’attività interpretativa, come emerge dalla lettura della L. 13 aprile 1988, n. 117. L’obiettivo del disegno di legge è quindi quello di allineare, almeno sotto il profilo dei presupposti della responsabilità civile, il trattamento riservato alle due principali figure professionali del diritto.