Il sistema disciplinare italiano non reprime il dissenso in quanto tale: ciò che viene sanzionato non è la critica, ma il modo in cui essa si esprime.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha ribadito che la critica è un giudizio di valore fondato su un nucleo fattuale. Non richiede la prova piena e assoluta della verità dei fatti, ma – in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (CEDU) – un “sufficiente riscontro fattuale” .
In più occasioni la Corte di Cassazione ha ribadito che la critica è un giudizio di valore fondato su un nucleo fattuale. Non richiede la prova piena e assoluta della verità dei fatti, ma – in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (CEDU) – un “sufficiente riscontro fattuale” .
L'esercizio del diritto di critica è scriminato dal legittimo esercizio della libertà di espressione (art. 21 Cost.), quando rispetta il requisito della continenza formale e sostanziale. La critica può includere espressioni "pesanti" o opinioni soggettive, purché non trascenda in attacchi personali gratuiti e si basi su un nucleo minimo di verità. Non si richiede l'assoluta obiettività, trattandosi di giudizi di valore che rientrano nel bilanciamento tra la tutela della reputazione e la libera manifestazione del pensiero (Cass. pen. n. 14822/2012; n. 46132/2014 n. 36586/2024).
Tre in particolare sono gli elementi centrali da tenere in considerazione:
- base fattuale: la critica deve poggiare su dati oggettivi, anche se non definitivamente accertati;
- pertinenza: le affermazioni devono essere funzionali alla finalità perseguita;
- continenza: i toni possono essere severi, ma non devono trasformarsi in aggressione personale o delegittimazione morale. La valutazione della continenza - cioè della correttezza formale delle espressioni utilizzate - deve essere compiuta tenendo conto del contesto.
La Cassazione conferma che una critica può essere rigorosa e incisiva senza sconfinare nella diffamazione, soprattutto quando è rivolta a un organo disciplinare competente a verificarne il contenuto; tuttavia, quando i toni degenerano in espressioni sprezzanti o denigratorie, tali da svilire l’ente e minarne la credibilità, si configura una violazione del Codice deontologico forense (CDF).
Emblematica, in tal senso, è la decisione del Consiglio nazionale forense (sentenza n. 168 del 30 settembre 2013), che ha confermato la sospensione per sei mesi di un avvocato il quale aveva definito gli ordini professionali “inutili carrozzoni”. Secondo il CNF, un simile linguaggio non integra una critica costruttiva né una proposta di riforma, ma si traduce in un attacco diretto e svilente nei confronti dell’istituzione forense.
La sanzione irrogata – la sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi – comporta conseguenze particolarmente incisive: durante tale periodo l’avvocato non può sottoscrivere atti, partecipare alle udienze né assistere i clienti, con un inevitabile impatto sia sull’attività professionale sia sul piano economico.
La ratio sottesa alla decisione è chiara: l’appartenenza a un ordine professionale comporta non solo diritti, ma anche doveri di lealtà e rispetto. La critica è legittima, anche se aspra, purché non si trasformi in un’azione idonea a ledere il prestigio dell’istituzione. Diversamente, l’esercizio della libertà di espressione incontra il limite rappresentato dalle regole deontologiche che presidiano la dignità e la credibilità della categoria forense.
Con la sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025, il CNF ha ribadito che il diritto di difesa e di critica non può oltrepassare i limiti della correttezza e del rispetto dovuti alla persona del giudice e alla funzione esercitata. La libertà di espressione dell’avvocato, dunque, non può trasformarsi nell’uso di espressioni sconvenienti o in insinuazioni volte a far sorgere dubbi sull’imparzialità o sulla liceità dell’operato del magistrato.
Il procedimento trae origine dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) di irrogare la sanzione della censura a un avvocato che, commentando una sentenza affetta da un refuso nella motivazione, aveva utilizzato espressioni ritenute offensive e diffamatorie nei confronti del giudice estensore.
In particolare, il legale aveva insinuato che:
Emblematica, in tal senso, è la decisione del Consiglio nazionale forense (sentenza n. 168 del 30 settembre 2013), che ha confermato la sospensione per sei mesi di un avvocato il quale aveva definito gli ordini professionali “inutili carrozzoni”. Secondo il CNF, un simile linguaggio non integra una critica costruttiva né una proposta di riforma, ma si traduce in un attacco diretto e svilente nei confronti dell’istituzione forense.
La sanzione irrogata – la sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi – comporta conseguenze particolarmente incisive: durante tale periodo l’avvocato non può sottoscrivere atti, partecipare alle udienze né assistere i clienti, con un inevitabile impatto sia sull’attività professionale sia sul piano economico.
La ratio sottesa alla decisione è chiara: l’appartenenza a un ordine professionale comporta non solo diritti, ma anche doveri di lealtà e rispetto. La critica è legittima, anche se aspra, purché non si trasformi in un’azione idonea a ledere il prestigio dell’istituzione. Diversamente, l’esercizio della libertà di espressione incontra il limite rappresentato dalle regole deontologiche che presidiano la dignità e la credibilità della categoria forense.
Con la sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025, il CNF ha ribadito che il diritto di difesa e di critica non può oltrepassare i limiti della correttezza e del rispetto dovuti alla persona del giudice e alla funzione esercitata. La libertà di espressione dell’avvocato, dunque, non può trasformarsi nell’uso di espressioni sconvenienti o in insinuazioni volte a far sorgere dubbi sull’imparzialità o sulla liceità dell’operato del magistrato.
Il procedimento trae origine dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) di irrogare la sanzione della censura a un avvocato che, commentando una sentenza affetta da un refuso nella motivazione, aveva utilizzato espressioni ritenute offensive e diffamatorie nei confronti del giudice estensore.
In particolare, il legale aveva insinuato che:
- il giudice avesse condiviso o addirittura concordato con altri la motivazione della decisione, con conseguente perdita di autorevolezza della sentenza e del suo autore;
- il redattore avesse seguito uno “schema di pensiero tipicamente marxista-leninista”;
- il magistrato si fosse macchiato di “mala fede intellettuale”.
Secondo il CDD, tali affermazioni integravano la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9, comma 1, CDF), del divieto di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52, comma 1, CDF) e dell’obbligo di improntare i rapporti con i magistrati a dignità e reciproco rispetto (art. 53, comma 1, CDF).
L’avvocato ha impugnato la decisione, richiamando la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, sostenendo di aver formulato semplici ipotesi critiche e di essersi riservato di interessare le autorità competenti.
Il Consiglio nazionale forense ha confermato la valutazione del CDD, ritenendo che le espressioni utilizzate travalicassero la fisiologica dialettica processuale, risolvendosi in attacchi personali al magistrato e in indebite insinuazioni circa la correttezza del suo operato. Secondo il CNF, le critiche avrebbero dovuto riguardare esclusivamente il contenuto della sentenza, non la persona dell’estensore. Gli eventuali errori motivazionali potevano e dovevano essere fatti valere mediante gli strumenti processuali ordinari, ad esempio in sede di appello, senza sconfinare in giudizi sulla moralità o sull’imparzialità del giudice.
Il Consiglio ha richiamato, a sostegno, consolidati principi della giurisprudenza disciplinare, secondo cui il diritto di critica:
L’avvocato ha impugnato la decisione, richiamando la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, sostenendo di aver formulato semplici ipotesi critiche e di essersi riservato di interessare le autorità competenti.
Il Consiglio nazionale forense ha confermato la valutazione del CDD, ritenendo che le espressioni utilizzate travalicassero la fisiologica dialettica processuale, risolvendosi in attacchi personali al magistrato e in indebite insinuazioni circa la correttezza del suo operato. Secondo il CNF, le critiche avrebbero dovuto riguardare esclusivamente il contenuto della sentenza, non la persona dell’estensore. Gli eventuali errori motivazionali potevano e dovevano essere fatti valere mediante gli strumenti processuali ordinari, ad esempio in sede di appello, senza sconfinare in giudizi sulla moralità o sull’imparzialità del giudice.
Il Consiglio ha richiamato, a sostegno, consolidati principi della giurisprudenza disciplinare, secondo cui il diritto di critica:
- deve essere esercitato con le modalità e gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale;
- non può ledere il rispetto dovuto alla funzione giudicante, che l’ordinamento tutela con pari dignità rispetto alla funzione difensiva (CNF, sent. n. 27/2022);
- non può tradursi in una “facoltà di offendere”, dovendo l’avvocato mantenere in ogni atto e condotta processuale un linguaggio corretto e rispettoso (CNF, sent. n. 202/2020).
Inoltre, proprio la rivendicazione di pari dignità tra avvocatura e magistratura impone che i reciproci rapporti siano improntati a stile, decoro ed eleganza, mai a dileggio o offesa.
Pur ritenendo sussistente l’illecito disciplinare per eccesso nei toni della critica, il CNF ha considerato l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze del caso, sostituendo la censura con la più lieve sanzione dell’avvertimento.
Pur ritenendo sussistente l’illecito disciplinare per eccesso nei toni della critica, il CNF ha considerato l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze del caso, sostituendo la censura con la più lieve sanzione dell’avvertimento.