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Avvocati, il compenso è nullo se l'accordo con il cliente non viene stipulato per iscritto: nuova sentenza di Cassazione

Avvocati, il compenso è nullo se l'accordo con il cliente non viene stipulato per iscritto: nuova sentenza di Cassazione
L'accordo che stabilisce il compenso del legale deve essere redatto per iscritto, altrimenti è nullo
Nel rapporto tra avvocato e cliente la chiarezza sui costi non è solo correttezza professionale, ma un vero obbligo di legge. L’accordo che stabilisce il compenso del legale deve essere redatto per iscritto, altrimenti è nullo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 803/2026, ha ribadito che la forma scritta serve a garantire certezza fin dall’inizio, tutelando entrambe le parti. La conseguenza è netta: un accordo verbale sulla parcella non ha alcun valore giuridico. In assenza di un documento sottoscritto, il professionista non può pretendere le somme concordate solo a voce, perché il patto è considerato come mai esistito.
Il fondamento principale si trova nell’art. 2233 del codice civile, che richiede la forma scritta per l’accordo sul compenso professionale, pena la nullità.
Anche la Legge professionale forense (L. 247/2012) conferma che il patto sui compensi deve essere concluso, di regola, quando il cliente conferisce l’incarico.
Esempio: se cliente e avvocato concordano oralmente 5.000 euro per una causa, ma non firmano nulla, quell’intesa non potrà essere fatta valere in giudizio.
L’accordo deve essere firmato nello stesso momento?
No. La Cassazione chiarisce che non è necessario che le parti firmino lo stesso foglio nello stesso luogo e momento. L’accordo può formarsi anche tramite documenti separati (ad esempio uno scambio di lettere). Piuttosto, rileva che:
  • proposta e accettazione risultino da atti scritti;
  • il consenso sia espresso in modo chiaro, non solo desunto da comportamenti;
  • vi sia la sottoscrizione di entrambe le parti.
Se il legale invia una proposta scritta e il cliente la accetta con un documento firmato, la forma è rispettata.
Si può provare il compenso con testimoni o fatture?
Poiché la forma scritta è richiesta per la validità del contratto, non sono ammessi mezzi di prova alternativi. Non bastano:
  • una fattura emessa dall’avvocato;
  • una quietanza di pagamento parziale;
  • testimoni dell’accordo verbale;
  • presunzioni o il silenzio del cliente.
L’unica eccezione riguarda il caso in cui il documento scritto sia andato perduto senza colpa di chi lo deteneva: solo allora può essere ammessa la prova testimoniale.
Perché un preventivo generico può essere nullo?
Non basta “qualcosa di scritto”: il contenuto deve essere preciso.
La Cassazione ha ritenuto insufficiente un documento che indicava solo un costo “prevedibile” e che non era firmato dall’avvocato. Per essere valido, l’accordo deve contenere un importo determinato, oppure criteri chiari che permettano di calcolarlo senza incertezze. Un foglio informativo generico, senza firma del professionista e senza cifre precise, non vincola il cliente.
E se il preventivo non viene consegnato?
L’avvocato può incorrere in responsabilità disciplinare davanti all’Ordine. Tuttavia, non perde il diritto al compenso.
In caso di contestazione, sarà il giudice a liquidare la parcella applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014, gli stessi usati per determinare le spese di lite.

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