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Autovelox, da oggi è possibile contestare le multe degli autovelox non registrati sul portale del MIT: ecco nuove regole

Autovelox, da oggi è possibile contestare le multe degli autovelox non registrati sul portale del MIT: ecco nuove regole
Dal 30 novembre saranno validi solo gli autovelox registrati tramite apposito portale ministeriale. Nuove regole, rischi di ricorsi, nodo omologazione, ecco a che cosa prestare attenzione
Dal 30 novembre il nostro Paese entra in una nuova fase della delicata gestione degli autovelox. Infatti, in base alle nuove norme, soltanto i dispositivi registrati nell'elenco ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) potranno emettere multe valide. Gli altri - anche se materialmente funzionanti - dovranno essere spenti, perché saranno inutilizzabili per emettere sanzioni amministrative pecuniarie. Parallelamente, le multe eventualmente inflitte tramite strumenti non censiti, rischieranno di essere dichiarate nulle dal giudice di pace o di tribunale.

La riforma in oggetto nasce dall'esigenza di assicurare maggiore trasparenza, uniformità e legalità nell'uso degli strumenti di controllo della velocità, spesso percepiti come un mezzo per "fare cassa" e nel bersaglio di ricorsi degli automobilisti. Ma, a ben vedere, la novità normativa apre anche a nuovi interrogativi giuridici, soprattutto in riferimento alla distinzione tra approvazione e omologazione, un tema sul quale da anni si scontrano MIT e Cassazione.

Il censimento integrale degli autovelox presenti sul suolo italiano è stato avviato grazie a un complesso di norme introdotte in via successiva, allo scopo di ridurre i margini di arbitrarietà e rendere subito verificabile la regolarità dei controlli. Ci riferiamo - in particolare - a un apposito emendamento al decreto Infrastrutture 2025, al decreto direttoriale n. 305/2025 e al decreto dirigenziale n. 367 del 29 settembre scorso. Proprio quest'ultimo testo ha dato via ai 60 giorni di tempo per registrare i dispositivi.

In questi ultimi mesi, gli enti locali sono stati destinatari di precisi obblighi da rispettare nei confronti del MIT. Comuni, Province, Regioni e forze dell'ordine hanno - infatti - il compito di inserire sulla piattaforma ministeriale una dettagliata scheda, che raccoglie una varietà di dati tecnici e amministrativi per ogni singolo apparecchio installato. Nella nuova banca dati nazionale ufficiale troviamo ad es. marca, modello e numero di serie, tipologia del dispositivo (fisso, mobile, temporaneo, permanente), localizzazione dello strumento, software e firmware installati, estremi del titolo autorizzativo (approvazione o omologazione), eventuale box di protezione e relative caratteristiche tecniche.

A partire dalla data spartiacque del 30 novembre, il MIT pubblicherà sul web l'elenco completo dei dispositivi censiti. Sarà una mappa consultabile da tutti: cittadini, avvocati, giudici e polizia locale. Ma attenzione, pur nel nuovo assetto, le multe precedenti al 30 novembre resteranno comunque valide, perché la riforma non è da intendersi con effetto retroattivo.

Gli automobilisti saranno facilitati nei controlli della legittimità delle sanzioni, almeno sul piano della registrazione. Infatti, in pochissimo tempo e senza presentare una formale richiesta di accesso agli atti per ottenere informazioni, sarà possibile verificare online se l'autovelox era regolarmente censito alla data dell'infrazione. Al contempo, sarà possibile contestare agevolmente le multe emesse da dispositivi non ancora registrati.

Non solo. Per i dispositivi tecnologici in possesso dei cittadini arriveranno vere e proprie mappe ufficiali, certificate e diffuse dal MIT. Tali mappe saranno, infatti, un riferimento "legale", in quanto i principali sistemi di navigazione e le app mobili potranno:
  • integrare i dati aggiornati direttamente dal portale ministeriale;
  • mostrare solo gli autovelox realmente attivi e registrati;
  • ridurre le false segnalazioni.
Questo servizio porterà maggiore precisione e uniformità, creando un raccordo tra sicurezza stradale e informazione trasparente. Tuttavia, resterà in piedi l'accennato nodo della differenza tra approvazione e omologazione dell'autovelox. L'art. 142 del Codice della strada stabilisce che esclusivamente le apparecchiature debitamente omologate possono costituire prova valida delle violazioni dei limiti di velocità. La Suprema Corte, con diverse pronunce (tra cui Cass. n. 10505/2025 e Cass. n. 26521/2025), ha chiarito che l'approvazione non equivale automaticamente a omologazione. E, su questa linea giurisprudenziale, i tribunali hanno già annullato multe perché gli apparecchi risultavano solo approvati e non omologati.

Di tutt'altro avviso il MIT, il quale sostiene che una lettura troppo rigida dell'art. 142 comprometterebbe la sicurezza stradale e che approvazione e omologazione sono procedure alternative e pienamente equivalenti, entrambe previste dall'art. 201 del Codice della strada comma 1-ter e dall'art. 45 del Codice della strada comma sesto - i quali parlano espressamente di dispositivi "approvati o omologati".

In breve, per il Ministero, non esiste un obbligo generale di omologazione, la procedura di approvazione è usata dagli anni '90 ed è tecnicamente equivalente. Ciò non toglie che, per la Cassazione, l'autovelox - pur registrato - potrebbe comunque essere illegittimo, se non anche omologato. Presumibilmente, quindi, non mancheranno nuovi ricorsi e contenziosi originati da una normativa che permane nient'affatto lineare.

In definitiva, il nuovo censimento degli autovelox introduce maggiore ordine e un utile archivio pubblico. Restano però nodi irrisolti, perché - oltre al conflitto tra MIT e Cassazione - peseranno le difficoltà operative per i Comuni, con possibili ripercussioni sulle entrate da multe, come pure il rischio di una nuova ondata di ricorsi. Saranno i prossimi mesi a mostrare se la riforma porterà chiarezza o ulteriore incertezza. Una cosa è certa: dal 30 novembre solo gli apparecchi registrati potranno legittimamente rilevare infrazioni, offrendo ai cittadini un controllo più solido sulla correttezza delle sanzioni.

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