La III Sezione Civile della
Corte di Cassazione, con la recentissima
ordinanza del
17 giugno 2025, n. 16320, torna a ribadire il concetto di “doloso
inadempimento” - di cui all’art.
1915 c.c. - ai fini della perdita del diritto all’indennità per l’
assicurato il quale omette di dare avviso del
sinistro, come impostogli espressamente dall’art.
1913 c.c.
La decisione in esame si pone nel solco di numerosi precedenti della medesima S.C., tutti conformi (Cass. civ. sez. III, 27/07/2021, n. 21533; Cass. civ. sez. III, 7/11/2019, n. 28625; Cass. civ. sez. III, 11/03/2005 n. 5435; Cass. civ. sez. III, 03/10/1977, n. 4203).
La vicenda processuale ha inizio di fronte al
Tribunale di Lucca, adito per un’
azione risarcitoria relativa a un
infortunio verificatosi nell’anno 2007, durante una gara ciclistica.
A conclusione del giudizio di
primo grado, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di
risarcimento danni proposta dall’
attore B.B. nei confronti della ditta G.S.A.I. e respingeva la
domanda di manleva avanzata da quest’ultima nei confronti di INAIL e Federazione Ciclistica Italiana.
La sentenza veniva impugnata dalla ditta G.S.A.I. dinanzi alla
Corte d'Appello di Firenze che, però, rigettava il gravame.
Nel trattare congiuntamente i due motivi di ricorso formulati dal ricorrente, in quanto tra loro connessi, la Suprema Corte ha affermato quanto segue.
In primo luogo, la pronuncia di cui ci occupiamo ricorda che soltanto il carattere
doloso dell'inadempimento all'obbligo di avviso - previsto dall'art. 1913 c.c. - ha come conseguenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 1915 c.c., la perdita del diritto all'indennizzo.
In proposito, i giudici di legittimità richiamano la recente dottrina, secondo cui lo "
scopo dell'avviso è quello di consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all'evento (art. 1914 cod. civ.)"; principio peraltro condiviso anche dalla giurisprudenza: così Cass. Sez. 3, 8/04/1997, n. 3044.
In quest’ottica, dunque, l'assicuratore non ha interesse tanto a ricevere l'avviso del sinistro, quanto alla tempestività dell'avviso medesimo: quindi, più che di obbligo di avviso, occorre parlare di obbligo di avviso tempestivo, previsto dall'art. 1913 c.c.
Qui gli Ermellini richiamano altra recente pronuncia, l’ordinanza della Sezione III Civile n. 26294 del 08/10/2024, secondo cui “l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c.”.
Tornando al provvedimento in esame, secondo la Cassazione le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di avviso variano a seconda della natura dell'elemento soggettivo che sorregge la condotta dell'assicurato, giacché
solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all'indennizzo: l’
onere di provare tale elemento soggettivo incombe sull'assicuratore (Cass. Sez. 3, 30/09/2019, n. 24210).
Ma in cosa consiste il “dolo”, ai fini della previsione dell’art. 1915 c.c.?
La Corte riconosce come assolutamente prevalente l'orientamento secondo cui "affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, 27/07/2021 n. 21533, non massimata; in senso conforme e tutte massimate, già Cass. Sez. 3, 7/11/2019 n. 28625; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17088; Cass. Sez. 3, 30/09/2015 n. 13355; Cass. Sez. 3, 11/03/2005 n. 5435; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, 3/10/1977, n. 4203).
Concludendo, per poter stabilire se l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, è indispensabile accertare se l'inosservanza di tale obbligo abbia carattere:
-
doloso; in tale caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., oppure
-
colposo; in questa seconda ipotesi l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.
In entrambe le eventualità l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto, rispettivamente, a dimostrare l'intento fraudolento dell'assicurato oppure che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo, oltre al pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 3, 11/07/2024 n. 19071).