La controversia oggetto della pronuncia trae origine da un verbale emesso nei confronti di un automobilista, il quale era stato sanzionato per non aver esibito il contrassegno assicurativo del proprio veicolo, con successivo invito, ai sensi dell’art. 180 del Codice della strada, comma 7, a presentarsi presso gli uffici di polizia entro 30 giorni per mostrare il documento.
Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’automobilista per il mancato deposito dell’originale dell’atto impugnato.
Il Tribunale di Palermo, in grado d’appello, aveva rigettato l’opposizione. Secondo il Tribunale, infatti, la sanzione per inottemperanza all’invito a comparire era legittima. L’automobilista, pur invitato a esibire il contrassegno assicurativo, non lo aveva presentato entro il termine previsto e tale omissione configurava una violazione autonoma, indipendente dall’esistenza o meno della copertura assicurativa.
Contro tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’illegittimità del verbale e della sanzione poiché l’obbligo di esibire il contrassegno era già venuto meno dal 2015, data di entrata in vigore del D.M. n. 110/2013 attuativo dell’art. 31, comma 2-bis, del D.L. 1/2012. L’automobilista sosteneva, inoltre, di aver esibito la copia digitale del certificato di assicurazione e che la copertura era stata verificata nella banca dati, rendendo privo di fondamento l’invito a comparire.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando il verbale di accertamento e chiarendo definitivamente il quadro interpretativo.
In primo luogo, la Cassazione ha ricostruito l’evoluzione normativa: con l’art. 31, comma 2-bis, del D.L. 1/2012 e il successivo D.M. n. 110/2013, il legislatore ha completato il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo a partire dal 18 ottobre 2015. Da quella data, le compagnie non rilasciano più il contrassegno, ma soltanto il certificato di assicurazione, documento che deve essere conservato a bordo del veicolo e che serve a comprovare la copertura assicurativa solo nei casi in cui non sia possibile verificarla telematicamente.
Alla luce di tale evoluzione normativa, la Corte ha osservato che l’invito ad esibire un contrassegno non più previsto dall’ordinamento è illegittimo, per cui il cittadino non può essere sanzionato per non aver ottemperato a un ordine di presentazione di un documento che non esiste né è nella sua disponibilità. L’unico obbligo residuo riguarda l’esibizione del certificato di assicurazione o, in alternativa, la possibilità per le forze dell’ordine di verificare la copertura mediante la banca dati nazionale delle polizze R.C.A.
La Corte richiama inoltre l’intervento successivo del legislatore con la legge n. 156/2021, che ha modificato l’art. 180 C.d.S. stabilendo espressamente che l’invito a presentarsi per esibire i documenti non trova applicazione quando la loro validità possa essere accertata tramite banche dati accessibili alle forze dell’ordine.
La Cassazione ha, dunque, ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse omesso di considerare la cessazione dell’obbligo di esposizione e di esibizione del contrassegno assicurativo, confermando così una sanzione giuridicamente infondata.