L’obiettivo del documento in esame è quello di fornire una base comune per determinare le spese extra assegno di mantenimento e, così, assicurare un sostegno adeguato al benessere e al futuro dei figli coinvolti nelle situazioni di conflitto familiari.
In linea generale è stabilito che le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori, salvo ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Nei casi in cui risulti difficile, per il genitore con cui vive principalmente il figlio, ottenere il consenso dell'altro genitore o il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può comprendere tutte le spese extra per l'educazione e il benessere del figlio. In altre situazioni, entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese extra assegno, in base a quanto concordato o stabilito dal tribunale, che siano necessarie per la prole secondo il seguente prospetto:
In linea generale è stabilito che le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori, salvo ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Nei casi in cui risulti difficile, per il genitore con cui vive principalmente il figlio, ottenere il consenso dell'altro genitore o il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può comprendere tutte le spese extra per l'educazione e il benessere del figlio. In altre situazioni, entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese extra assegno, in base a quanto concordato o stabilito dal tribunale, che siano necessarie per la prole secondo il seguente prospetto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o in casi di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto non cosmetici; f) farmaci e presidi medici;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche private; b) cure termali; c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie; b) libri di testo; c) materiale scolastico di corredo; d) dotazione informatica; e) assicurazione scolastica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pre e post-scuola; b) centro estivo ricreativo; c) servizio di babysitter;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) attività sportive con relativo equipaggiamento; c) viaggi studio; d) spese patenti di guida.
Se i figli soffrono condizioni di disabilità, le spese non richiedono preventivo accordo se relative a:
- interventi preventivi, curativi o riabilitativi, prescritti o urgenti;
- alimenti o integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche;
- modifiche domestiche;
- servizi educativi, assistenza domiciliare;
- partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
- utilizzo di centri diurni;
- acquisto e adattamento veicoli essenziali;
- relativi costi obbligatori (patenti, bollo, assicurazione);
- spese per cani-guida, salvo clausole più favorevoli.
Per le spese extra assegno concordate, il genitore ricevente deve prestare consenso o esprimere dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta, altrimenti il silenzio equivale ad approvazione.
Nel documento, inoltre, è stabilito che chi anticipa le spese deve provare la spesa entro 30 giorni all'altro genitore.
Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta; se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto di un genitore, entrambi contribuiranno nella percentuale stabilita.