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Assegno di mantenimento, da oggi dovrai pagare molte spese extra anche se non sei d'accordo: ecco le nuove linee guida

Famiglia - -
Assegno di mantenimento, da oggi dovrai pagare molte spese extra anche se non sei d'accordo: ecco le nuove linee guida
Il Tribunale di Milano, la Corte d'Appello di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con l'approvazione delle linee guida firmate lo scorso 10 giugno (prot. 8334/25), intendono promuovere una prassi nell'ottica di arginare i conflitti nel momento della crisi familiare. Vediamo insieme le indicazioni operative
L’obiettivo del documento in esame è quello di fornire una base comune per determinare le spese extra assegno di mantenimento e, così, assicurare un sostegno adeguato al benessere e al futuro dei figli coinvolti nelle situazioni di conflitto familiari.

In linea generale è stabilito che le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori, salvo ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.

Nei casi in cui risulti difficile, per il genitore con cui vive principalmente il figlio, ottenere il consenso dell'altro genitore o il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può comprendere tutte le spese extra per l'educazione e il benessere del figlio. In altre situazioni, entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese extra assegno, in base a quanto concordato o stabilito dal tribunale, che siano necessarie per la prole secondo il seguente prospetto:
  • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o in casi di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto non cosmetici; f) farmaci e presidi medici;
  • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche private; b) cure termali; c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN; d) farmaci omeopatici;
  • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie; b) libri di testo; c) materiale scolastico di corredo; d) dotazione informatica; e) assicurazione scolastica;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pre e post-scuola; b) centro estivo ricreativo; c) servizio di babysitter;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) attività sportive con relativo equipaggiamento; c) viaggi studio; d) spese patenti di guida.
Se i figli soffrono condizioni di disabilità, le spese non richiedono preventivo accordo se relative a:
  • interventi preventivi, curativi o riabilitativi, prescritti o urgenti;
  • alimenti o integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche;
  • modifiche domestiche;
  • servizi educativi, assistenza domiciliare;
  • partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
  • utilizzo di centri diurni;
  • acquisto e adattamento veicoli essenziali;
  • relativi costi obbligatori (patenti, bollo, assicurazione);
  • spese per cani-guida, salvo clausole più favorevoli.

Per le spese extra assegno concordate, il genitore ricevente deve prestare consenso o esprimere dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta, altrimenti il silenzio equivale ad approvazione.
Nel documento, inoltre, è stabilito che chi anticipa le spese deve provare la spesa entro 30 giorni all'altro genitore.

Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta; se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto di un genitore, entrambi contribuiranno nella percentuale stabilita.

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