Il Tribunale di Taranto, con un’ordinanza dell’11 agosto 2026, ha ordinato all’INPS di ripristinare l’Assegno di inclusione (ADI) a una cittadina alla quale l’Istituto aveva negato la prosecuzione della prestazione. Il giudice ha inoltre disposto il pagamento degli arretrati non corrisposti a partire da febbraio 2026, oltre alle spese di giudizio.
Per chi beneficia dell'Assegno di Inclusione, la normativa vigente stabilisce che l'aggiornamento annuale dell'ISEE costituisce il fondamento stesso su cui poggia l'erogazione della prestazione assistenziale. Non si tratta di una semplice formalità burocratica: l'importo mensile, la durata complessiva del sostegno e, soprattutto, la continuità dei pagamenti dipendono direttamente dalla validità dell'indicatore.
Invero, nel caso di specie la donna aveva già beneficiato dell’Assegno di inclusione. La contestazione è sorta al momento del rinnovo della prestazione, quando l’INPS ha ritenuto che non fosse più presente il requisito necessario per continuare a ricevere il beneficio.
Il punto centrale della controversia riguardava la condizione di disabilità.
La cittadina aveva infatti ottenuto, attraverso un accertamento tecnico preventivo successivamente definito con decreto di omologa, il riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 67%. L’accertamento era stato però effettuato nell’ambito di un procedimento avviato per una finalità differente, ossia il riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario.
Secondo la ricostruzione della vicenda, proprio questo elemento aveva indotto l’INPS a non ritenere sufficiente quell’accertamento ai fini del rinnovo dell’ADI. La donna ha quindi impugnato il mancato rinnovo davanti al Tribunale.
Il giudice ha accolto la sua posizione, ritenendo rilevante non la finalità originaria del procedimento sanitario, ma l’invalidità civile concretamente accertata in sede giudiziaria.
Il decreto di omologa aveva infatti riconosciuto un’invalidità pari almeno al 67%, percentuale ritenuta idonea a integrare il requisito della disabilità media rilevante ai fini dell’ADI.
Il principio che emerge dalla decisione è quindi particolarmente significativo: ai fini della valutazione del requisito, assume rilievo la condizione di invalidità accertata dal giudice, anche quando l’accertamento sia stato originariamente richiesto per ottenere una prestazione o un’agevolazione diversa.
Il Tribunale di Taranto ha così disposto in via d’urgenza il ripristino dell’Assegno di inclusione, ordinando anche il pagamento delle mensilità non corrisposte a partire da febbraio 2026, oltre alle spese processuali.
La pronuncia riguarda, naturalmente, il caso di specie e non comporta automaticamente il riconoscimento dell’ADI a tutti coloro che si trovino in una situazione analoga.
La decisione, tuttavia, può assumere rilievo per chi, in occasione del rinnovo della prestazione, si veda negare l’Assegno di inclusione nonostante disponga di un accertamento giudiziario dell’invalidità civile che attesti una percentuale compatibile con il requisito richiesto.
Il caso apre quindi un tema di interesse più generale: quanto rileva, ai fini dell’erogazione della prestazione, la finalità per la quale è stato effettuato l’accertamento sanitario e quanto, invece, il contenuto effettivo dell’invalidità riconosciuta in sede giudiziaria.
Per chi beneficia dell'Assegno di Inclusione, la normativa vigente stabilisce che l'aggiornamento annuale dell'ISEE costituisce il fondamento stesso su cui poggia l'erogazione della prestazione assistenziale. Non si tratta di una semplice formalità burocratica: l'importo mensile, la durata complessiva del sostegno e, soprattutto, la continuità dei pagamenti dipendono direttamente dalla validità dell'indicatore.
Invero, nel caso di specie la donna aveva già beneficiato dell’Assegno di inclusione. La contestazione è sorta al momento del rinnovo della prestazione, quando l’INPS ha ritenuto che non fosse più presente il requisito necessario per continuare a ricevere il beneficio.
Il punto centrale della controversia riguardava la condizione di disabilità.
La cittadina aveva infatti ottenuto, attraverso un accertamento tecnico preventivo successivamente definito con decreto di omologa, il riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 67%. L’accertamento era stato però effettuato nell’ambito di un procedimento avviato per una finalità differente, ossia il riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario.
Secondo la ricostruzione della vicenda, proprio questo elemento aveva indotto l’INPS a non ritenere sufficiente quell’accertamento ai fini del rinnovo dell’ADI. La donna ha quindi impugnato il mancato rinnovo davanti al Tribunale.
Il giudice ha accolto la sua posizione, ritenendo rilevante non la finalità originaria del procedimento sanitario, ma l’invalidità civile concretamente accertata in sede giudiziaria.
Il decreto di omologa aveva infatti riconosciuto un’invalidità pari almeno al 67%, percentuale ritenuta idonea a integrare il requisito della disabilità media rilevante ai fini dell’ADI.
Il principio che emerge dalla decisione è quindi particolarmente significativo: ai fini della valutazione del requisito, assume rilievo la condizione di invalidità accertata dal giudice, anche quando l’accertamento sia stato originariamente richiesto per ottenere una prestazione o un’agevolazione diversa.
Il Tribunale di Taranto ha così disposto in via d’urgenza il ripristino dell’Assegno di inclusione, ordinando anche il pagamento delle mensilità non corrisposte a partire da febbraio 2026, oltre alle spese processuali.
La pronuncia riguarda, naturalmente, il caso di specie e non comporta automaticamente il riconoscimento dell’ADI a tutti coloro che si trovino in una situazione analoga.
La decisione, tuttavia, può assumere rilievo per chi, in occasione del rinnovo della prestazione, si veda negare l’Assegno di inclusione nonostante disponga di un accertamento giudiziario dell’invalidità civile che attesti una percentuale compatibile con il requisito richiesto.
Il caso apre quindi un tema di interesse più generale: quanto rileva, ai fini dell’erogazione della prestazione, la finalità per la quale è stato effettuato l’accertamento sanitario e quanto, invece, il contenuto effettivo dell’invalidità riconosciuta in sede giudiziaria.