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Assegno di divorzio, non spetta alla moglie giovane, anche se l'ex è benestante, ecco perché: nuova sentenza Cassazione

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Assegno di divorzio, non spetta alla moglie giovane, anche se l'ex è benestante, ecco perché: nuova sentenza Cassazione
Marta ha 40 anni, ha una laurea ed è in buona salute, ma dopo la separazione non ha cercato attivamente lavoro per anni. Avrà diritto all’assegno divorzile? Vediamo cosa dice la Cassazione
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’ex coniuge economicamente più debole ha diritto all’assegno divorzile quando l’incapacità di mantenersi da sé sia oggettiva e incolpevole, e dunque lo stato di disoccupazione non dipenda da inerzia, pigrizia o altre forme di cattiva volontà.

In altri termini, per il riconoscimento dell’assegno di divorzio oggi non è più sufficiente il semplice stato di disoccupazione: la parte deve provare di trovarsi nell’impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento. Soprattutto se è giovane di età e possiede una formazione o un titolo professionale che potenzialmente potrebbero quindi assicurarle un reddito.

In più occasioni, infatti, è stato ribadito dalla Cassazione che – per ritenere colpevole lo stato di incapacità economica – non basta che la richiedente documenti l’iscrizione al centro per l’impiego e la candidatura per qualche posto di lavoro, ma deve dare rigorosa prova di aver proposto la propria candidatura a datori di lavoro privati, di aver sostenuto colloqui ovvero di aver partecipato a bandi di concorso indetti da pubbliche amministrazioni (Cass., n.1643/2022).

Da ultimo, la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 10035, sezione prima del 16 aprile 2025, ha sostenuto che l'eventuale solidarietà post-coniugale si fonda sul principio di autodeterminazione.
L’assegno di divorzio è infatti un contributo economico con funzione sostanzialmente assistenziale, versato periodicamente a uno dei due coniugi, nel momento del divorzio, dall’altro ex coniuge.

Il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio viene riconosciuto dal Giudice, solo dopo che egli ha verificato la sussistenza di specifici requisiti. Sono decisive ai fini della corresponsione e della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile le potenzialità professionali e di reddito, che l’ex coniuge è chiamato, invero, a valorizzare, deponendo invece negativamente la condotta «deresponsabilizzante e attendista» di chi si limita «ad aspettare opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale».

Sulla base di argomentazioni è stato quindi respinta la richiesta dell'assegno divorzile. Nel caso di specie la donna, in possesso del titolo di laurea, ad oggi quarantenne e madre di due figli, si era sposata a venticinque anni, ma il matrimonio è durato appena un lustro. In attesa di ricevere l'assegno divorzile aveva rifiutato i lavori proposti dall’ex marito sul rilievo che non fossero abbastanza remunerativi.

Si ricorda che secondo la Suprema Corte l’incapacità di procurarsi redditi propri è ritenuta incolpevole solo quando l’ex coniuge:
  • ha un’età avanzata che gli preclude un efficace inserimento nel mondo del lavoro (è considerata tale un’età maggiore 50 anni);
  • è affetto da gravi malattie invalidanti, o da altre forme di disabilità e inabilità, che impediscono la possibilità di trovare un’occupazione lavorativa remunerata;
  • è privo di titoli di studio o professionali e vive in una zona economicamente depressa, in cui le condizioni occupazionali sono particolarmente sfavorevoli.

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