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Testamento olografo senza data: è valido?

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Testamento olografo senza data: è valido?
La data è un elemento essenziale del testamento olografo: vediamo cosa succede se non viene indicata
Il testamento olografo, come sappiamo, è il testamento interamente scritto a mano dal de cuius.
Un elemento essenziale di questo tipo di testamento è la data, che deve essere indicata in materia corretta. Infatti, è necessario stabilire la data esatta del testamento, ad esempio, per accertare se il testatore avesse o meno la piena capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha scritto le sue ultime volontà.

Ma se la data non viene indicata, quali sono le conseguenze? È possibile rimediare?
Per rispondere non possiamo che fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Prendiamo, in particolare, l’ordinanza n. 9564/2020.

Nel caso esaminato in tale pronuncia, si era giunti in Cassazione dopo che sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello avevano deciso per l’annullamento di due testamenti olografi, in cui non era stata indicata la data.
La Corte d’Appello, in particolare, aveva ribadito che l’indicazione della data costituisce un elemento essenziale del testamento olografo: in quanto tale, la data non può essere ricavata, come si dice nel linguaggio giuridico, aliunde, cioè "altrove": dunque, nel nostro caso, da elementi estranei alla scheda testamentaria. La mancanza della data, quindi, secondo i Giudici di merito, costituiva di per sé una causa di invalidità del testamento olografo.

Di fronte a tale decisione, ricorreva in Cassazione colui che era stato nominato erede universale dai testamenti annullati.
Esaminiamo, in particolare, i primi due motivi di ricorso, in quanto riguardanti specificamente il problema di cui ci stiamo occupando.

Con un primo motivo di ricorso si sosteneva che i Giudici di merito, a cui era stato chiesto di dichiarare la nullità dei testamenti controversi, non avrebbero potuto disporne l’annullamento, stante la radicale diversità degli istituti della nullità e dell’annullabilità.

Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente riproponeva la tesi, da lui già sostenuta in appello, per cui la data, in applicazione del principio di conservazione della volontà del testatore, avrebbe ben potuto essere ricavata da quella apposta sulla busta contenente le schede testamentarie.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Quanto al primo motivo, gli Ermellini hanno affermato che, in realtà, nel pronunciare l'annullamento invece che la nullità, i Giudici di merito si erano limitati a fare applicazione del principio iura novit curia: vale a dire che è il giudice a "conoscere", e quindi ad applicare, le norme di diritto adatte al caso concreto.
Ora, la mancanza di data rientra fra i requisiti formali la cui mancanza, ai sensi del comma 2 dell’art. 606 del c.c., determina l'annullabilità del testamento olografo, non la sua nullità.

Secondo la Cassazione, quindi, i giudici di merito ben potevano accogliere ugualmente la domanda, dando ad essa l’esatta qualificazione giuridica in ossequio proprio al principio iura novit curia.

Quanto alla questione relativa alla data, gli Ermellini hanno ribadito che essa costituisce un elemento essenziale del testamento olografo, il quale deve indicare il giorno, il mese e l’anno della sua sottoscrizione. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, consente di integrare la data incompleta con altri dati o indicazioni equipollenti, ma soltanto qualora essi siano intrinseci, cioè contenuti nella stessa scheda testamentaria (Cass. Civ., n. 505/1952; Cass. Civ., n. 1323/1965).

Secondo il costante orientamento della stessa Cassazione, infatti, “per il combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c. l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di un requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto, l'invalidità del testamento può essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie” (Cass. Civ., n. 12124/2008; Cass. Civ., n. 7783/2001).

Nel caso oggetto della vicenda processuale, invece, non era possibile ricavare la data dal contesto dell'atto.
Ciò ha portato al rigetto del ricorso.


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