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È annullabile il testamento olografo privo di data

È annullabile il testamento olografo privo di data
La mancanza della data comporta l’annullamento del testamento olografo con effetti retroattivi.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9564/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine a quelle che sono le conseguenze della mancata apposizione della data su un testamento olografo.

La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione con cui, all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, era stato disposto l’annullamento di due testamenti olografi in cui non era stata indicata la data. La Corte d’Appello, in particolare, aveva evidenziato come l’indicazione della data costituisse un elemento essenziale del testamento olografo, il quale non poteva essere ricavato da elementi estranei alla scheda testamentaria. La mancanza della data, dunque, secondo i Giudici di merito, costituiva di per sé una causa di invalidità del testamento olografo, senza che fosse necessaria alcuna indagine volta a verificare le conseguenze di tale mancanza sui rapporti dipendenti dalle stesse disposizioni testamentarie.

Di fronte a tale decisione, ricorreva in Cassazione colui che era stato nominato erede universale dai testamenti annullati.

Con un primo motivo di ricorso si eccepiva il fatto che i Giudici di merito, essendo stati investiti di una domanda volta a far a dichiarare la nullità dei testamenti controversi, non avrebbero potuto disporne l’annullamento, stante la radicale diversità degli istituti della nullità e dell’annullabilità.

Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente riproponeva la tesi, da lui già sostenuta in appello, per cui la data, in applicazione del principio di conservazione della volontà del testatore, avrebbe ben potuto essere ricavata da quella apposta sulla busta contenente le schede testamentarie.

Con un terzo motivo di ricorso si eccepiva, infine, come la Corte territoriale avesse errato nell’aver ritenuto l’attore soccombente nei confronti della banca, la quale aveva pagato le giacenze bancarie del de cuius all’erede legittimo prima che fosse pronunciato l'annullamento del testamento. Secondo il ricorrente, infatti, posto che il testamento annullabile, fino a quando non ne sia disposto l'annullamento, è efficace, la banca era venuta meno ai propri obblighi di custodia, accordando il pagamento ad un soggetto che, in quel momento, non aveva il titolo di erede.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Quanto al primo motivo di doglianza, gli Ermellini hanno rilevato come, in realtà, nel pronunciare l'annullamento invece che la nullità, i Giudici di merito non abbiano operato alcuna alterazione dei termini della controversia, avendo posto in essere un’attività di qualificazione della domanda in applicazione del principio iura novit curia. La mancanza di data, infatti, è annoverabile fra i requisiti formali la cui mancanza, ai sensi del comma 2 dell’art. 606 del c.c., determina l'annullabilità del testamento olografo, non la sua nullità.

Pur essendo vero che, come affermato dal ricorrente, sussiste una profonda differenza tra nullità e annullabilità, secondo la Cassazione tale circostanza non comporta che, qualora una causa di annullabilità sia stata erroneamente assunta come causa di nullità, il giudice non possa accogliere ugualmente la domanda, dando ad essa l’esatta qualificazione giuridica in ossequio al principio iura novit curia.

Quanto alla questione relativa alla data, gli Ermellini hanno ribadito come essa costituisca un elemento essenziale del testamento olografo, il quale deve indicare il giorno, il mese e l’anno della sua sottoscrizione. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, consente di integrare la data incompleta con altri dati o indicazioni equipollenti, ma soltanto qualora essi siano intrinseci, cioè contenuti nella stessa scheda testamentaria (Cass. Civ., n. 505/1952; Cass. Civ., n. 1323/1965).

Secondo il costante orientamento della stessa Cassazione, infatti, “per il combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c. l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di un requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto, l'invalidità del testamento può essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie” (Cass. Civ., n. 12124/2008; Cass. Civ., n. 7783/2001).

In merito, infine, al terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come risulti applicabile, anche in relazione all’annullamento del testamento, il principio di diritto per cui “in materia contrattuale la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva nel senso che essa comporta il ripristino, fra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato. Pertanto, deve considerarsi valido l'atto di disposizione del bene oggetto del negozio poi annullato, compiuto dall'originario titolare del bene nelle more del giudizio di annullamento del precedente negozio” (Cass. Civ., n. 236/1967).

Ciò significa che, una volta pronunciato l’annullamento di un testamento, i relativi effetti vengono meno con effetto retroattivo dal momento dell’apertura della successione. Qualora, quindi, un testamento contenga la nomina di un erede universale, il suo annullamento determina ab origine la delazione esclusiva in favore dell’erede legittimo, con la conseguenza che l’atto di disposizione posto in essere da quest’ultimo, prima della pronuncia dell’annullamento della scheda testamentaria, è, comunque, valido.

Redazione Giuridica

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