Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Anche se il condominio è stato pignorato continuano ad essere dovute le spese condominiali

Anche se il condominio è stato pignorato continuano ad essere dovute le spese condominiali
Come noto, se abitiamo all’interno di un condominio, siamo normalmente tenuti al pagamento delle spese condominiali, vale a dire, di quelle spese che si riferiscono alle parti comuni dell’edificio condominiali.

Ma se il condominio viene pignorato da un creditore, siamo tenuti lo stesso a pagare queste spese?

Il Giudice di Pace di Palermo, con una sentenza 26 giugno 2015, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal giudice, il condominio aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (si precisa che il “decreto ingiuntivo” è un provvedimento con il quale il giudice ordina al debitore di pagare quanto dovuto entro 40 giorni, decorsi inutilmente i quali, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore stesso. Nello stesso termine di 40 giorni, inoltre, il debitore ha la possibilità di presentare “opposizione” al decreto ingiuntivo stesso, dando atto di aver già pagato o delle ragioni per cui non ha pagato), nei confronti di un condomino, che non aveva provveduto a pagare le spese condominiali.

Il condomino, tuttavia, si opponeva al decreto ingiuntivo stesso, in considerazione del fatto che il condominio era stato oggetto di pignoramento ed era stato, quindi, sottratto alla sua disponibilità, essendo stato nominato un custode giudiziario, ai sensi dell’art. 560 codice di procedura civile.

Ebbene, il Giudice di Pace ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal condominio, secondo il quale le somme in contestazione erano dovute, dal momento che il debitore faceva parte del condominio stesso, a prescindere dal fatto che lo stesso fosse stato pignorato.

Il Giudice di Pace ricorda, infatti, come le obbligazioni dei condomini relative al pagamento delle spese condominiali, sono collegate al fatto stesso della titolarità del diritto di comproprietà sui beni e dei servizi comuni, con la conseguenza che ciascun condomino, essendo comproprietario, è tenuto al pagamento di una quota delle relative spese.

Osserva, inoltre, il Giudice, come, in tema di pignoramento immobiliare, “finché non si verifica il trasferimento della proprietà, il condomino pignorato dev’essere considerato a tutti gli effetti il proprietario dell’immobile”.

Va infatti precisato che il condomino “con l’intimazione (pignoramento) fattagli dall’ufficiale giudiziario, non può sottrarre il bene alla garanzia del credito per il quale si procede, ma continua a mantenere la piena disponibilità e la proprietà della casa pignorata, continuando ad essere il proprietario dell’unità immobiliare ubicata nel condominio”.

In altri termini questo significa che con il pignoramento, il condomino non perde la disponibilità del bene immobile di cui è proprietario: semplicemente, egli ha l’obbligo di mantenere tale bene a garanzia del credito per il quale è stato chiesto il pignoramento stesso (così, ad esempio, non sarà possibile vendere l’appartamento o compiere altri atti di disposizione, dal momento che lo stesso è “vincolato”).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il condomino non può ritenersi esonerato dall’obbligo di pagare le spese condominiali solo perché il condominio è stato oggetto di pignoramento, dal momento che, nonostante ciò, il bene immobile è restato nella disponibilità e titolarità del condomino stesso, il quale, dunque, resta obbligato anche al pagamento delle suddette spese.

Pertanto, il Giudice di Pace ritiene che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso e, conseguentemente, rigetta l’opposizione formulata dal condomino, in quanto infondata.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.