La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo.
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.
La cartella - si noti - ha la valenza di un avviso di mora: contiene infatti l'avviso che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione può provvedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore, senza ulteriori avvisi.
Dunque, dopo la notifica di una cartella esattoriale, il contribuente ha a disposizione 60 giorni per presentare opposizione, decorsi i quali non è più possibile impugnarla. In tal caso, l'Agente della Riscossione può procedere con l'esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione.
La prescrizione rappresenta l'estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l'Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero. I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto:
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.
La cartella - si noti - ha la valenza di un avviso di mora: contiene infatti l'avviso che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione può provvedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore, senza ulteriori avvisi.
Dunque, dopo la notifica di una cartella esattoriale, il contribuente ha a disposizione 60 giorni per presentare opposizione, decorsi i quali non è più possibile impugnarla. In tal caso, l'Agente della Riscossione può procedere con l'esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione.
La prescrizione rappresenta l'estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l'Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero. I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto:
- 3 anni per il bollo auto;
- 5 anni per tributi locali come Imu, Tari e Tosap;
- 10 anni per imposte statali come Irpef, Ires, Iva, bollo, registro e altre.
Ma cosa interrompe la prescrizione di una cartella esattoriale?
Oltre alla notifica della cartella di pagamento – che è l'atto che avvia il primo termine di prescrizione (3, 5 o 10 anni a seconda del tributo) – i principali atti che interrompono la prescrizione sono i seguenti:
- intimazione di pagamento, l'atto interruttivo per eccellenza. Viene notificato quando è già trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e avverte il contribuente che ha solo 5 giorni per pagare prima che inizi l'esecuzione forzata;
- preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca;
- pignoramento, sia presso terzi (ad esempio sui conti correnti o sui crediti verso clienti) che per beni mobili o immobili;
- cartella di pagamento successiva alla prima, purché faccia riferimento allo stesso debito.
Infine, anche se il contribuente presenta una domanda di rateizzazione, questo atto viene interpretato come un riconoscimento del debito (che interrompe la prescrizione e impedisce di contestarla per tutto il periodo della dilazione).
Ma esiste un altro termine che l'Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di un anno ai fini dell'azione esecutiva. Se l'espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La regola è prevista dall'art. 50 del DPR n. 602 del 1973.
Quindi, riepilogando, il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale da più di un anno non potrà subire alcun pignoramento se prima non gli viene notificata l'intimazione di pagamento e, dopo di questa, sono decorsi 5 giorni.
In questo lasso di tempo egli potrà:
- contestare la pretesa di pagamento se, nel frattempo, si è prescritta;
- chiedere una valutazione che blocchi ogni pignoramento o misura cautelare.