A decorrere dai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026 da parte degli enti pubblici in favore dei lavoratori autonomi, la Pubblica Amministrazione potrà verificare la regolarità fiscale dei professionisti che hanno svolto incarichi e che, per questi, attendono il saldo della parcella e potrà bloccare o decurtare automaticamente i compensi ai liberi professionisti che presentano debiti iscritti a ruolo, eliminando la soglia di 5.000 euro finora prevista.
In concreto, ciò sta a significare che, anche per irregolarità di modesto importo (come una semplice sanzione amministrativa non saldata), un professionista potrebbe vedersi non corrispondere l'emolumento per prestazioni regolarmente svolte.
Fino ad oggi, come si anticipava, la verifica preventiva presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) scattava solo per pagamenti superiori ai 5.000 euro. Dal prossimo giugno, invece, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, il controllo sulla presenza di debiti a ruolo dovrà essere effettuato per versamenti di qualunque importo. L’art. 1, comma 725 della L. 199/2025 testualmente riferisce che gli agenti della riscossione, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
In concreto, ciò sta a significare che, anche per irregolarità di modesto importo (come una semplice sanzione amministrativa non saldata), un professionista potrebbe vedersi non corrispondere l'emolumento per prestazioni regolarmente svolte.
Fino ad oggi, come si anticipava, la verifica preventiva presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) scattava solo per pagamenti superiori ai 5.000 euro. Dal prossimo giugno, invece, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, il controllo sulla presenza di debiti a ruolo dovrà essere effettuato per versamenti di qualunque importo. L’art. 1, comma 725 della L. 199/2025 testualmente riferisce che gli agenti della riscossione, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
- dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
Si ricorda che la previsione aveva sollevato forti reazioni nel mondo delle professioni: il Consiglio nazionale forense l'ha definita «vessatoria e discriminatoria», sottolineando il rischio di effetti paralizzanti sull’esercizio dell’attività professionale.
Sotto il profilo costituzionale, la norma presenta evidenti criticità in relazione all’art. 3 della Costituzione:
Sotto il profilo costituzionale, la norma presenta evidenti criticità in relazione all’art. 3 della Costituzione:
- in primo luogo, emerge una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti, inclusi i dipendenti pubblici. Questi ultimi, anche in presenza di inadempimenti fiscali o contributivi di importo rilevante, continuano legittimamente a percepire la retribuzione, ferma restando l’ordinaria azione di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria. Diversamente, il professionista vede sospeso il pagamento del proprio compenso, che costituisce il corrispettivo diretto dell’attività lavorativa svolta;
- in secondo luogo, si configura una discriminazione tra professionisti che operano prevalentemente o esclusivamente con la P.A. e professionisti che svolgono la propria attività nei confronti di clienti privati. Solo i primi sono esposti al rischio del blocco integrale dei compensi, pur a parità di situazione fiscale. Tale disparità appare priva di una giustificazione ragionevole.
Come spiegato da Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, il meccanismo rischia di bloccare i pagamenti anche in presenza di irregolarità minime o puramente formali, come il mancato versamento di una tassa automobilistica, di un contributo previdenziale o persino di una semplice multa.
Ma il profilo più critico della nuova disciplina riguarda proprio la tutela del diritto di difesa. In assenza di un atto di pignoramento, il professionista perde la possibilità di eccepire eventuali vizi di notifica delle cartelle esattoriali. È frequente, infatti, che i debiti iscritti a ruolo derivino da atti mai ricevuti, già annullati o comunque illegittimi.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite in più occasioni ha chiarito che il contribuente può impugnare il pignoramento qualora questo rappresenti il primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa tributaria. Con la nuova normativa, venendo meno l’atto di pignoramento, il professionista rischia di trovarsi privo di una tutela preventiva.
Ma il profilo più critico della nuova disciplina riguarda proprio la tutela del diritto di difesa. In assenza di un atto di pignoramento, il professionista perde la possibilità di eccepire eventuali vizi di notifica delle cartelle esattoriali. È frequente, infatti, che i debiti iscritti a ruolo derivino da atti mai ricevuti, già annullati o comunque illegittimi.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite in più occasioni ha chiarito che il contribuente può impugnare il pignoramento qualora questo rappresenti il primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa tributaria. Con la nuova normativa, venendo meno l’atto di pignoramento, il professionista rischia di trovarsi privo di una tutela preventiva.