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Agenzia delle Entrate, ora rischi di pagare pił tasse se usi la stessa P.IVA per pił attivitą diverse: nuova ordinanza

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Agenzia delle Entrate, ora rischi di pagare pił tasse se usi la stessa P.IVA per pił attivitą diverse: nuova ordinanza
Negli accertamenti fondati sulle indagini finanziarie, il Fisco può utilizzare le movimentazioni dei conti correnti per ricostruire eventuali redditi non dichiarati. Il meccanismo comporta, in presenza dei presupposti di legge, una presunzione a carico del contribuente, che deve dimostrare l'estraneità delle somme alla formazione del reddito oppure che ne abbia già tenuto conto nella dichiarazione. La disciplina, tuttavia, non è identica per versamenti e prelevamenti, né opera nello stesso modo per imprenditori e professionisti
I controlli possono riguardare la corretta indicazione dei codici ATECO, la coerenza tra l'attività dichiarata e quella effettivamente svolta e la corretta gestione degli obblighi fiscali e contabili.
Per chi possiede una partita IVA unica e svolge più attività, diventa, quindi, importante verificare che ciascuna attività sia correttamente comunicata e che ricavi, costi e documentazione siano gestiti secondo le relative regole fiscali.

L'attenzione del Fisco può concentrarsi, infatti, sulle situazioni in cui l'apertura di una seconda attività modifica il regime fiscale applicabile o comporta nuovi adempimenti. La presenza di più attività, tuttavia, non significa automaticamente irregolarità: è fondamentale che la posizione sia correttamente registrata e documentata.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati dei conti correnti nell'ambito di un accertamento fiscale. Se emergono versamenti o altre movimentazioni non coerenti con quanto dichiarato, può scattare una presunzione a carico del contribuente.
Si richiama in argomento la recente pronuncia della Cassazione, ordinanza n. 21095/2026, depositata il 22 luglio 2026. Il caso riguardava proprio un soggetto che svolgeva, con un'unica partita IVA, sia la professione di avvocato sia un'attività agricola.

Ebbene, cosa ha stabilito la Cassazione?
Il principio non è che chi ha due attività con la stessa partita IVA deve pagare più tasse automaticamente. Il problema riguarda soprattutto le indagini finanziarie sui conti correnti.
Se l'Agenzia delle Entrate individua versamenti non giustificati, opera la presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973 e il contribuente deve, quindi, dimostrare:
  • che quelle somme sono estranee alla produzione del reddito;
  • nel caso di più attività, a quale attività sono effettivamente riconducibili.
La Cassazione ha ritenuto che, avendo nel caso di specie il contribuente scelto di esercitare la dovuta attività attraverso la stessa partita IVA, sia lui ad avere la maggiore vicinanza alla prova e, quindi, a dover ricostruire analiticamente le singole operazioni.

La conseguenza pratica è importante.
S'immagini una persona che utilizzi un'unica partita IVA cui fanno capo:
  • attività A: professionale;
  • attività B: impresa.
Sul conto arrivano euro 100.000 di versamenti.
Non è sufficiente dire genericamente: “Quei soldi appartengono alla mia seconda attività”.

Bisogna poter ricostruire, movimento per movimento, perché ad esempio:
  • € 20.000 sono compensi professionali già fatturati;
  • € 30.000 sono incassi dell'impresa;
  • € 15.000 sono trasferimenti da un altro conto;
  • € 10.000 sono rimborsi;
  • € 25.000 hanno altra origine non reddituale.

La documentazione diventa quindi fondamentale.

Attenzione, però, a un punto: la sentenza non dice che avere due attività sotto la stessa partita IVA sia illecito di per sé. Dice qualcosa di diverso: se arriva un accertamento bancario, l'utilizzo di una sola partita IVA per attività differenti può rendere più gravoso l'onere del contribuente di dimostrare l'origine delle singole movimentazioni.

E c'è un'ulteriore distinzione importante: la presunzione bancaria non funziona nello stesso modo per professionista e imprenditore, poiché solo per quest'ultimo l'art. 32 del D.P.R 600/1973 consente, in determinate condizioni, di considerare rilevanti versamenti e prelevamenti.
La distinzione fondamentale, in sostanza, è questa:
  • versamenti: la presunzione può operare nei confronti della generalità dei contribuenti. Se una somma versata sul conto non viene adeguatamente giustificata, può essere considerata ricavo o compenso non dichiarato, salvo che il contribuente fornisca la prova contraria;
  • prelevamenti: la situazione cambia a seconda della natura dell’attività. Per gli imprenditori resta, nei casi previsti dalla legge, la presunzione relativa ai prelevamenti non giustificati. Per i professionisti, invece, tale automatismo è stato eliminato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, che ha dichiarato illegittima l’estensione della presunzione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi.

La Consulta ha ritenuto infatti che, nel lavoro autonomo, non sia ragionevole presumere automaticamente che un prelievo non giustificato corrisponda a un compenso occulto. Il meccanismo può avere una sua logica nell’attività d’impresa, dove l’acquisto non contabilizzato può essere collegato alla successiva realizzazione di ricavi, ma non può essere trasferito automaticamente all’attività professionale.
Quando scatta la presunzione, la prova contraria deve essere specifica e riferita alle singole movimentazioni contestate. Il contribuente deve quindi essere in grado, per quanto possibile, di ricostruire l’origine di ciascuna somma attraverso documenti e circostanze verificabili.
Possono assumere rilievo, ad esempio:
  • fatture e parcelle;
  • pagamenti già contabilizzati e dichiarati;
  • trasferimenti tra propri conti correnti;
  • rimborsi;
  • restituzioni di somme;
  • obbligazione o assistenza;
  • somme provenienti da operazioni estranee all'attività;
  • altre movimentazioni prive di rilevanza reddituale.
Non basta, quindi, affermare che una determinata somma rappresenta un “risparmio” o un'entrata estranea all'attività: occorre fornire analiticamente elementi idonei a dimostrarne concretamente l'origine.

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