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Agenzia delle Entrate, non possono farti il pignoramento esattoriale se non ti viene notificato prima: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, non possono farti il pignoramento esattoriale se non ti viene notificato prima: nuova sentenza
Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata su istanza del creditore. Una situazione indubbiamente poco piacevole, da cui è bene sapere come difendersi. Vediamo insieme gli strumenti offerti dalla legge
Il pignoramento presso terzi è una procedura prevista dal codice di procedura civile, che consente al creditore di recuperare il proprio credito bloccando somme o beni dovuti al debitore da soggetti terzi, come banche, pubbliche amministrazioni o datori di lavoro. L'intento è quello di consentire al creditore di ottenere il pagamento delle somme dovute, intercettando tali crediti prima che vengano effettivamente riscossi dal debitore.
In termini pratici, si tratta di una procedura che permette al creditore, munito di titolo esecutivo (ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo), di rivolgersi al tribunale per chiedere che venga bloccato il pagamento al debitore da parte del terzo.

Attenzione alle modalità formali: l’atto di pignoramento dovrà essere notificato sia al debitore che al terzo.

Con ordinanza n. 6/2026 la Corte di Cassazione ribadisce, infatti, che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) deve essere notificato anche al debitore. La notifica al solo terzo non determina una semplice nullità sanabile, ma l’inesistenza giuridica del pignoramento, poiché manca un requisito costitutivo dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. Tale vizio inficia l’intera procedura ed è insanabile, anche se il debitore viene successivamente a conoscenza dell’atto o partecipa al giudizio.

Si rammenta ai contribuenti - che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione - la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate, di importo non inferiore a 50 euro.

Già il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:
  • sono infatti da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (si pensi all’automobile), a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione;
  • il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca.

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate, anche non consecutive.

I presupposti richiesti da AdeR per potere accedere al beneficio della rateizzazione prevedono che il contribuente, a seconda dei casi, dichiari o anche comprovi in sede di presentazione della richiesta:

• la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
• la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
• il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

La sussistenza della condizione di “temporaneità” rappresenta, dunque, l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione.

Ma cosa deve intendersi per “temporaneità”?

L’Agenzia, sul punto, chiarisce che è indispensabile e determinante che il contribuente attesti e, in alcuni casi, dimostri la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti. Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economica è “definitiva”, come per esempio nel caso di soggetti che hanno cessato la loro attività o che sono interessati da dichiarazioni di fallimento o di liquidazione giudiziale, per cui di fatto non possono pagare neanche in forma rateale. È, inoltre, precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio dell’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore.

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