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Agenzia delle Entrate, ecco quando non devi pił pagare i debiti con il Fisco: decadenza delle cartelle esattoriali

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Agenzia delle Entrate, ecco quando non devi pił pagare i debiti con il Fisco: decadenza delle cartelle esattoriali
Entro un determinato arco temporale dall’affidamento dell’incarico di recuperare i crediti, l’agente di riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento o l’avviso di presa in carico. Cosa accade se il termine per la notifica non viene rispettato? Scopriamolo insieme
La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo.

Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.

Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.

La cartella - si noti - svolge una doppia funzione:
  • intimazione di pagamento, in quanto contiene l'ordine di pagare all'agente le somme indicate, entro 60 giorni dalla notifica della stessa;
  • avviso di mora: contiene infatti l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione può provvedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore, senza ulteriori avvisi.


Dunque, dopo la notifica di una cartella esattoriale, effettuata nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, il contribuente ha a disposizione 60 giorni per presentare opposizione, decorsi i quali non è più possibile impugnarla. In tal caso, l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

I termini di decadenza variano a seconda della natura del tributo:
  • IRPEF, IVA e altre imposte erariali: l’Agenzia delle Entrate deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello Redditi (o 730) o a quello di liquidazione d’ufficio;
  • IMU, TARI e tributi locali: la decadenza è di 5 anni dalla violazione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 296/2006;
  • Bollo auto: la cartella va notificata entro 3 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa era dovuta;
  • Multe stradali: la cartella deve essere notificata entro 2 anni dalla trasmissione del ruolo.


Quindi, riepilogando, la decadenza può rendere non esigibile il debito contenuto in una cartella esattoriale. E la decadenza scatta se l’agente della riscossione non notifica l’atto entro il termine previsto dalla legge, che varia a seconda della natura del credito.

Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione.

La prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l’Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero. I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto:
  • 3 anni per il bollo auto;
  • 5 anni per tributi locali come Imu, Tari e Tosap;
  • 10 anni per imposte statali come Irpef, Ires, Iva, bollo, registro e altre.


Ma esiste un altro termine che l’Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di un anno ai fini dell’azione esecutiva. Se l'espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo, risultante dal ruolo, entro cinque giorni. La regola è prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Pertanto, il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale da più di un anno non potrà subire alcun pignoramento, se prima non gli viene notificata l’intimazione di pagamento e, dopo di questa, sono decorsi 5 giorni.

In questo lasso di tempo egli potrà:
  • contestare la pretesa di pagamento se, nel frattempo, si è prescritta;
  • chiedere una rateazione che blocca ogni pignoramento o misura cautelare.

Sul punto sembra utile ricordare che ai contribuenti, i quali vogliano mettersi in regola con il versamento delle somme richieste in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un'unica soluzione, è data la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate, di importo non inferiore a 50 euro ciascuna.

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