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Addebito separazione: come provare l'infedeltą coniugale?

Addebito separazione: come provare l'infedeltą coniugale?
La Cassazione ha confermato la pronuncia di addebito nei confronti di una moglie, dal momento che il marito aveva provato il tradimento producendo delle mail, delle foto e una relazione investigativa.
E’ del 23 giugno 2017 un'interessante ordinanza della Corte di Cassazione in tema di addebito della separazione (art. 151 c.c.).

Come noto, infatti, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale può determinare l’addebito della separazione, purchè sia provato che la fine del matrimonio è stata causata proprio dall’infedeltà coniugale.

Ebbene, come deve essere provata l’infedeltà coniugale? Può essere sufficiente produrre in giusto delle e-mail ricevute dal coniuge dal presunto amante?

Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato la separazione tra due coniugi, addebitandola alla moglie per “violazione del dovere di fedeltà coniugale”.

La moglie, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe confermato l’addebito della separazione nonostante non fosse stata dimostrata l’esistenza di una relazione extraconiugale della moglie.

Nel caso di specie, infatti, il marito aveva prodotto in giudizio solamente delle comunicazione a mezzo e-mail che erano giunte alla moglie dall’indirizzo di posta elettronica dell’impresa familiare condotta dal presunto amante.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

La Cassazione, in via preliminare, osservava che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una “violazione particolarmente grave”, la quale, determinando normalmente “l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”, deve ritenersi, di regola, “circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile”, a meno che risulti “la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse del tutto correttamente ritenuto che la separazione potesse essere addebitata alla moglie, essendo stata raggiunta la “prova piena documentale” dell’imputabilità della fine del matrimonio alla moglie, la quale aveva “instaurato durante il matrimonio una relazione sentimentale con un altro uomo”.

Osservava la Cassazione, infatti, che l’infedeltà coniugale non era stata dimostrata solo mediante le comunicazioni e-mail, dal momento che il marito aveva prodotto anche “fotografie ed una relazione investigativa” che confermavano tale circostanza.

Ciò considerato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla moglie, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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