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Articolo 384 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi di non punibilità

Dispositivo dell'art. 384 Codice Penale

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter(1), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto(2) [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore(3).

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter(1), 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o(4) avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione(5).

Note

(1) Il riferimento all'art. 371 ter è stato inserito dall'art. 22, della l. 7-12-2000, n. 397.
(2) Per quanto riguarda la definizione di prossimo congiunto si guardi all'art. 307.
(3) Si tratta di una causa di non punibilità di carattere soggettivo, in quanto si riferisce alla condizione personale dell'autore del reato e come tale non si estende agli eventuali concorrenti. Alcuni autori ritengono che configuri un'ipotesi speciale dello stato di necessità (art. 54), di qui la considerazione che alla fattispecie in esame si debbano considerare riferiti per via implicita i requisiti della proporzionalità offesa-difesa e della non volontarietà della causazione del pericolo.
(4) La locuzione "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o" è stata aggiunta dall'art. 21, della l. 1 marzo 2001, n. 63.
(5) Con la sent. 27 dicembre 1996, n. 416, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in esame dal momento che non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 c.p.p.

Ratio Legis

La norma trova la propria duplice ratio nella garanzia prestata avverso l'autoincriminazione e nella forza incoercibile dei sentimenti familiari.

Spiegazione dell'art. 384 Codice Penale

L'esimente in questione rappresenta una causa soggettiva di esclusione della punibilità, in quanto il legislatore ha ritenuto non esigibile una condotta diversa da quella scusata tramite la presente disposizione.

La condotta, astrattamente configurabile i delitti di falsità di cui agli articolo indicati, è imposta dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave e inevitabile alla libertà e all'onore.

L'elencazione dei reato oggetto di esimente è tassativa, e la norma non può dunque trovare applicazione per il reato di falso giuramento (art. 371) o per il reato di calunnia (art. 368).

Il fatto può essere commesso a vantaggio proprio e di un prossimo congiunto e si richiede l'inevitabilità del nocumento, che esso sia futuro, ovvero non ancora verificatosi. Non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, essendo necessaria la prova di un pericolo attuale e concreto.

Il secondo comma si applica solo per i reati di cui agli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 e sono previste due distinte ipotesi:

  • la prima è l'ipotesi di chi ha commesso i fatti di cui agli articolo citati, ma non è punibile in quanto non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o non avrebbe dovuto essere sentito come testimone, perito, consulente tecnico o interprete per incompatibilità;

  • la seconda è l'ipotesi di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Massime relative all'art. 384 Codice Penale

Cass. pen. n. 29940/2022

In tema di falsa testimonianza, ricorre la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. nel caso in cui il mendacio dell'agente risponda all'esigenza di evitare l'altrimenti sicuro pregiudizio alla sfera della propria libertà individuale, nelle sue varie manifestazioni, comprensive del diritto al lavoro.

Cass. pen. n. 40795/2021

L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.

Cass. pen. n. 9806/2021

La questione concernente l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., che configura una causa di esclusione della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 609 comma 2 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 10381/2020

L'art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente "more uxorio" da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Cass. pen. n. 21516/2020

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. trova applicazione anche nei confronti del pubblico ufficiale che ometta di denunziare un reato di cui, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso.

Cass. pen. n. 7264/2020

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera.

Cass. pen. n. 51910/2019

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico.

Cass. pen. n. 9760/2019

È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art.197-bis, comma 2, cod. proc. pen. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.384, comma 2, cod.pen.).

Cass. pen. n. 44697/2019

È applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. ricorrendo un interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente.

Cass. pen. n. 50993/2019

In tema di testimonianza, la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen. e la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. si applicano anche alle relazioni tra appartenenti allo stesso sesso intercorse in epoca antecedente al riconoscimento delle unioni civili, con legge 20 maggio 2016, n. 76, ed all'equiparazione ai coniugi introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estensione della causa di non punibilità alle convivenze tra appartenenti allo stesso sesso discende dal fatto che le menzionate disposizioni penali costituiscono mera esplicazione di principi costituzionali e convenzionali diretti alla tutela di tali rapporti).

Cass. pen. n. 53939/2018

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un'accusa penale a carico del congiunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 384 cod. pen. prevede una causa di esclusione della colpevolezza e non dell'antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma).

Cass. pen. n. 18110/2018

L'esimente configurata dall'art. 384 cod. pen. va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l'esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l'azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile.

Cass. pen. n. 27604/2016

In tema di scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. (Fattispecie, in tema di favoreggiamento, relativa alla condotta di un acquirente-consumatore di sostanza stupefacente, che, dopo essere stato sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, aveva telefonicamente contattato il proprio fornitore invitandolo a dismettere le utenze telefoniche da questi usate).

Cass. pen. n. 90/2014

In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicché tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell'obiettivo fatto storico).

Cass. pen. n. 39022/2013

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, c.p.p., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).

Cass. pen. n. 16156/2013

In tema di falsa testimonianza, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., del fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà, se l'azione penale sia stata esercitata a seguito di presentazione di denuncia nei confronti del prossimo congiunto.

Cass. pen. n. 12817/2013

In tema di falsa testimonianza, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., esclude la punibilità del testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso. (Nella specie, l'imputato, sentito come teste, aveva dichiarato falsamente al giudice civile di essere stato destinatario, da parte di altro condomino, di una delega per la partecipazione ad un'assemblea condominiale; tale condotta era stata tenuta al fine di evitare di ammettere la falsificazione del verbale di assemblea in cui della delega in questione, in realtà inesistente, era stata redatta annotazione).

Cass. pen. n. 12600/2013

L'esimente prevista dal comma secondo dell'art. 384 cod. pen. opera anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del potenziale testimone si riveli così intimamente connessa a quella dei correi da non poter essere estrapolata o scissa dal tessuto narrativo dell'assumenda testimonianza "contra alios". (Nella specie, la Corte ha riconosciuto l'esimente ad un donna a cui era stato imposto di testimoniare in un processo nel quale il marito era imputato del delitto di associazione a delinquere).

Rispetto ad una testimonianza di persona che non avrebbe potuto essere obbligata a rispondere, la scriminante prevista dal comma secondo dell'art. 384 cod. pen. opera nei confronti del solo delitto di falsa testimonianza ma non di quello di calunnia.

Cass. pen. n. 10271/2013

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al delitto di favoreggiamento personale, l'applicabilità dell'esimente invocata dall'imputato il quale aveva dedotto che la falsa affermazione resa agli inquirenti di non conoscere gli autori di un'aggressione armata ai suoi danni era stata determinata dal timore di un possibile coinvolgimento in indagini per fatti di criminalità organizzata).

Cass. pen. n. 46247/2012

Non è configurabile la causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 384, comma primo, c.p. e 199 c.p.p., nell'ipotesi in cui un teste deponga in un processo nel quale il prossimo congiunto sia persona offesa dal reato, a nulla rilevando la circostanza che in altro processo quest'ultimo possa assumere anche la veste di indagato o imputato di reato connesso.

Cass. pen. n. 7839/2012

È applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell'interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c..

Cass. pen. n. 21913/2012

È punibile, ai sensi del comma primo dell'art. 111 c.p., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall'art. 384, comma secondo, c.p..

Cass. pen. n. 37398/2011

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo. (Fattispecie relativa a mendaci informazioni rese dai lavoratori di un'impresa edile nell'ambito di un procedimento penale per violazione di norme antinfortunistiche a seguito di un incidente sul lavoro patito da un operaio straniero).

Cass. pen. n. 26061/2011

In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, c.p., rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all'onore dell'autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all'incolumità fisica.

Cass. pen. n. 17186/2011

Sussistono i presupposti di operatività dell'art. 384 c.p. qualora l'imputato renda dichiarazioni mendaci alla polizia stradale in ordine alla identità del prossimo congiunto (nella specie nipote) - resosi appena prima responsabile del reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla propria identità personale - considerato che, in tal caso, dette dichiarazioni possono in concreto integrare il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), con conseguente diritto, nella specie omesso, all'avviso ad essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, ex art. 199 cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 37485/2010

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, c.p. è invocabile anche quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all'art. 199, comma secondo, c.p..

Cass. pen. n. 9866/2009

L'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell'art. 200 c.p.p., alle quali è invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attività professionale).

Cass. pen. n. 3879/2009

La rilevanza a fini penali dell'affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchè, non rileva, ai fini della scriminante di cui all'art. 384, comma primo c.p., il rapporto di affinità che lega un coniuge al nipote dell'altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).

Cass. pen. n. 3427/2009

Non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato ascoltato, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni rese dal teste nell'ambito di un procedimento scaturito da una denuncia da lui stesso presentata e rivelatasi, poi, calunniosa).

Cass. pen. n. 40975/2008

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., in favore del soggetto chiamato a rendere testimonianza in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto non è invocabile quando, vertendo la causa civile su profili esclusivamente economici, dall'espletamento della prova testimoniale non possa derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto.

Cass. pen. n. 10401/2008

In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 7208/2008

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi.

Cass. pen. n. 28631/2007

È scriminata, ai sensi dell'art. 384 c.p., la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di avere erogato prestiti a tassi usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché tale condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all'onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura.

Cass. pen. n. 21832/2007

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato D.P.R.).

Cass. pen. n. 3413/2007

L'imputazione di falsa testimonianza, per avere deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità di essere incriminato, con pericolo per la libertà dello stesso testimone, comporta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d'imputato nel medesimo procedimento.

Cass. pen. n. 2806/2007

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo c.p. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi richiesti per l'operatività dell'esimente in relazione ad una falsa testimonianza, poiché l'imputato l'aveva semplicemente evocata sostenendo di non aver potuto dire la verità perché gli autori del reato erano «liberi» e di avere «famiglia»).

Cass. pen. n. 35967/2006

Non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, e 307, ultimo comma, c.p.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 1989, 8 del 1996, 121 del 2004.

Cass. pen. n. 27614/2006

In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., non è applicabile quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare.

Cass. pen. n. 12799/2006

La speciale esimente di cui all'art. 384 c.p. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna l'incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale é, eventualmente, applicabile la disciplina di cui allo art. 54 c.p.

Cass. pen. n. 19384/2005

In tema di favoreggiamento personale, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che ha negato l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore derivante dalla prospettiva dell'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 2991/2005

L'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. non può essere invocata, per un delitto di favoreggiamento, dal tossicodipendente che abbia agito al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tali sanzioni, infatti, non sono applicabili se l'interessato si sottopone al programma terapeutico e socio-riabilitativo regolato dall'art. 122 del citato D.P.R. n. 309 del 1990, di talché il relativo nocumento nella libertà personale non può dirsi «inevitabile», mentre l'attuazione del programma di riabilitazione non comporta in se stessa quella limitazione della libertà «grave» che può assumere rilevanza, per l'art. 384 c.p., a fini di esclusione della punibilità.

Cass. pen. n. 30174/2004

In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo c.p. va applicata anche nei confronti delle persone sottoposte alle indagini preliminari nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione.

Cass. pen. n. 22398/2004

Anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p. (Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente).

Cass. pen. n. 4895/2004

Non è possibile estendere l'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 384 c.p., limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, anche ai casi di nocumento all'incolumità fisica, specificamente prevista dall'esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l'attività giudiziaria che ne delimitano l'ambito alla certezza del verificarsi dell'evento di danno. (Fattispecie in materia di falsa testimonianza in cui è stata esclusa la scriminante per il caso del testimone che aveva rilevato di essersi trovato in concreto pericolo per la sua incolumità).

Cass. pen. n. 2509/2004

L'esimente di cui all'art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza è applicabile solo nel caso in cui sia configurabile un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore per il soggetto chiamato a deporre o per un prossimo congiunto. Ne consegue che essa non ricorre nell'ipotesi in cui il testimone abbia negato falsamente il consumo di stupefacente da parte di un prossimo congiunto, non comportando tale condotta conseguenze negative per l'assuntore, in quanto le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono collegate solo all'importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti, ed essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la mera eventualità di un danno all'immagine.

Cass. pen. n. 44743/2003

Non è punibile, ai sensi di cui all'art. 384 c.p., colui che ha posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, consistita nel negare, agli agenti della polizia giudiziaria, la presenza nella propria abitazione degli autori di una rapina, quando l'agire in modo conforme alla legge avrebbe comportato un'accusa contro se stesso, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere senza che rilevi la circostanza che avrebbero potuto delinearsi altre e diverse possibilità difensive (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni rese alla polizia non fossero inequivocabilmente dirette a sottrarre i rapinatori alle ricerche della polizia, ma costituissero piuttosto un tentativo di sottrarsi all'imminente pericolo di una inevitabile incriminazione nel reato presupposto, situazione rivelatasi fondata dal momento che l'imputato era stato successivamente arrestato assieme agli autori della rapina).

Cass. pen. n. 35554/2003

Non è punibile, per il principio nemo tenetur se detegere di cui all'art. 384, cpv. c.p., la persona che sia stata costretta a rendere falsa testimonianza nel procedimento promosso su sua querela, così sostenendo l'accusa al fine di evitare l'incriminazione per calunnia.

Cass. pen. n. 26097/2003

Ricorre la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. per il reato di false dichiarazioni al P.M. qualora il soggetto che le abbia rese vi sia stato costretto dalla necessità di evitare di accusarsi implicitamente per il delitto di favoreggiamento personale commesso rendendo in precedenza le medesime dichiarazioni alla polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 21431/2003

In tema di reato di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. va applicata anche nei casi in cui la situazione di necessità sia collegabile a scelte dell'agente. (Fattispecie in cui un soggetto aveva reso false dichiarazioni dettate dall'intento di non rivelare l'attività di prostituzione esercitata dall'agente che avrebbe determinato un grave nocumento al suo onore).

Cass. pen. n. 15101/2003

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma 1 c.p. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. Difatti il giudice deve valutare quelle specifiche circostanze di fatto le quali siano idonee ad integrare, nella loro eccezionalità, la situazione di necessità, prevista quale contenuto della causa di giustificazione.

Cass. pen. n. 11869/2003

Non è configurabile il delitto di falsa testimonianza in capo alla persona chiamata a testimoniare che non sia stata avvertita della facoltà di astenersi e abbia comunque deposto dinanzi all'autorità giudiziaria, senza che possa, a tal fine, discriminarsi la condotta tenuta in riferimento a capitoli di prova per i quali potesse profilarsi l'eventualità di una autoincriminazione da quella relativa a capitoli irrilevanti rispetto ad essa, posto che, in mancanza del prescritto avvertimento, il teste, in virtù del principio nemo tenetur se detegere, non è obbligato a deporre il vero e l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p., operante per effetto dell'omesso avviso, non può non estendersi all'intera testimonianza resa.

Cass. pen. n. 11409/2003

Ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., il giudice deve valutare il pericolo del grave nocumento all'onore in relazione alla personalità dell'autore, desunta anche dall'ambiente in cui vive e dalla sua incensuratezza e pertanto esso può ravvisarsi nella necessità di difendere la propria onorabilità per evitare di far conoscere la dipendenza dalla droga. (Fattispecie nella quale l'imputato rispondeva del delitto di favoreggiamento per aver ingoiato l'involucro contenente stupefacente, e si era difeso affermando che aveva agito non per favorire lo spacciatore ma per non far conoscere la sua tossicodipendenza).

Cass. pen. n. 5354/2003

In tema di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. per il caso in cui il fatto sia stato commesso da chi vi sia stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche se il soggetto, debitamente avvertito, abbia scelto di non avvalersi della facoltà di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p., sempreché la deposizione falsa si rappresenti come unico elemento probatorio suscettibile di contrapporsi validamente, nel procedimento penale a carico del congiunto, ad altri elementi di segno contrario.

Cass. pen. n. 7757/2002

Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza, è configurabile quale «grave e inevitabile nocumento nella libertà», ed esclude dunque la punibilità del fatto, la prospettiva dell'applicazione delle sanzioni amministrative delineate all'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la quale il testimone abbia negato falsamente l'acquisto di stupefacente destinato al proprio personale consumo.

Cass. pen. n. 44761/2001

In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., è applicabile anche quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare, in quanto la suddetta causa, che trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto agli stessi fini dei vincoli di solidarietà familiare, presuppone una situazione di necessità, nettamente distinta da quella prevista in via generale dall'art. 54 c.p. poiché non richiede che il pericolo non sia stato causato dall'agente, nella quale il nocumento alla libertà e all'onore è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Ne consegue che l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi non incidono sull'operatività della suddetta esimente (nella specie è stata esclusa la punibilità del testimone che aveva deposto il falso dopo aver rinunciato alla facoltà di astenersi dal testimoniare, peraltro erroneamente attribuitagli dal giudice).

Cass. pen. n. 3845/2001

L'art. 384, comma secondo, c.p., nel prevedere la non punibilità per i reati di cui gli artt. 371 bis e 373 stesso codice quando il fatto sia stato commesso da chi «per legge», non avrebbe dovuto essere sentito come testimone o persona informata dei fatti, intende riferirsi all'esistenza in sè di una situazione considerata incompatibile con l'ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale. Deve pertanto escludersi che l'efficacia di detta esimente postuli la previa formale acquisizione della veste di imputato o indagato, ovvero la sostanziale sussistenza delle condizioni per detta acquisizione, non ancora formalmente avvenuta, dovendosi, al contrario, ritenere sufficiente che il soggetto si trovi di fatto nella condizione di non poter dire il vero se non autoaccusandosi di fatti illeciti da lui precedentemente commessi.

Cass. pen. n. 11755/2000

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto al fine di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera se il testimone, pur avvertito della facoltà di astenersi, abbia comunque deposto affermando il falso o negando il vero, atteso che la facoltà di astenersi concede al potenziale teste una scelta, facendo venire meno l'inevitabilità del nocumento derivante da una testimonianza veritiera, e perciò uno dei presupposti presi in considerazione dal citato art. 384 c.p. ai fini della esclusione della punibilità.

Cass. pen. n. 8638/1999

Ai fini dell'integrazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p. (necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) è necessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali o concrete che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti. (Fattispecie in materia di favoreggiamento personale)

Cass. pen. n. 7823/1999

L'esimente speciale di cui all'art. 384, comma primo, c.p. — secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto — non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso i presupposti della scriminante nei confronti della madre, che aveva reso falsa testimonianza in procedimento a carico del figlio, dopo averlo denunciato per i reati di violenza e minaccia commessi in suo danno).

Cass. pen. n. 13626/1998

Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384, comma secondo, c.p., il sanitario chiamato a deporre su un fatto del quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l'art. 200, comma primo, c.p.p., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all'autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante. (Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all'obbligo di referto).

Cass. pen. n. 7963/1997

In tema di falsa testimonianza, è applicabile la esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p. al soggetto che, assunto legittimamente come testimone perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. Infatti, il tenore e la ratio del comma secondo dell'art. 384 impongono di ritenere, tenuto conto anche del principio di cui all'art. 3 Cost., che l'esimente sia applicabile indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di imputato o indagato.

Cass. pen. n. 2711/1997

In materia di casi di non punibilità (art. 384 c.p.), deve escludersi che l'autore di un reato, sentito come testimone in processo a carico di terzo, debba dire il vero anche se ciò comporta una dichiarazione di autoaccusa, e ciò come conseguenza della volontarietà della condotta illecita anteriormente tenuta e della quale, una volta che la stessa sia stata resa nota all'autorità giudiziaria nella sede processuale, egli deve essere chiamato a rispondere; al contrario, la ragione della falsità diretta a stornare pericoli per la propria libertà, è compresa nella previsione dell'esimente, quando il nocumento concretamente prospettato non sia altrimenti evitabile.

Cass. pen. n. 1908/1997

La situazione di necessità prevista dall'art. 384 c.p. — che in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia sancisce la non possibilità di chi ha commesso il fatto costretto dalla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore — non è costituita dalla probabilità di un evento temuto, come nella scriminante dello stato di necessità, ma dalla certezza del verificarsi dell'evento di danno e quindi, trattandosi pur sempre di prognosi, dalla previsione del suddetto verificarsi assistita dal più alto grado di probabilità.

Corte cost. n. 416/1996

È illegittimo costituzionalmente l'art. 384, secondo comma del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito dalla facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

Cass. pen. n. 8699/1996

In caso di frode processuale l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l'immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, nemo tenetur se detegere. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente.

Corte cost. n. 8/1996

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, 378 e 307, comma 4, c.p., in riferimento all'art. 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la causa di non punibilità prevista a favore dei prossimi congiunti sia estesa al convivente more uxorio; è inammissibile la stessa questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Cass. pen. n. 8632/1995

Perché possa operare la causa di giustificazione speciale prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. (necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) occorre che il fatto costituente il reato da scriminare si ponga nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla suddetta necessità. Siffatto nesso non ricorre, dunque, né quando la commissione di taluno dei reati previsti dal citato articolo non sia strettamente collegabile sul piano eziologico alle esigenze di tutela e di conservazione della libertà o dell'onore del soggetto agente o dei suoi congiunti, né quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).

Cass. pen. n. 7952/1995

Non è punibile, ai sensi dell'art. 384 c.p. il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare (art. 361 c.p.) la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allorquando dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilità penale per avere, in violazione della normativa urbanistica, autorizzato l'opera per la quale era necessaria la preventiva concessione.

Cass. pen. n. 4641/1994

Poiché la ratio della facoltà attribuita al prossimo congiunto dall'art. 199 c.p.p. di astenersi dal deporre si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 c.p., la facoltà di astensione non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone.

Cass. pen. n. 6874/1993

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., in relazione all'art. 378 dello stesso codice, postula come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo che, per salvare il congiunto, si vede costretto a fare opera di favoreggiamento. Peraltro, l'esimente in parola va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre essa non spetta ogni volta che il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche in favore del secondo.

Cass. pen. n. 3742/1992

Le esimenti di cui agli artt. 54 e 384 c.p. sono inapplicabili alla condotta favoreggiatrice di chi neghi di aver aderito a richiesta estorsiva, assicurando così all'estorsore il prezzo o il profitto del reato.

Cass. pen. n. 3503/1991

L'esimente di cui all'art. 384 c.p., se ritenuta sussistente, elimina dal fatto il carattere di penale antigiuridicità, cosicché, come ulteriore conseguenza, non potrà dar luogo a responsabilità dell'agente in ordine ad un evento diverso procurato, salvo che l'agente stesso non abbia colposamente ecceduto dai limiti stabiliti dalla norma (art. 55 c.p.). (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l'esimente ex art. 384 c.p. in ordine al reato di frode processuale — consistita nell'occultamento del corpo di persona ritenuta morta a seguito di accoltellamento ad opera di prossimo congiunto — e contestualmente la responsabilità dell'imputato per omicidio a titolo di colpa, ex art. 586 c.p., per avere, occultando il corpo, posto in essere una concausa della morte, poi sopraggiunta, in conseguenza dell'errore originato dalla sua negligenza nell'accertamento dell'effettivo stato del ferito).

Cass. pen. n. 15913/1990

Nel caso in cui il testimone, prima di rendere la sua deposizione, non sia stato avvertito della facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento a carico di un proprio congiunto, beneficia della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.

Cass. pen. n. 7203/1990

La causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 384 c.p. in relazione ai singoli delitti contro la P.A. in esso considerati, postula, come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di necessità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo, perché basata sul principio della inesigibilità di un comportamento diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. che ha natura di causa oggettiva di esclusione della antigiuridicità). Pertanto non può invocare tale esimente speciale — in quanto non agisce per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso — colui che compie un atto superfluo e non producente ai fini dell'autofavoreggiamento e tanto meno colui che, al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato di un determinato reato, falsamente accusa altri di averlo commesso, quando in virtù del principio etico-giuridico secondo cui nemo tenetur se detegere, gli era sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere.

Cass. pen. n. 3374/1990

La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. postula lo stato di necessità, cioè una situazione non determinata dal soggetto attivo, e pertanto essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. (Nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell'esimente in questione al reato di autocalunnia «commesso al fine di procurarsi l'impunità per il reato di falsa testimonianza». La corte ha, comunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorresse neppure il carattere dell'inevitabilità del pericolo, richiamato dall'art. 384 c.p., in quanto escluso dalla possibilità per l'imputato di una utile e tempestiva ritrattazione).

Cass. pen. n. 2117/1990

Il reato di falso giuramento della parte, di cui all'art. 371 c.p., è escluso dall'ambito dell'art. 384 c.p. (casi di non punibilità) che ipotizza uno speciale stato di necessità obiettivamente più ampio di quello previsto dall'art. 54 c.p., in quanto tutela anche la libertà e l'onore, e tuttavia riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali (quali il testimone, l'interprete ed altri) obbligati, per legge, a rispondere ai quesiti loro posti. Trattandosi di norma speciale e scriminante, essa non può essere interpretata oltre ai casi ivi tassativamente elencati e che non comprendono l'ipotesi del falso giuramento reso in sede civile. Del resto, siffatta esclusione trova la sua ratio nella circostanza che il giurante, per la natura e struttura del giuramento decisorio e per le modalità della sua realizzazione processuale (artt. 234 e 239 c.p.c.), giammai verrebbe a trovarsi nella «necessità» di dire il falso, potendo, pur sempre, «riferire» alla controparte il giuramento deferitogli e, in estrema ipotesi, astenersi o rifiutarsi dal prestarlo.

Cass. pen. n. 2079/1990

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di non punibilità previste dall'art. 384, primo comma, c.p., il rapporto di necessità tra il fatto delittuoso commesso e lo scopo della conservazione della libertà e dell'onore, proprio o di un prossimo congiunto, è dato dalla gravità e dall'inevitabilità del nocumento, nel senso che questo non può essere evitato senza che sia commesso il fatto costitutivo del delitto. Il nocumento al quale la legge si riferisce è, però, un nocumento non ancora verificatosi, perché non si può salvare se stessi o altri da un danno già avvenuto. Il nocumento, inoltre, deve essere concreto e reale e non soltanto possibile od opinabile dato che la fattispecie prevista dall'art. 384 c.p. contrariamente a quella di cui all'art. 54 c.p., richiede un evento di danno e non di pericolo.

Cass. pen. n. 15456/1989

La speciale esimente di cui all'art. 384 c.p. spetta anche nel caso in cui la posizione dell'estraneo sia connessa a quella del prossimo congiunto. A tal fine è però necessario che il rapporto di connessione sia tale che l'agente (nella specie favoreggiatore) non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo.

Cass. pen. n. 5759/1989

La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. sussiste anche quando il nocumento temuto concerne la incolumità fisica dell'autore (o del prossimo congiunto) di uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale commesso dall'imputato a causa di reiterate e serie minacce di morte).

Cass. pen. n. 5232/1988

La speciale esimente di cui all'art. 384 c.p. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna la incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale è, eventualmente, applicabile la disciplina di cui all'art. 54 c.p.

Cass. pen. n. 2269/1986

Non può invocare l'esimente dell'art. 384 c.p. (sotto il profilo del nocumento all'onore) colui che, chiamato a deporre come teste, rifiuta di prestare il giuramento, asserendo che ciò sarebbe disonorante per lui, perché vietato dalla sua religione: infatti l'atto richiesto, sotto il profilo oggettivo, non è tale da produrre un nocumento grave e irreparabile.

Cass. pen. n. 1642/1986

Nei reati contro l'amministrazione della giustizia, la disposizione dell'art. 384 c.p. prevede delle ipotesi di non punibilità (al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà e all'onore) di carattere speciale rispetto alla previsione generale dello stato di necessità ed applicabili anche se l'agente abbia causato volontariamente la situazione di pericolo. (Applicazione del principio in tema di frode processuale).

Cass. pen. n. 10707/1985

Ad integrare la situazione di necessità, prevista dall'art. 384 c.p. per la sussistenza di casi di non punibilità, non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto. (Fattispecie di rigetto di ricorso proposto da imputato di favoreggiamento personale il quale aveva invocato la non punibilità poiché temeva una vendetta, nell'eventualità di una dichiarazione veritiera, per l'appartenenza del suo feritore alla criminalità organizzata).

Cass. pen. n. 9085/1985

La causa di non punibilità, prevista dall'art. 384 c.p., ricorre anche nell'ipotesi in cui il testimone abbia reso una falsa deposizione al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per gli stessi reati oggetto del giudizio principale, e ciò in applicazione del principio etico giuridico del nostro ordinamento, secondo cui nemo tenetur se detegere.

Cass. pen. n. 4765/1980

La situazione di necessità prevista dall'art. 384 del c.p. non è costituita da un evento di pericolo, come è per la difesa legittima e per lo stato di necessità, ma da un evento di danno; per cui, ad integrare l'esimente speciale prevista dalla predetta norma per i reati contro amministrazione della giustizia, non è sufficiente il semplice pericolo — come è per le due menzionate esimenti comuni, il quale peraltro deve essere attuale e non volontariamente causato, né, quanto allo stato di necessità, altrimenti evitabile — ma occorre un effettivo grave nocumento nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali opera l'esimente in parola.

Cass. pen. n. 4066/1980

L'esimente di cui all'art. 384 c.p. sussiste quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il nocumento temuto concernente l'incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti; la tassatività dei casi in cui opera la causa di giustificazione emerge dalla natura stessa dell'esimente, stante la limitazione posta dal legislatore per i reati indicati nella norma citata rispetto alla più ampia efficacia della scriminante di cui all'art. 54 c.p. (Applicazione in tema di falsa testimonianza).

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