Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18110 del 24 aprile 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di favoreggiamento č configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attivitā di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attivitā investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione.

(massima n. 2)

L'esimente configurata dall'art. 384 cod. pen. va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non giā dell'antigiuridicitā della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l'esimente č applicabile soltanto a chi compie materialmente l'azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile.

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