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Articolo 373 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Falsa perizia o interpretazione

Dispositivo dell'art. 373 Codice Penale

Il perito o l'interprete(1), che, nominato dall'Autorità giudiziaria [61, 122-123; 220, 221, 224, 143 c.p.p.], dà parere o interpretazioni mendaci(2), o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375-377, 384; 198, 476 c.p.p.](3).

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30].

Note

(1) Si tratta di reato proprio in quanto può essere commesso solo dal perito, nominato dal giudice per lo svolgimento di accertamenti tecnici o dall'interprete, chiamato per la traduzione di atti da o in una lingua straniera. Si ritiene debba essere considerato anche il consulente tecnico d'ufficio nominato nel processo civile, ma non rientrano invece quelli nominati dalle parti.
(2) Risulta problematica la nozione di parere o interpretazione mendace, dal momento che il perito e chiamato proprio ad esprimere un parere. Dunque si integrerebbe il reato qualora esprima un giudizio contrastate con il proprio intimo convincimento, stante la difficoltà pratica di darne prova.
(3) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.

Ratio Legis

La disposizione tutela il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, dal punto di vista della veridicità e della completezza della perizia e della traduzione.

Spiegazione dell'art. 373 Codice Penale

La norma in esame semplicemente estende l'applicazione del delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 anche al perito o all'interprete nominato dall'autorità giudiziaria, prevedendo inoltre che alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici (art. 28) e l'interdizione dalla professione o dall'arte (art. 30).

Massime relative all'art. 373 Codice Penale

Cass. pen. n. 36534/2020

In tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la mera sollecitazione o l'accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall'art. 373 cod. pen., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell'art. 115 cod. pen. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all'intento illecito.

Cass. pen. n. 18521/2020

Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice.

Cass. pen. n. 48915/2015

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del giudice ad una stima diversa da quella prospettata dal consulente d'ufficio sono elementi atti a dimostrare che l'oggetto della perizia debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.

Cass. pen. n. 36654/2015

Ai fini della configurabilità del reato di falsa perizia, previsto dall'art. 373 cod. pen., il parere o l'interpretazione può qualificarsi mendace, solo nel caso di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato.

Cass. pen. n. 17375/2015

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 375 cod. pen. - che opera se dal fatto deriva una condanna alla reclusione - possa comportare l'assunzione, da parte del condannato, della qualifica di persona offesa, in quanto la "ratio" della predetta aggravante va individuata nel maggior danno che dalla falsità è derivato all'interesse della retta amministrazione della giustizia).

Cass. pen. n. 20314/2015

Integra il reato di cui all'art. 373 cod. pen. la falsa relazione redatta dal consulente incaricato, in sede di trasformazione di una società di persone in una società a responsabilità limitata, della stima del capitale sociale ai sensi degli artt. 2500-ter, secondo comma, e 2645 cod. civ., anche se la nomina dell'esperto non è stata effettuata dall'Autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 7067/2011

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del primo giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 c.p., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.

Cass. pen. n. 23767/2003

Nel delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività in quanto il privato danneggiato della falsa perizia non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 c.p.p. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all'art. 373 c.p.

Cass. pen. n. 10651/2003

Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.

Cass. pen. n. 1531/1999

Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito — il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia — facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).

Cass. pen. n. 1109/1999

Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia, la persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. (La Corte ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati).

Cass. pen. n. 1096/1999

Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, comma sesto, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale.

Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena «se dal fatto deriva una condanna».

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Consulenze legali
relative all'articolo 373 Codice Penale

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A. C. chiede
sabato 03/08/2024
“Con riferimento alla consulenza Q201924337 del 2019, chiedo una nuova consulenza in merito ai seguenti fatti:
In causa penale per malasanità, dopo una prima iscrizione dei chirurghi nel registro degli indagati, una nuova consulenza di un nuovo CT del PM escludeva ogni responsabilità medica. oltre la presunta incompatibilità poichè legato per motivi di lavoro all' ospedale degli indagati, lo stesso in perizia rappresentava che gli esami tac ed erm avevano rilevato "un ispessimento della parete del coledoco nel suo decorso all' interno del pancreas", questo fattore risulta essere un predittore tumorale e dunque giustificherebbe la resezione pancreatica. Purtroppo nessun referto medico dell' ospedale riporta detta importante valutazione, ne tantomeno i referti di tac ed erm; per tale motivo su suo invito, mi sono recato a colloquio con il professionista registrando la conversazione, lo stesso mi riferiva d'aver personalmente visto le immagini e di aver rilevato questo particolare fatto, che a quanto pare nemmeno i radiologi avevano rilevato. Questa sua dichiarazione, come anche quanto riportato in sua consulenza, risultava essere palesemente falsa, poichè la Procura non ha mai acquisito le immagini di detti esami e dunque non erano a sua disposizione per visione, (per chiarezza si precisa che lo stesso consulente non avrebbe potuto visionare dette immagini nemmeno in via informale a mezzo ospedale). Per quanto accaduto si sporgeva formale querela nei confronti di detto CT, per la falsità della sua certificazione. Il PM, non formulava l'ipotesi di reato più semplice (false dichiarazioni in atti destinati all' ag), ma lo imputava di falsa perizia, chiedendo immediata archiviazione poichè non dimostrabile. Pur avendo la p.o chiesto d'essere avvertita ai sensi del 408 cpp, il PM rifacendosi alla sentenza di cassazione 17375/2015, dichiarava che in detto reato la p.o era solo la pubblica amministrazione e che dunque il querelante non andava avvertito "evitando così qualsiasi opposizione all' archiviazione". Vorrei sapere se quanto fatto dal PM in merito all' archiviazione risulta essere regolare anche perchè la sentenza di cassazione 1109/1999 precisa invece che la p.o in detto reato non risulta essere solo lo stato ma ci possono essere anche altre parti offese.”
Consulenza legale i 05/08/2024
Prima di rispondere alla richiesta di parere occorre fare una breve premessa.

Nel corso del processo penale le figure “tecniche” possono essere declinate in tre tipologie:
- Consulente tecnico del PM;
- Consulente tecnico di parte;
- Perito del giudice.

La differenza tra le figure è sostanziale. Sebbene, infatti, tutte e tre le figure siano chiamate a dirimere questioni tecniche all’interno del procedimento penale, va rilevato che le prime due sono scelte dal PM e dalla parte processuale (imputato, indagato, parte civile etc.) mentre il terzo (ovvero il perito) è scelto dal giudice. La conseguenza pratica è che il perito è l’unico soggetto tenuto ad essere “imparziale” atteso che il consulente della parte e del PM tenderanno, sempre nell’ambito di una consulenza scientificamente accettabile, a protendere verso la conclusione che fa più comodo alla parte che lo ha nominato.

Il fatto che il perito sia l’unico soggetto a essere obbligato al vero lo evidenzia anche il codice penale che, difatti, prevede solo la fattispecie di “falsa perizia” (articolo 373 c.p.) e non già la fattispecie di falsa consulenza del PM o di parte.

Già da questo è facile concludere che una denuncia - querela per falsa CTPM è destinata a andare incontro all’archiviazione non avendo, il nostro ordinamento, previsto una fattispecie ad hoc (in realtà si è tentato, in passato, di equiparare il CTPM al testimone e/o al perito ma la questione è stata rigettata dalla Corte Costituzionale).

Quanto, invece, all’omessa notifica da parte del PM della richiesta di archiviazione, la scelta appare corretta. L’ art. 408 del c.p.p. è infatti chiaro nell’affermare che l’unico titolato a ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione sia la persona offesa dal reato, ovvero il soggetto titolare dell’interesse giuridico presidiato dalla fattispecie astratta. Soggetto che, nel caso dei reati contro l’amministrazione della giustizia (cui appartiene il 373 cp.) è solo lo Stato, come affermato dal PM.
La Cassazione del 2015 conferma tale assunto.

In realtà anche la Cassazione del 1999 conferma tale punto di vista in quanto ritiene che la vittima ulteriore dei reati contro l’amministrazione della giustizia sia ipotizzabile (e conseguentemente abilitata a opporsi all'archiviazione e a ricevere la notifica della relativa richiesta) solo laddove la plurioffensività della fattispecie emerga in modo astratto e ciò non avviene, per espressa ammissione della corte, nel caso del reato di cui all’articolo 373 c.p.

La massima estratta dall’ufficio del massimario è la seguente: “Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia, la persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può aggiungersi un’altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell’aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. [ La Corte ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati ]”.

Gabriela P. chiede
venerdì 02/06/2017 - Lazio
“Puo essere denunciato penalmente il C.T.U. che in un procedimento civile produce una infedele perizia? Il Reato è procedibile d'ufficio o a querela? Se a querela, i termini decorrono dal deposito definitivo della perizia o dall'udienza fissata a seguito di richiesta di rinnovazione indagini con sostituzione del consulente nella quale il CTU è chiamato a chiarimenti?
Se procedibile d'ufficio quali sono i termini di prescrizione ? Grazie”
Consulenza legale i 06/06/2017
A mente dell’art. 373 del c.p. “il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.”

Tale delitto è perseguibile d’ufficio, quindi la denuncia può essere presentata anche oltre i tre mesi previsti dall’art. art. 124 del c.p. c.p.
La prescrizione ordinaria prevista per tale reato è di anni sei.

La prescrizione può essere interrotta ai sensi dell’art. art. 160 del c.p. c.p., ma il termine massimo di prescrizione, ai sensi dell’art. art. 161 del c.p. è di anni sette e mesi sei.

Nel merito, la Corte di Cassazione, sez. VI 26 febbraio 2016 n. 12654 ha chiarito che “il reato di falsa perizia sussiste, nel contesto di accertamenti valutativi, in presenza di un enunciato mendace riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a canoni di certezza, in quanto non d'ufficio controvertibile, e, sotto il profilo soggettivo, ad una divergenza intenzionale tra il convincimento reale del consulente o del perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico”.

E ancora, Cassazione penale sez. VI 11 giugno 2015 n. 38307: “per potersi configurare il delitto di falsa perizia è necessario che l'alterazione del vero sia intenzionale, mentre esso non viene integrato quando le falsità sono dovute ad una prestazione professionale scadente ovvero ad un involontario errore della mente”.

Alla luce di questi orientamenti il reato di cui all’art. art. 373 del c.p. c.p. è integrato dalla perizia oggettivamente falsa e non da una perizia solamente “opinabile”.