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Articolo 199 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

Dispositivo dell'art. 199 Codice di procedura penale

1. I prossimi congiunti [307 c.p.] dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [331-333], querela [336-340] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].

2. Il giudice, a pena di nullità [177-186], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:

  1. a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
  2. b) al coniuge separato dell'imputato;
  3. c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19/01/2017, n. 6, con decorrenza dal 11/02/2017.

Ratio Legis

Tale deroga all'obbligo della deposizione trova la propria ratio nella tutela del sentimento familiare, al fine di evitare che il chiamato a testimoniare si trovi nella penosa alternativa di mentire o di nuocere al congiunto.

Spiegazione dell'art. 199 Codice di procedura penale

Come le precedenti, anche la norma in commento opera delle deroghe al generale principio di obbligo testimoniale. Essa va collegata a quanto previsto dall'articolo 384 c.p., che prevede una speciale causa di non punibilità per chi abbia dichiarato il falso per tutelare i prossimi congiunti.

L'esimente de qua, che rappresenta una causa soggettiva di esclusione della punibilità, in quanto il legislatore ha ritenuto non esigibile una condotta diversa da quella scusata tramite la presente disposizione, è imposta dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave e inevitabile alla libertà e all'onore.

I prossimi congiunti devono invece deporre quando abbiano presentato denuncia, querela o istanza, ovvero essi stessi o un prossimo congiunto siano offesi dal reato.

Ad ulteriore tutela di tali soggetti, il giudice deve, a pena di nullità, avvisarli che hanno facoltà di astenersi.

Il comma 3, recentemente modificato, limita temporalmente la deroga all'obbligo testimoniale. Difatti, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi abbia appreso i fatti oggetto del procedimento durante la convivenza coniugale o derivante da unione civile, purchè abbia convissuto, ovvero al coniuge separato dell'imputato, ovvero alla persona nei cui sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile contratto con l'imputato.

Massime relative all'art. 199 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41142/2018

Nel corso delle indagini preliminari l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non ha ancora assunto la qualità di indagato, avuto riguardo non alla sua posizione formale al momento del compimento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata con riferimento a dati indizianti già acquisiti, non aventi carattere di mero sospetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la necessità dell'avvertimento nei confronti di persona che, prima dell'inizio di una perquisizione a carico del convivente, aveva dichiarato che il predetto aveva la disponibilità esclusiva del garage ove successivamente venivano rinvenuti armi e droga).

Cass. pen. n. 51115/2017

La mancata concessione ad un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, si basa su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Cass. pen. n. 1721/2017

Non è consentita la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal prossimo congiunto dell'imputato che, in dibattimento, dichiari di astenersi ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa; nè, in tale ipotesi, può trovare applicazione l'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., che consente di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o oggettiva di quelle rese in dibattimento in seguito a comportamenti di terzi costituenti reato, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il teste obbligato ad espletare il proprio ufficio.

Cass. pen. n. 46682/2009

L'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p.

Cass. pen. n. 42977/2003

Non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384 c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile in quanto nel giudizio civile l'art. 249 c.p.c. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato e non richiama anche l'art. 199 c.p.p. che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato.

Cass. pen. n. 9693/2003

In tema di astensione dei prossimi congiunti dal deporre, la limitazione della relativa facoltà, nel caso del coniuge separato dell'imputato, ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza coniugale, deve ritenersi operante avendo riguardo, come termine finale, non a quello segnato dalla pronuncia della separazione legale ma a quello, se precedente, in cui di fatto è cessata la suddetta convivenza.

Cass. pen. n. 8739/2003

In difetto di accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali di soggetto poi avvalsosi della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati sono da ritenere inutilizzabili — attesa la non imprevedibilità dell'esercizio di detta facoltà — anche nei confronti di imputati diversi dal prossimo congiunto.

Cass. pen. n. 4501/2002

In tema di giudizio abbreviato, qualora il prossimo congiunto, alla cui assunzione sia stata condizionata la richiesta di accesso al rito, si avvalga della facoltà di non rendere testimonianza ai sensi dell'art. 199 c.p.p., ben possono essere utilizzate le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità relativa per l'omissione dell'avviso della facoltà di astensione, atteso che con la scelta del rito l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p.

Cass. pen. n. 12081/2000

Il prossimo congiunto dell'imputato ha sempre la possibilità di avvalersi della facoltà di non deporre prevista dall'art. 199 c.p.p., nulla rilevando che in precedenza egli vi abbia rinunciato. Detta possibilità sussiste quindi anche nel caso in cui egli, avendo a suo tempo deposto nel corso di un giudizio all'esito del quale l'imputato suo congiunto ed altri da lui chiamati in correità erano stati condannati, sia nuovamente investito della funzione di testimone nel giudizio di revisione promosso dai chiamati e per il quale il chiamante sia stato citato in veste di imputato, siccome possibile beneficiario dell'eventuale effetto estensivo della revisione stessa, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.

Cass. pen. n. 7258/2000

Poiché la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p. non si estende anche a quella parte della testimonianza concernente i coimputati del prossimo congiunto del testimone, le dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari e riferibili a soggetti diversi dal congiunto imputato sono acquisibili nel dibattimento, in caso di rifiuto di deporre, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo imprevedibile un rifiuto di ribadire una testimonianza precedentemente resa.

Cass. pen. n. 4384/1999

La deposizione resa dal prossimo congiunto dell'imputato, senza l'avvertimento di cui all'art. 199 c.p.p. è nulla; tale nullità, tuttavia, non ha efficacia diffusiva e non si estende pertanto alle altre fonti di prova testimoniale introdotte nel dibattimento in quanto conosciute attraverso la testimonianza poi dichiarata nulla.

Cass. pen. n. 6086/1998

In tema di impugnazione relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, la mancanza della dichiarazione di impugnazione entro il termine di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi (art. 199 c.p.p. 1930) è causa di inammissibilità del gravame, essendo irrilevante che erroneamente la sentenza impugnata abbia fatto applicazione dell'art. 545 c.p.p. per indicare il termine di 45 giorni per il deposito della sentenza. Né può essere diversamente ritenuto sulla base di un preteso, inesistente, giudicato in relazione all'ordinanza con la quale l'imputato è stato rimesso in termini.

Cass. pen. n. 5404/1997

La nullità prevista dall'art. 199 c.p.p., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre (o rendere sommarie informazioni al P.M., ex art. 362 c.p.p., o alla polizia giudiziaria, ex art. 351 primo comma u.p. c.p.p.) per i prossimi congiunti dell'imputato e dell'indagato, è una nullità relativa che, quindi ai sensi dell'art. 182 c.p.p. deve essere eccepita dalla parte che assiste (e a maggior ragione, partecipa) all'atto prima del compimento dello stesso.

Cass. pen. n. 8007/1996

La norma di cui all'art. 199 c.p.p. relativa all'astensione dei testimoni perché prossimi congiunti dell'imputato si riferisce al rapporto di parentela tra il teste e il soggetto contro cui si sta procedendo ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del processo in questione.

Cass. pen. n. 8687/1995

L'accertamento di una situazione di famiglia di fatto e perciò di convivenza more uxorio, ai fini di riconoscere ad un soggetto non coniuge dell'imputato la facoltà, di astenersi dal deporre ed il diritto di essere avvisato di tale facoltà, si risolve in una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logici criteri.

Cass. pen. n. 6726/1995

L'art. 199 c.p.p., che disciplina la facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato, non è suscettibile di interpretazione estensiva, avendo il legislatore provveduto ad individuare, sulla base di criteri improntati a ragionevolezza e quindi conformi ai principi costituzionali, quelle posizioni che, anche nell'ambito del rapporto familiare «di fatto», sono state ritenute meritevoli di considerazioni in relazione alle finalità della norma. (In applicazione di detto principio, la Corte ha escluso che possano rifiutarsi di rendere testimonianza, e che debbano essere necessariamente informati di tale facoltà, i familiari di ciascun convivente nel procedimento instaurato nei confronti dell'altro).

Cass. pen. n. 2523/1990

In tema di testimonianza, alla deposizione resa dalla convivente dell'imputato, senza l'avvertimento previsto dall'art. 199 del nuovo c.p.p., non conseguono ipso iure gli effetti della sanzione processuale della nullità assoluta, essendo questa condizionata alla formale dichiarazione espressa dall'avente diritto di volersi avvalere della facoltà di astenersi dal deporre e potendo esser sanata dall'accettazione da parte dell'imputato degli effetti della deposizione.

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