Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39022 del 20 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, c.p.p., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).

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