(1)Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque(2), non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false(3) è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Note
(1)
La norma è stata introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).
(2)
Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi viene esaminato dal difensore in quanto persona informata dei fatti, o dal coindagato o coimputato in reato connesso o collegato, che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere al difensore così come consentitogli.
(3)
L'oggetto della condotta incriminata sono solo le false dichiarazioni, non viene dunque considerata al reticenza.