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Articolo 371 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

False dichiarazioni al difensore

Dispositivo dell'art. 371 ter Codice Penale

(1)Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque(2), non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false(3) è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma(4).

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto(4).

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).
(2) Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi viene esaminato dal difensore in quanto persona informata dei fatti, o dal coindagato o coimputato in reato connesso o collegato, che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere al difensore così come consentitogli.
(3) L'oggetto della condotta incriminata sono solo le false dichiarazioni, non viene dunque considerata al reticenza.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

La disposizione esame è stata introdotta al fine di tutelare la genuinità delle indagini effettuate dal difensore nell'interesse del proprio assistito.

Spiegazione dell'art. 371 ter Codice Penale

Quando, ai sensi dell'art. 391 bis, la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'indagine venga richiesta di fornire informazioni da parte del difensore, del suo sostituto, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici e la persona, tramite colloquio documentato o meno, renda dichiarazioni false, il delitto in esame risulta integrato.

Il bene giuridico tutelato è chiaramente il corretto esercizio dell'attività difensiva nel corso delle indagini preliminari da parte del difensore dell'indagato.

Si ritiene utile precisare che la norma indica solo le falsità come elemento costitutivo del reato, senza citare la reticenza o la negazione del vero.

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