Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2711 del 21 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di casi di non punibilità (art. 384 c.p.), deve escludersi che l'autore di un reato, sentito come testimone in processo a carico di terzo, debba dire il vero anche se ciò comporta una dichiarazione di autoaccusa, e ciò come conseguenza della volontarietà della condotta illecita anteriormente tenuta e della quale, una volta che la stessa sia stata resa nota all'autorità giudiziaria nella sede processuale, egli deve essere chiamato a rispondere; al contrario, la ragione della falsità diretta a stornare pericoli per la propria libertà, è compresa nella previsione dell'esimente, quando il nocumento concretamente prospettato non sia altrimenti evitabile.

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