Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37398 del 17 ottobre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilitą prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessitą di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertą o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertą personale di ciascun individuo. (Fattispecie relativa a mendaci informazioni rese dai lavoratori di un'impresa edile nell'ambito di un procedimento penale per violazione di norme antinfortunistiche a seguito di un incidente sul lavoro patito da un operaio straniero).

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