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Articolo 371 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

Dispositivo dell'art. 371 bis Codice Penale

(1)Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale(2) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false(3) ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni(4).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere(5).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391 bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore(6).

Note

(1) La disposizione è stata introdotta dall'art. 11, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così poi modificato dall'art. 25 della l. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Il riferimento alla Corte penale internazionale è stato inserito dall'art. 10, comma 4, lett. a), della l. 20 dicembre 2012, n. 237.
(3) E' richiesto che non solo che si tratti di dichiarazioni false, ma affinché possa dirsi integrato il reato occorre anche che dalla falsità derivi, anche solo potenzialmente, un effettivo pregiudizio alle indagini.
(4) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.
(5) E' prevista una sospensione della procedibilità del reato se durante lo svolgimento dell'atto istruttorio vengono rese dichiarazioni ritenute false, nonostante l'invito da parte del P.M. a riferire la verità, che si giustifica in quanto evita che l'incriminazione possa indurre il soggetto a rendere dichiarazioni compiacenti verso l'autorità inquirente.
(6) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 19, della l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).

Ratio Legis

La disposizione è stata introdotta al fine di tutelare la corretta esecuzione delle indagini preliminari.

Spiegazione dell'art. 371 bis Codice Penale

Il legislatore, tramite la presente norma, ha inteso tutelare la genuinità delle indagini preliminari, tramite la corretta acquisizione degli elementi di prova.

Il reato in oggetto è proprio, e può dunque essere commesso solamente da chi si trovi nella particolare condizioni di dover rendere dichiarazioni al pubblico ministero, e solo a quest'ultimo.

Ciò che rileva è il falso soggettivo, ovvero la difformità tra quello che la persona dichiara e ciò che effettivamente è a sua conoscenza, non invece ciò che è accaduto nella realtà vera e propria.

Discussa la natura del delitto, dato che alcuni lo descrivono come reato di danno, altri come reato di pericolo, a seconda che sia necessario o meno un effettivo sviamento delle indagini.

Viene richiesto il dolo generico, e quindi la coscienza e volontà di rendere dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero.

Con riferimento al concorso con il reato di favoreggiamento personale (art. 378), la giurisprudenza ne ha negato la sussistenza, con la conseguenza che per il favoreggiamento realizzato mediante false dichiarazioni al p.m. il colpevole risponde solo in base al presente articolo. I due reati si trovano infatti in un rapporto di specialità unilaterale per specificazione (v. art. 15).

Massime relative all'art. 371 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 44698/2019

In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all'art.371-bis cod.pen. si pone in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen., pertanto non è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, determinandosi l'assorbimento della meno grave ipotesi di favoreggiamento nel più grave reato di false dichiarazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che entrambe le fattispecie di reato tutelano il regolare svolgimento dell'attività investigativa con la differenza che l'art.378 cod.pen. prevede una fattispecie a forma libera, rispetto alla quale l'art.371-bis cod.pen. incrimina le condotte che si sostanziano in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero).

Cass. pen. n. 36842/2019

È configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. anche quando le false dichiarazioni siano rese nell'ambito di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato).

Cass. pen. n. 8996/2015

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.

Cass. pen. n. 16558/2011

Deve escludersi l'assorbimento del delitto di cui all'art. 371 "bis", c.p., in quello di calunnia, quando le false informazioni rese al P.M. non si esauriscano nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni rilevanti come fatti di calunnia, ma ne rappresentino un'evoluzione innovativa, attraverso la falsa rappresentazione di fatti diversi in tempi diversi, realizzando in tal modo autonome e diverse fattispecie incriminatrici.

Cass. pen. n. 42904/2010

La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, c.p.p., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.

Cass. pen. n. 9137/2009

È configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal P.M. riguardino una notizia di reato non ancora delineata.

Cass. pen. n. 34749/2008

Ai fini dell'integrazione del reato di false informazioni al PM, è sufficiente il dolo generico, bastando la volontà, comunque determinatasi, di dire il falso.

Cass. pen. n. 26583/2008

Non è punibile per il reato di cui all'art. 371 bis c.p. la persona informata sui fatti che, dopo essersi accusata di un reato concorsuale, rifiuti di dichiarare al pubblico ministero i nominativi dei correi

Cass. pen. n. 22397/2004

Non commette il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371 bis c.p.) il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all'indicazione di informazioni (nella specie, le utenze telefoniche) che possono condurre all'identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente le notizie.

Cass. pen. n. 35329/2003

L'elemento materiale del delitto di false dichiarazioni al pubblico ministero non consiste nella difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è interrogata: durante il procedimento penale, la persona informata sui fatti è tenuta — al pari del testimone nel corso del processo — ad esporre fedelmente e lealmente al pubblico ministero ciò che conosce, per cognizione diretta od indiretta, sui fatti in merito ai quali viene ascoltata. Sotto questo aspetto, la fattispecie di cui all'art. 371 bis c.p. è analoga a quella dell'art. 372 c.p., che incrimina la falsa testimonianza.

Cass. pen. n. 26994/2003

In tema di reato di calunnia, la prospettazione di false accuse in sede di informazioni assunte dal pubblico ministero alla presenza di terzi (appartenenti alla polizia giudiziaria), quando si risolva nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni già rilevanti come fatti di calunnia, non determina una nuova ed autonoma violazione dell'art. 368 c.p., e neppure integra il delitto di false informazioni (art. 371 bis c.p.) o quello di diffamazione (art. 595 c.p.), posto che rispetto a tali fattispecie l'ipotesi della calunnia si pone in rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 11874/2003

Non è punibile per il reato di cui all'art. 371 bis c.p. la persona informata sui fatti che abbia reso false dichiarazioni al pubblico ministero al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminata per reati in precedenza commessi e in ordine ai quali, al momento in cui è stata sentita, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico (nella specie, la Corte ha applicato ex officio, sulla base dell'art. 609 comma 2 c.p.p., la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. nei confronti dell'imputato che aveva reso false dichiarazioni al pubblico ministero nel procedimento originato da una sua denuncia, rivelatasi, successivamente, calunniosa).

Cass. pen. n. 5255/2000

La fattispecie criminosa di cui all'art. 371 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazioni rese al pubblico ministero. La norma è quindi del tutto analoga a quella dell'art. 372 c.p. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce una ipotesi delittuosa specifica rispetto al reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art. 372 c.p. contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone. (Nel caso di specie la Corte Suprema ha ritenuto l'esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di terzi e che poi avevano rese false dichiarazioni al pubblico ministero, escludendo, conseguentemente, la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento).

Cass. pen. n. 13398/1998

Fra il delitto previsto dall'art. 378 c.p. e quello di cui all'art. 371 bis dello stesso codice esiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, che esclude il concorso giacché alla norma generale dettata dall'art. 378, che prevede una fattispecie a forma libera, se ne accosta un'altra che, tra le molteplici condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione di detto principio, ha ritenuto errata la condanna per il reato di favoreggiamento personale intervenuta in appello e corretta la decisione del primo giudice che, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 371 bis c.p., aveva dichiarato l'imputata non punibile per la successiva ritrattazione).

Cass. pen. n. 3680/1997

È configurabile il concorso tra l'art. 378 c.p., che prevede il reato di favoreggiamento personale, e l'art. 371 bis c.p., riguardante il reato di false informazioni al pubblico ministero, attesa la diversità degli interessi coinvolti dalle due previsioni incriminatrici; condizione, però, perché si configuri tale concorso è che le false dichiarazioni su cui si fondano i rispettivi addebiti non siano esattamente sovrapponibili, risultando altrimenti chiamata in causa la speciale esimente contemplata dall'art. 384, primo comma, c.p.

Cass. pen. n. 2055/1997

Il delitto di subornazione - che è un reato di pericolo - richiede (secondo l'attuale formulazione della previsione incriminatrice) che la persona verso la quale si dirige l'opera del subornatore, al momento dell'offerta o della promessa del danaro o di altra utilità, sia stata «chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria». (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato sosteneva che - tenuto conto delle modificazioni apportate al primo comma dell'art. 377 c.p. dal D.L. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992 - nella fase delle indagini preliminari non sarebbe «materialmente possibile commettere il reato di falsa testimonianza al P.M.», sicché non sarebbe configurabile il delitto di subornazione, poiché la persona offesa, dopo avere reso deposizione al P.M. come persona informata sui fatti, avrebbe «perduto ogni veste giuridica in attesa di assumere quella di teste al dibattimento», la Suprema Corte ha osservato che nel momento in cui l'imputato consegnò alla ragazza il danaro (promettendogliene altro in futuro), questa aveva già fornito informazioni al P.M. e, quale parte offesa, nella stessa fase delle indagini preliminari, poteva essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente così come poteva rendere a queste dichiarazioni spontanee e presentare memorie ex art. 90 c.p.p.; che anche dopo la deposizione già resa al P.M. ella non aveva certo perduto la qualità di parte offesa, cioè di persona informata sui fatti e - come tale - qualora avesse aderito agli allettamenti dell'imputato, ben avrebbe potuto commettere il reato di cui all'art. 371 bis c.p.).

Cass. pen. n. 2095/1994

Le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non possono costituire l'oggetto materiale del reato di false informazioni al P.M.

Cass. pen. n. 1332/1994

Il P.M. non può disporre l'arresto in flagranza della persona informata sui fatti per il reato di cui all'art. 371 bis c.p., né l'arresto per tale reato può essere effettuato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.

Cass. pen. n. 4641/1994

L'obbligo di avvertire a pena di nullità i prossimi congiunti dell'imputato, o dell'indagato, della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199, comma 2, c.p.p.) si pone come principio generale che va osservato ogni volta in cui nei vari momenti procedimentali, non esclusi quelli di polizia giudiziaria (art. 351 c.p.p.), le dichiarazioni dei prossimi congiunti devono essere assunte per esigenze di ordine processuale e, quindi, si caratterizza al tempo stesso per l'autonomia delle singole scelte di volta in volta operate dal teste e per la reversibilità della scelta affermativa che eventualmente fosse stata fatta in una prima tornata: ciò pure perché ogni falsa dichiarazione (compresa quella assunta dal P.M. ai sensi del nuovo art. 371 bis c.p.), ancorché resa sul medesimo oggetto testimoniale nell'ambito del medesimo procedimento penale, dà luogo ad autonomi e distinti reati di falsa testimonianza.

Cass. pen. n. 2826/1994

Nel corso delle indagini preliminari ovvero all'udienza preliminare, spetta soltanto al pubblico ministero, titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, la possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto, entro i limiti stabiliti dall'art. 423 c.p.p. Per contro, il codice di procedura penale non conferisce al giudice per le indagini preliminari un autonomo potere correttivo, analogo a quello che l'art. 521 primo comma attribuisce con la sentenza al giudice del dibattimento. Al giudice delle indagini preliminari, infatti, sono consentite due vie alternative di decisione; il decreto che dispone il giudizio secondo l'enunciazione del fatto, delle circostanze e degli articoli di legge indicati dal P.M. (art. 429 c.p.p.) ovvero la sentenza di non luogo a procedere. Tale sistema comporta il rischio per il P.M., che ha erroneamente formulata l'imputazione, che il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, anche nel caso in cui il fatto può integrare diversa ipotesi criminosa. Tuttavia, entro i limiti del ne bis in idem (art. 649 secondo comma c.p.p.), il P.M. può promuovere una nuova azione penale. (Nella fattispecie la Corte, affermando il principio sopra massimato, ha rigettato il ricorso del P.M., che censurava la sentenza di non luogo a procedere in ordine al delitto di cui all'art. 371 bis c.p. per false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal P.M., per avere il Gip omesso di qualificare il fatto come favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 c.p.).

Cass. pen. n. 1679/1993

Una volta che taluno abbia assunto veste di indagato per reato connesso o interprobatoriamente collegato ad altro per il quale siano in corso indagini preliminari, il pubblico ministero non può più, a sua discrezione, assumere ugualmente informazioni dal medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 362 c.p.p., ostandovi il disposto di cui all'art. 197, lettera a) o lettera b) dello stesso codice, espressamente richiamato dal citato art. 362. È, pertanto, da considerare illegittimo l'arresto al quale, in detta ipotesi, venga sottoposto il soggetto in questione, nella ritenuta flagranza del reato di cui all'art. 371 bis c.p.

Cass. pen. n. 1868/1993

Durante le indagini preliminari nessuno assume la qualità di testimone: al pubblico ministero sono fornite solo informazioni o dichiarazioni (artt. 362 e 500 c.p.p.; art. 371 bis c.p.). Pertanto, non si applicano le regole stabilite dall'art. 499 c.p.p. (regole per l'esame testimoniale).

Cass. pen. n. 696/1993

Soggetto attivo del delitto di false informazioni al pubblico ministero può essere soltanto colui che sia stato richiesto personalmente dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini. Non è quindi, punibile a norma dell'art. 371 bis, c.p. chi, richiesto dalla polizia giudiziaria — anche per delega del pubblico ministero — renda dichiarazioni false o reticenti.

Cass. pen. n. 349/1993

Non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 371 bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero), la condotta di chi — richiesto dalla polizia giudiziaria, sia nella attività di indagini svolte autonomamente sia in quelle svolte su delega del pubblico ministero — rende dichiarazioni false o reticenti.

Cass. pen. n. 4227/1993

Non è configurabile il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371 bis, c.p., introdotto dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, nella condotta di chi renda false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, neanche se questa operi su delega del P.M., giacché, diversamente opinando, si opererebbe un'interpretazione di tipo analogico su norma penale.

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relative all'articolo 371 bis Codice Penale

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Riccardo D. T. chiede
mercoledì 21/10/2020 - Veneto
“Salve, volevo sapere se in Italia esistono leggi che obbligano un cittadino a rivelare chiavi crittografiche alle forze dell'ordine o comunque a qualsiasi ente statale, anche nel caso in cui non ci sia un sospetto valido su un eventuale crimine commeso dal suddetto cittadino. Generalmente online questa serie di leggi viene chiamata "Key disclosure law" e implica che un cittadino debba rivelare chiavi crittografiche per accedere a backup, connessioni criptate e altro, pena sanzioni e/o condanna penale; implica anche che un cittadino debba sbloccare il telefono se protetto da password. Esiste qualcosa del genere in Italia?”
Consulenza legale i 26/10/2020
Dal punto di vista penale, non esiste alcuna norma che obblighi il cittadino a rivelare chiavi crittografiche e/o simili, come ad esempio password e codici di accesso a dispositivi informatici.

In genere, nell’ambito del procedimento penale, tale “rivelazione” è necessaria allorché vi sia bisogno di fare la cd. copia forense dei dispositivi informatici posti sotto sequestro.
In tali casi, prassi vuole che, laddove vi siano password e/o comunque sistemi atti a bloccare l’accesso di un terzo, gli operanti di polizia giudiziaria (o, meglio, il consulente tecnico del pubblico ministero preposto all’effettuazione della copia) chiedano al soggetto interessato di collaborare e, dunque, di rivelare le predette password e/o soluzioni di sblocco.
Ora, nulla vieta che il soggetto interessato affermi di “non ricordare”, ma tale comportamento viene comunque ritenuto non collaborativo e, di certo, stigmatizzato dal magistrato procedente. In un’ottica di bilanciamento di interessi, considerato che, nel 99% dei casi, i tecnici della Procura della Repubblica comunque riescono nello sblocco, va valutata con molta attenzione l’opportunità di tenere un comportamento manifestamente ostruzionistico alle indagini in corso.
Attenzione, poi, a tenere un comportamento reticente nel caso in cui, in qualità di testimone, si venga chiamati a riferire circostanze utili ai fini delle indagini. In casi simili, tale condotta potrebbe integrare il reato di cui all’art. 371 bis del codice penale.

Tale ragionamento, come anzidetto, vale nel caso in cui sia pendente un procedimento penale e, dunque, siano in corso delle indagini riguardanti una fattispecie di reato.

Quanto, invece, a situazioni diverse, la normativa in tema di crittografia è estremamente specialistica e, in verità, gran parte delle disposizioni europee ancora non sono state recepite dall’Italia. Per tali ragioni, al fine di meglio valutare l’eventuale sussistenza di un obbligo di disclosure, occorrerebbe avere contezza del caso specifico.

Anonimo chiede
lunedì 08/07/2019 - Lombardia
“Buongiorno, sono reduce da un processo per stalking per il quale il giudice ha derubricato ad una semplice molestia comminandomi una sanzione.
In questo processo la parte civile non ha portato alcun testimone, ed i testimoni del PM hanno tutti deposto a mio favore.
La persona offesa aveva indicato pero' nella denuncia/querela i nomi di alcuni testimoni che non sono stati poi sentiti perchè le loro testimonianze non dicevano niente. In realtà c'era una testimonianza che mi dipingeva come un persecutore di cui la persona offesa non sapeva come liberarsi, senonchè io abbia reperito sul profilo FB di questa amica della persona offesa una fotografia in cui entrambe si "taggavano" su Facebook presso una mostra in un determinato giorno, ecco quello stesso giorno a quell'ora io ero alla stessa mostra a seguire un corso di cui ho prodotto al PM il certificato, le ragazze erano lì alle h 12:20 in attesa della pausa pranzo delle 12:30 per pranzare con me.
Depositate le mie memorie difensive con fotografia ed attestato il PM ha deciso di non convocare la teste a processo come testimone.
Ora questa amica della persona offesa ha reso la testimonianza come persona informata dei fatti innanzi all'ufficiale di PG incaricato dal PM per lo svolgimento delle indagini.
In questo caso si applicano le disposizioni del 371bis oppure, in quanto rese alla PG e non direttamente al PM, viene esclusa l'applicazione?”
Consulenza legale i 09/07/2019
Sebbene possa sembrare una scelta poco ragionevole, effettivamente la previsione di cui all’art. 371 bis del codice penale si applica solo allorché il soggetto sia sentito dal pubblico ministero e non dalla polizia giudiziaria.

Sul punto, oltre a Cassazione costante ( si veda, su tutte, Cass. pen. Sez. VI, 06/05/1994, n. 2095 secondo cuiLe false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non possono costituire l'oggetto materiale del reato di false informazioni al pubblico ministero”) è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con l’ordinanza del 16/10/2000, n. 424 ha sancito che “non appare essere una contraddizione manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento della Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento, rispetto alla disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al Pubblico Ministero”.

Ne consegue che le eventuali dichiarazioni false rese alla polizia giudiziaria potranno rilevare sotto il versante di altre fattispecie (come il favoreggiamento personale di cui all’art. 378 del codice penale) ma non direttamente in riferimento al reato di false informazioni al Pubblico Ministero.

Anonimo chiede
lunedì 14/05/2018 - Puglia
“Sono imputato in un processo per stalking. Recentemente sono stati sentiti quali testimoni citati dal P.M. la p.o. e il suo attuale convivente, il maresciallo che ha condotto le indagini fin dall’inizio e che tuttora firma ogni atto della querelle legale, fornendo entrambi e a piú riprese risposte non vere (ovvio che sono in grado di dimostrare la falsa testimonianza).
D’istinto vorrei denunciarli immediatamente senza attendere i loro interrogatori come testi citati dal sottoscritto ma temo che il mio avvocato non me lo permetta per ora.
Domanda: cosa mi impedisce di agire immediatamente e se mi conviene farlo ora?
Grazie.”
Consulenza legale i 16/05/2018

Il quesito posto riguarda l’opportunità di procedere immediatamente (o di attendere) a denunciare una testimonianza reticente e/o falsa resa nell’ambito di un procedimento penale.

Va prima di tutto chiarito di che tipo di testimonianza si tratta.
Dalla richiesta sembra evincersi che si ritengono false le testimonianze rese dalla persona offesa e dall’attuale convivente nell’ambito delle sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi al Pubblico Ministero (o un ufficiale di polizia giudiziaria) nell’ambito delle indagini effettuate.
Tale dato sarebbe confermato anche dal fatto che i soggetti predetti ancora non sono stati escussi dalla difesa dell’imputato.
Deve dunque trattarsi necessariamente di sommarie informazioni e non dell’ esame testimoniale che viene celebrato nel corso del dibattimento in cui, sostanzialmente, l’esame da parte del PM viene fatto contestualmente a quello del difensore dell’imputato. L’aporia temporale che sembra emergere dall’analisi dei fatti può essere dunque giustificata solo per tale ragione.

Sembra comunque strano che anche il maresciallo che ha condotto le indagini sia stato sentito dal Pubblico Ministero. Gli agenti di polizia che effettuano le indagini infatti vengono sentiti dal Pubblico Ministero insieme alle altre parti solo nel corso del dibattimento visto che nelle indagini si limitano a redigere un atto, chiamato CNR (ovvero comunicazione di notizia di reato) che riassume le indagini effettuate e ipotizza i reati sussistenti.

Stando così le cose, il reato rilevante potrebbe essere quello di cui all’articolo 371 bis del codice penale che punisce proprio la condotta del soggetto che fornisce informazioni false o reticenti dinanzi al PM.
Senza entrare nel merito del reato, va detto che si tratta di una fattispecie molto complessa da provare che si configura solo allorché vi siano prove schiaccianti.
Soprattutto nel caso della dichiarazione reticente è infatti molto difficile tracciare il confine tra il “faslo” e il vuoto di memoria (il classico “non ricordo” che molti testimoni adducono a giustificazione dell’incapacità a rispondere ad una determinata domanda).
Ciò soprattutto quando si tratta di sommarie informazioni testimoniali, in cui la dichiarazione viene verbalizzata in modo sommario ( e non sempre fedele) e, dunque, è difficile avere l’assoluta certezza di ciò che il testimone ha affermato.

Ciò detto, sicuramente nel caso di specie vale la pena aspettare con la denuncia soprattutto per una ragione: cogliere di “sorpresa” i testimoni (che, non essendo stati denunciati non avrebbero il minimo sospetto delle intenzioni di parte avversa).
Ciò avrebbe due effetti positivi: il primo è che i testimoni non potrebbero correggere il tiro rispetto alle loro precedenti dichiarazioni, la seconda è che, proprio per l’effetto sorpresa, c’è maggiore probabilità che vengano "incastrati" da un efficace controesame della difesa.
L’efficacia del controesame avrebbe due effetti positivi: quello di demolire la credibilità dei soggetti come testimoni (che è sempre un bene nell’ambito di un procedimento per atti persecutori) e quello di ottenere prove ancor più dirimenti nell’ottica di una futura denuncia.

Lo stesso varrebbe comunque qualora le dichiarazioni di cui trattasi fossero state rese nell’ambito dell’esame dibattimentale con la sola differenza che il reato rilevante sarebbe quello di cui all’art. 372 del codice penale.

In conclusione si consiglia caldamente di attendere la chiusura del procedimento pendente prima di procedere a denunciare tenendo sempre conto che i reati sopra menzionati sono caratterizzati da un terreno probatorio estremamente scivoloso (non a caso sono di scarsa applicazione) rispetto ai quali, dunque, è bene fare un'attentissima ponderazione prima di procedere.

A ciò si aggiunga che non vi sono limiti temporali alla denuncia visto che si tratta di fattispecie procedibili d’ufficio.