Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3503 del 27 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esimente di cui all'art. 384 c.p., se ritenuta sussistente, elimina dal fatto il carattere di penale antigiuridicità, cosicché, come ulteriore conseguenza, non potrà dar luogo a responsabilità dell'agente in ordine ad un evento diverso procurato, salvo che l'agente stesso non abbia colposamente ecceduto dai limiti stabiliti dalla norma (art. 55 c.p.). (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l'esimente ex art. 384 c.p. in ordine al reato di frode processuale — consistita nell'occultamento del corpo di persona ritenuta morta a seguito di accoltellamento ad opera di prossimo congiunto — e contestualmente la responsabilità dell'imputato per omicidio a titolo di colpa, ex art. 586 c.p., per avere, occultando il corpo, posto in essere una concausa della morte, poi sopraggiunta, in conseguenza dell'errore originato dalla sua negligenza nell'accertamento dell'effettivo stato del ferito).

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