Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4641 del 21 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di avvertire a pena di nullità i prossimi congiunti dell'imputato, o dell'indagato, della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199, comma 2, c.p.p.) si pone come principio generale che va osservato ogni volta in cui nei vari momenti procedimentali, non esclusi quelli di polizia giudiziaria (art. 351 c.p.p.), le dichiarazioni dei prossimi congiunti devono essere assunte per esigenze di ordine processuale e, quindi, si caratterizza al tempo stesso per l'autonomia delle singole scelte di volta in volta operate dal teste e per la reversibilità della scelta affermativa che eventualmente fosse stata fatta in una prima tornata: ciò pure perché ogni falsa dichiarazione (compresa quella assunta dal P.M. ai sensi del nuovo art. 371 bis c.p.), ancorché resa sul medesimo oggetto testimoniale nell'ambito del medesimo procedimento penale, dà luogo ad autonomi e distinti reati di falsa testimonianza.

(massima n. 2)

Poiché la ratio della facoltà attribuita al prossimo congiunto dall'art. 199 c.p.p. di astenersi dal deporre si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 c.p., la facoltà di astensione non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone.

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