Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3374 del 8 marzo 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e falsa testimonianza ex artt. 369 e 372 c.p., avendo essi una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di interessi dell'attività giudiziaria di specie diversa.

(massima n. 2)

La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. postula lo stato di necessità, cioè una situazione non determinata dal soggetto attivo, e pertanto essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. (Nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell'esimente in questione al reato di autocalunnia «commesso al fine di procurarsi l'impunità per il reato di falsa testimonianza». La corte ha, comunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorresse neppure il carattere dell'inevitabilità del pericolo, richiamato dall'art. 384 c.p., in quanto escluso dalla possibilità per l'imputato di una utile e tempestiva ritrattazione).

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