L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103(1).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico(2).
Note
(1)
La particolare esimente relativa ai responsabili delle comunità terapeutiche è stata inserita dall'art. 104 della l. 22 febbraio 1975, n. 685 in materia di stupefacenti, come poi sostituito dall'art. 32 della l. 26 aprile 1990, n. 162, e che si spiega in ragione della particolare rapporto di fiducia di norma intercorrente tra il soggetto tossicodipendente e il responsabile della struttura in cui questi sta seguendo il percorso di riabilitazione.


Ratio Legis





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