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Articolo 495 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Conversione del pignoramento

Dispositivo dell'art. 495 Codice di procedura civile

Prima che sia disposta la vendita (1) o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (2).

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità', una somma non inferiore a un sesto(6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice(3).

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto(6) mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. art. 510 del c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.(4)(5).

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta (6) giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma(5).

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Note

(1) Si precisa che il termine ultimo entro cui il debitore può proporre l'istanza di conversione coincide con il momento in cui venga pronunciata l'ordinanza del giudice che dispone la vendita o l'assegnazione.
(2) La disciplina dell'istituto della conversione ha il medesimo scopo di quello previsto dal terzo comma dell'art. 494, con la sola differenza che in tal caso, essendo già stato posto in essere il pignoramento, il debitore, con il deposito di una somma di denaro, vuole liberare le cose pignorate, sostituendo così l'oggetto del pignoramento.
(3) Il comma in esame prevede l'obbligo per il debitore istante di depositare, a titolo di cauzione, una somma pari ad almeno 1/5 dell'ammontare dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, previa deduzione dei versamenti già effettuati di cui sia fornita la prova scritta. In caso di residuo attivo, le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento devono essergli riconsegnate.
(4) L'attuale formulazione del disposto normativo prevede rispetto alla precedente del 1990, la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento, ma solo se si tratta di espropriazione immobiliare.
Nel caso di omesso o tardivo versamento anche di una sola rata, si avrà la decadenza automatica dalla conversione del pignoramento che viene pronunciata con ordinanza. In conseguenza, le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati e non sarà più ammissibile una successiva istanza di conversione.
(5) Comma cosi sostituito dall'art. 13 D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23 del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
(6) Commi modificati dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Ratio Legis

La norma in analisi disciplina l'istituto della conversione, il quale permette il trasferimento del pignoramento su di una somma di denaro. Viene prevista infatti la facoltà per il debitore di chiedere la sostituzione di una somma di denaro alle cose pignorate, somma che il giudice dell'esecuzione determina con ordinanza, dopo aver sentito le parti, in relazione all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
L'articolo è stato oggetto di una triplice riforma: dapprima la l. 10.5.1976, n. 358 aveva consentito al debitore di effettuare una conversione con pagamento rateale; successivamente, la strumentalizzazione a fini dilatori della rateizzazione ha suggerito al legislatore un ridimensionamento dell'istituto. Infatti, la l. 26.11.1990, n. 353, abolita la rateizzazione, aveva previsto che il debitore, per ottenere la conversione, prima che il giudice determini la somma da sostituire al bene pignorato, dovesse depositare in cancelleria unitamente all'istanza, a pena di inammissibilità, una somma di denaro pari ad un quinto dell'importo del credito per cui era stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. La formulazione attuale è dettata dalla l. 3.8.1998, n. 302, che ha conservato sostanzialmente l'assetto dato dalla riforma del '90 reinserendo la possibilità della rateizzazione, ma solo se si tratta di espropriazione immobiliare. Infine, i commi uno e quattro sono stati oggetto di recente modifica ad opera del D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Spiegazione dell'art. 495 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina l’istituto della conversione del pignoramento, esprimendo la preferenza da parte del legislatore di forme di espropriazione attraverso cui semplificare i problemi propri della fase di liquidazione dei beni aggrediti.

Viene, infatti, consentito al debitore di chiedere al giudice dell’esecuzione, prima che venga pronunciata l'ordinanza che dispone la vendita o l'assegnazione, di sostituire ai beni o ai crediti che hanno formato oggetto di pignoramento, una somma di denaro (si realizza, dunque, una modificazione dell’oggetto del pignoramento).
Tale somma dovrà essere pari:
  1. alle spese di esecuzione:
  2. all'importo dovuto, a titolo di capitale, interessi e spese al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (si ritiene che non si debba tener conto, ai fini del calcolo della somma da depositare, delle spese e degli interessi maturati dopo il pignoramento e dopo i singoli interventi).

In presenza dei requisiti di legge, la conversione costituisce un diritto del debitore, non sottoposto come tale ad opposizione da parte dei creditori o a valutazione discrezionale del giudice.

Sebbene la lettera della norma legittimi testualmente alla presentazione dell'istanza di conversione solo il debitore, si ritiene che nessun dubbio debba sussistere in merito alla legittimazione anche del terzo proprietario dei beni oggetto del pignoramento.

La conversione disciplinata da questa norma ha la stessa finalità dell’istituto previsto dal terzo comma dell’ art. 494 del c.p.c.; se ne differenzia solo per il fatto che in questo caso il pignoramento è stato già posto in essere ed il debitore, con il deposito della somma di denaro, vuole liberare le cose pignorate, sostituendo l'oggetto del pignoramento (nel caso previsto dall’art. 494, invece, il pignoramento riguarda direttamente la somma di denaro offerta in sostituzione).
A differenza di quanto avviene con il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, anch’esso previsto dall’art. 494 c.p.c., l’esecutato versando la somma non si libera dall’obbligazione.

L'istanza di conversione va depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione competente e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito, a titolo di cauzione, di una somma di denaro non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti (quali risultanti dai rispettivi atti di intervento), previa deduzione dei versamenti già effettuati, di cui il debitore deve essere in grado di fornire prova documentale.

Incombe sul cancelliere l’onere di depositare quella somma presso l’istituto di credito che viene indicato dal giudice.

Non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione, il giudice dell’esecuzione, dopo aver sentito le parti in udienza, determina la somma da sostituire al bene pignorato.
L'audizione di tutti i creditori prima dell'emanazione dell'ordinanza di conversione del pignoramento non è prescritta a pena di nullità rilevabile d'ufficio e la relativa inosservanza può essere fatta valere soltanto dai soggetti interessati e, cioè, dagli stessi creditori pretermessi, nel cui interesse l'audizione è prevista (e ciò secondo il principio generale di cui al primo comma dell’art. 157 del c.p.c.).

Un’ulteriore opportunità viene data al debitore nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili; infatti, la norma prevede che il giudice, con la stessa ordinanza con cui autorizza la sostituzione, può disporre, qualora ne ricorrano giustificati motivi, di versare la somma determinata in sostituzione in rate mensili, entro un termine massimo di quarantotto mesi.
In questo caso, però, la somma complessivamente dovuta va maggiorata degli interessi scalari, determinati secondo il tasso legale o, se si raggiunge un accordo, secondo il tasso convenzionale.

Il beneficio della rateizzazione deve essere concesso dal giudice sul presupposto della sussistenza di “giustificati motivi”, nozione che in realtà appare molto ampia (a titolo esemplificativo si ritiene che egli dovrà valutare le condizioni patrimoniali del debitore, l'ammontare della somma da versare ed altre circostanze dal medesimo debitore indicate).

Ogni sei mesi il giudice provvede ad assegnare al creditore pignorante la somma ricavata dal pagamento delle singole rate ovvero, in caso di più creditori, alla distribuzione tra gli stessi, ex art. 510 del c.p.c., della somma ricavata.

Se il debitore omette il versamento della somma dovuta in sostituzione ovvero nel caso di omesso o tardivo versamento anche di una sola rata, si avrà la decadenza automatica dalla conversione del pignoramento, la quale dovrà essere pronunciata con ordinanza.
Per effetto di tale decadenza, le somme fino a quel momento versate entrano a far parte dei beni pignorati e non sarà più ammissibile una successiva istanza di conversione.
Inoltre, il giudice dell'esecuzione, previa richiesta del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita dei beni che erano stati originariamente pignorati.

Infatti, l’ultimo comma della norma precisa che, nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto beni mobili o immobili, nella stessa ordinanza con cui viene ammessa la sostituzione, il giudice dell’esecuzione dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento solo con il versamento dell'intera somma.

A tal proposito la giurisprudenza individua nel procedimento di conversione almeno due distinti provvedimenti, ossia il primo con il quale il giudice determina la somma da sostituire, ed il secondo con cui, verificato l'effettivo versamento di questa, dispone la sostituzione dell'oggetto del pignoramento con la medesima e lo libera dal pignoramento (in caso di pignoramento immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione del pignoramento).

Per quanto concerne il regime giuridico dell'ordinanza di conversione, oltre che opponibile ex art. 617 del c.p.c., si ritiene che la stessa sia modificabile e revocabile finché non sia stata eseguita (ad esempio, se il giudice abbia commesso un errore nel calcolare la somma da sostituire).

Massime relative all'art. 495 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22645/2012

Per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione. (Cassa con rinvio, Trib. Torino, 01/10/2009).

Cass. civ. n. 22642/2012

La previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 c.p.c., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., senza necessità di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione) e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita (ovvero versato a seguito della conversione) in più del dovuto. (Fattispecie anteriore alle modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80).

Cass. civ. n. 940/2012

In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, terzo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 20733/2009

Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 c.p.c., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comunque, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione; rimarrà, invece, preclusa la possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli atti (e cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per effetto della conversione per come ormai determinata. (Fattispecie cui "ratione temporis" andava applicata la disciplina del processo esecutivo, e dell'art. 512 c.p.c. in particolare, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005).

Cass. civ. n. 8250/2009

Il terzo resosi acquirente - in forza di una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.e sotto condizione del pagamento del residuo prezzo - di un bene immobile sottoposto ad espropriazione immobiliare, il quale sia stato autorizzato, dalla stessa sentenza costitutiva, ad impiegare detta somma per la cancellazione dei pignoramenti trascritti, è legittimato, a tutela del proprio interesse, a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento a norma dell'art. 495 c.p.c.

Cass. civ. n. 18538/2007

In materia di esecuzione, la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti e della sussistenza dei diritti di prelazione, in quanto tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell'art. 512 c.p.c., fatta salva la possibilità che il debitore contesti, con l'opposizione all'esecuzione, l'esistenza del credito, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto. Né può affermarsi che tale soluzione comporta un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale, in quanto imporrebbe al debitore esecutato di contestare l'esistenza del credito od il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, considerato il diverso principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.

Cass. civ. n. 17481/2007

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art 495 c.p.c., in sede di conversione del pignoramento, determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione né ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis Pertanto l'opposizione proposta contro il provvedimento di conversione è inquadrabile nel modello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e con la stessa l'opponente non può limitarsi ad affermare in modo generico la non corrispondenza della somma sostitutiva fissata dal giudice al diritto, ma è tenuto ad indicare in modo specifico, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che il provvedimento sia dichiarato illegittimo. Tale opposizione concerne, quindi, la verifica che la determinazione in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione è conforme ai criteri di cui alla norma indicata, mentre non riguarda l'accertamento dell'esistenza o dell'ammontare del credito del creditore pignorante o dei creditori intervenuti, che è questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell'art. 512 c.p.c. ovvero mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. — non avendo a tanto provveduto il giudice di merito — ha rilevato che erroneamente con l'opposizione agli atti esecutivi era stato contestato il diritto a pretendere gli interessi, diritto da contestare, invece, mediante opposizione all'esecuzione in quanto attinente all'ammontare del credito esecutato, ed ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta, cassando senza rinvio la sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 12197/2001

L'importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati, determinato con ordinanza del giudice dell'esecuzione, consiste in una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. In ipotesi di esecuzione nei confronti di più soggetti che, come nel caso di specie presentino unitamente l'istanza di conversione, devono essere conteggiati i crediti dei creditori intervenuti, indipendentemente dalla circostanza che tali crediti riguardino alcuni o tutti i debitori esecutati.

L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato a norma dell'art. 495 c.p.c. concerne la verifica che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c., mentre non riguarda l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti, che è questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell'art. 512, ovvero mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Cass. civ. n. 494/1999

Nell'esecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973, è ammissibile la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dell'esecuzione esattoriale e non possono perciò consistere nel differimento della data dell'incanto stabilita dall'esattore.

Cass. civ. n. 11178/1995

In tema di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), il debitore che si oppone alla determinazione della somma sostitutiva fissata dal giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad affermare in modo generico la sua non corrispondenza a diritto, ma è tenuto ad indicare in modo specifico i motivi dell'opposizione e perciò gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che l'ordinanza sia dichiarata illegittima, nonché a depositare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'ordinanza, la somma che egli indichi come dovuta.

Cass. civ. n. 8236/1993

La norma di cui al primo comma dell'art. 495 c.p.c., secondo cui la conversione del pignoramento può essere chiesta dal debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato, non esclude la tempestività di istanza in tal senso proposta dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584, per le offerte in aumento di sesto, ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non sia stata espletata la gara appositamente prevista, in quanto la sola aggiudicazione non determina, di per sé, la consolidazione del diritto al trasferimento del bene e, prima dei detti momenti, la conversione può ancora utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea di risultati dell'incanto economicamente inadeguati.

Cass. civ. n. 4469/1991

Il pagamento da parte del debitore esecutato delle somme determinate in sede di conversione del pignoramento come non comporta il venir meno della procedura esecutiva che continua avendo ad oggetto le stesse, così non produce automaticamente l'estinzione del credito vantato dal creditore pignorante, perché questo si estingue nei soli modi indicati dal codice civile, i quali debbono essere specificamente provati dal debitore esecutato ed in correlazione individuati dal giudice.

Cass. civ. n. 7378/1990

In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, prima della vendita del bene (art. 495 c.p.c.), venga esercitata dal debitore nella stessa udienza fissata per tale vendita, o comunque in una data prossima a detta udienza, sì da non consentire per tempo l'ammissione ed il perfezionamento della conversione medesima, non si verifica un'automatica sospensione dell'esecuzione, o dilazione dell'atto già fissato, considerando che difetta una previsione in proposito, e che, inoltre, le esigenze di continuità e speditezza della procedura non possono essere sacrificate per effetto di mere iniziative dell'esecutato, mentre l'eventuale differimento della vendita resta affidato alla valutazione del giudice dell'esecuzione, alla stregua degli elementi del caso concreto (quali le ragioni addotte, l'ammontare del debito, la condotta delle parti).

Cass. civ. n. 5491/1984

Qualora il debitore esecutato chieda ed ottenga la conversione del pignoramento, con sostituzione di una somma di denaro alla cosa pignorata, il vincolo gravante su questa e l'ordinanza che ne abbia in precedenza disposto la vendita restano caducati, e si verifica conseguentemente la cessazione della materia del contendere con riguardo alle opposizioni proposte avverso tale ordinanza.

Cass. civ. n. 5867/1982

La conversione del pignoramento ha l'effetto di sostituire, nel vincolo, una somma di denaro - pari all'importo delle spese e dei crediti - al bene oggetto del pignoramento, il quale, pertanto, permane, vincolando, dopo la sostituzione, la somma depositata al soddisfacimento dei crediti per cui si procede, comprensivi degli interessi e delle spese. Conseguentemente l'iter procedurale deve proseguire fino a tale soddisfacimento che - restando soppressa la sola fase della vendita, ormai inutile - avviene con la distribuzione della somma di denaro, depositata in sostituzione del bene pignorato, fra il creditore pignorante e quelli intervenuti, senza che una tale fase possa essere omessa, mentre le controversie di cui all'art. 512 c.p.c., attinenti alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti ovvero di diritti di prelazione, vanno sollevate soltanto nel corso di essa.

Cass. civ. n. 4059/1979

Il terzo, il cui bene sia stato assoggettato a pignoramento per il soddisfacimento coattivo di un debito altrui, è legittimato a chiedere e a ottenere la conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., e, operata la conversione, può proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c., ovvero proseguire nell'opposizione già proposta, in quanto la conversione del pignoramento sopravvenuta non comporta la cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 2835/1968

Qualora con l'opposizione all'esecuzione si deduca l'assoluta impignorabilità del bene pignorato, la conversione del pignoramento in una somma di danaro, intervenuta nel corso del giudizio, non provoca la cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 2220/1965

Nell'espropriazione immobiliare, la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, prevista dall'art. 495 c.p.c., qualora si proceda col sistema della vendita con incanto, non è più esercitabile dopo l'aggiudicazione del bene, oggetto del pignoramento; e ciò in quanto, se è vero che, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., il trasferimento della proprietà dell'immobile all'aggiudicatario si opera solo in conseguenza della emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione, è anche vero che l'aggiudicatario, per effetto della aggiudicazione, è già titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire la proprietà dell'immobile, sia pure nel concorso di determinate condizioni (esatto adempimento dell'obbligo di depositare il prezzo nel termine stabilito — mancate offerte di un maggior prezzo entro 10 gg. dall'aggiudicazione — v. artt. 587 e 584 c.p.c.).

Cass. civ. n. 65/1964

Nel processo di espropriazione mobiliare, in occasione dell'emanazione del provvedimento di conversione del pignoramento, il debitore che, a norma dell'art. 495 c.p.c., ha chiesto la conversione ha interesse a sentir dichiarare il difetto di legittimazione del creditore intervenuto al fine di escludere il credito dello stesso dal computo della somma che deve essere sostituita alla cosa pignorata. Pertanto, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi su tale questione, procedendo al controllo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti, quali costituiscono requisiti essenziali di legittimazione all'intervento dei creditori nel processo esecutivo.

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Guido C. chiede
giovedì 10/03/2022 - Lazio
“Egregi Avvocati, sono con la presente a richiedere un Vs parere sulla seguente situazione: lavoro come semplice dipendente, stipendio 1300/1400 euro mensili - coniuge svolge lavori precari/saltuari con reddito di 300/400 euro/mese. Ho un immobile con mutuo (e conseguente ipoteca bancaria) del valore attuale - da stima immobiliare- tra 58000/66000 euro. Ho un residuo mutuo di euro 46000 circa; ho perso una causa giudiziaria riportando spese di soccombenza per 20000 euro. Il creditore ha iscritto ipoteca sull'immobile con il mutuo. Con il condominio ho debiti per euro 5200; le situazioni di cui sopra sono sopravvenute a causa del periodo COVID in cui appartenendo al settore alberghiero per quasi due anni tra sospensioni e mancate riattivazioni di contratti a termine non si è lavorato; il condominio non ha iscritto ipoteche e sto effettuando risarcimenti secondo possibilità, tuttavia hanno minacciato un pignoramento immobiliare. Chiedo: posso affrontare, con degli aiuti, la conversione del pignoramento immobiliare dei 20000 € versando circa € 3300 e chiedendo una dilazione in 48 rate (ci sono cattivi rapporti con la controparte e non accettano mediazioni). Non riesco a capire questo: se anche il condominio ponesse un'ipoteca o facesse pignoramento cosa succederebbe? Potrei comunque fare la conversione del pignoramento?In quel caso aumenterebbe sia un anticipo sia le 48 rate per soddisfare entrambi i creditori? Faccio anche presente che il creditore del debito di 20000 euro ha iscritto ipoteca anche su una quota ereditaria di altro immobile. Si possono iscrivere due ipoteche per il medesimo credito? Infine chiedo, vorrei attivarmi con la legge 3/2012 ma non saprei a quanto ammonterebbe il compenso per l'O.C.C. Mi hanno detto che è molto alto; ho provato ma non riesco a calcolarlo: potreste darmi un'indicazione? Chiedo cortesemente se sapreste indicarmi cosa mi conviene di più tra conversione pignoramento o legge 3/2012 considerando che posso investire in una cosa del genere massimo 5000 euro con aiuti familiari. Grazie”
Consulenza legale i 16/03/2022
Il primo interrogativo a cui si chiede di dare risposta attiene alla possibilità o meno di avvalersi dell’istituto giuridico della conversione del pignoramento.
E’ questa, in effetti, una facoltà concessa al debitore e che il codice di procedura civile disciplina espressamente all’art. 495 c.p.c., determinandone anche con precisione i presupposti e le condizioni.
Innanzitutto, presupposto essenziale è che il creditore procedente abbia attivato una procedura esecutiva, sia essa immobiliare o mobiliare presso terzi, e ancora che non sia stato emesso da parte del giudice dell’esecuzione il provvedimento con il quale viene disposta la vendita o l’assegnazione del bene o dei crediti pignorati (nel caso di specie, a meno che non ci si sia espressi in modo atecnico, si teme che non sia stata attivata una procedura esecutiva immobiliare e che il creditore abbia piuttosto iscritto ipoteca sull’immobile, già peraltro a sua volta ipotecato in favore della banca).

Qualora ricorrano i presupposti appena visti, il debitore ha facoltà di inoltrare istanza al giudice dell’esecuzione, depositandola nella cancelleria dello stesso, per chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, la quale deve essere pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti (comprensivo di capitale, interessi e spese) oltre alle spese di esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza fissa un’udienza, nel corso della quale, dopo aver sentito le parti (creditori e debitore) determina con ordinanza la somma complessiva da sostituire al bene pignorato.

Tuttavia, la stessa norma precisa che condizione essenziale per dar seguito a tale richiesta è che il debitore, all’atto del deposito dell’istanza in cancelleria, abbia anche depositato, a pena di inammissibilità, una somma di denaro la quale non potrà essere inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e del credito degli eventuali creditori successivamente intervenuti (quale risultante dai rispettivi atti di intervento).
Pertanto, dato per ammesso che il creditore dei 20.000 euro abbia posto in essere un pignoramento immobiliare e che il condominio non sia ancora intervenuto in quella procedura esecutiva, il sesto dovrà essere esattamente calcolato sulla somma risultante dall’atto di precetto che il creditore ha preventivamente notificato, trattandosi di atto propedeutico all’esecuzione forzata.

Rispettate tali condizioni e trattandosi di pignoramento immobiliare, sarà ben possibile chiedere al giudice dell’esecuzione che il versamento della somma sostitutiva che lo stesso andrà a determinare avvenga in rate mensili, il cui numero non potrà essere superiore a 48.
La norma dispone che per la concessione della rateizzazione debbano ricorrere “giustificati motivi”, ma si ritiene che quelli esposti nel quesito possano considerarsi quali valide ragioni per ottenere la rateizzazione sperata.
Si tenga conto che, in sede di determinazione delle rate, il giudice non potrà fare a meno di calcolarvi gli interessi scalari ad un tasso che potrà essere pattuito tra le parti ovvero, in assenza di accordo al riguardo, fissato in misura pari a quello legale.

Quanto fin qui detto vale sia per l’ipotesi in cui il bene aggredito dal creditore sia uno soltanto sia qualora oggetto di esecuzione siano stati due o più immobili, avendo piena facoltà il creditore di agire su più di un bene ovvero di avvalersi del c.d. cumulo delle esecuzioni, ossia porre in essere sia un pignoramento immobiliare che un pignoramento mobiliare (mobili e arredi di casa del debitore) che un pignoramento presso terzi (su eventuali crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, compresi possibili depositi di somme presso banche e uffici postali).
A tale diritto del creditore corrisponde il pari diritto del debitore di chiedere, ex art. 496 del c.p.c., la riduzione del pignoramento, allorchè il valore dei beni pignorati dovesse risultare superiore all’importo delle spese e dei crediti come determinato dalla norma sulla conversione del pignoramento.

Per quanto concerne il dubbio manifestato su ciò che potrebbe accadere nell’ipotesi in cui anche il condominio dovesse decidere di agire esecutivamente, la risposta si ritrova in quanto prima detto sulla conversione del pignoramento, tenuto conto che lo stesso art. 495 c.p.c. prevede proprio l’ipotesi in cui al creditore pignorante si aggiungano altri creditori con istanza di intervento successiva; è evidente che ogni calcolo, sia del sesto da versare unitamente all’istanza di conversione che dell’intera somma da versare ratealmente in sostituzione dei beni pignorati, andrà effettuato con riferimento alla somma dei crediti e delle spese vantate da tutti i creditori (procedente ed intervenienti).

L’ultima domanda attiene alla possibilità ed alla convenienza o meno di avvalersi della procedura di c.d. composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3.
Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione (ossia non contenzioso), il quale permette ai soggetti in crisi economica di rimodulare i propri debiti e superare lo stato di sovraindebitamento facendo ricorso all’intervento del Giudice.
I vantaggi che ne possono conseguire riguardano sia il soggetto indebitato (il quale vede ridotto il proprio onere ed ottiene di poter pagare con un dilazionamento sostenibile), sia il creditore (il quale, seppure non riesce a soddisfare per intero il suo credito, riceve alla fine un importo superiore a quello che avrebbe recuperato con l’azione esecutiva).

Nel caso di specie sembra che sussistano tutti i presupposti per avvalersi di tale particolare procedura, considerato che la stessa si rivolge in generale a famiglie e piccole imprese, ossia a soggetti non fallibili.
Il lato senza alcun dubbio positivo del fare ricorso ad essa è che, a seguito del decreto di apertura della procedura di composizione della crisi, sono dichiarate sospese tutte le procedure esecutive e lo stesso giudice dell’esecuzione, una volta ricevuta la comunicazione di apertura, dovrà prenderne atto e sospendere le procedure in corso (tranne il caso in cui sia già avvenuta l’aggiudicazione del bene, rischio che qui sembra non si debba correre).
Si tenga presente che il divieto di iniziare procedere esecutive è riferito a tutti i creditori che possiedono un titolo o causa anteriore alla data di deposito del decreto di apertura, mentre lo stesso non vale per i creditori che possiedono titolo o causa posteriore alla data di deposito del decreto di apertura.
Per quanto concerne i costi, può dirsi solo in via molto approssimativa che considerando un attivo patrimoniale di circa 100.000 euro ed un passivo di 200.000, il compenso complessivo dell’Occ si aggira intorno ai 6000,00 euro.

Il consiglio che ci si sente di dare, comunque, è quello di tentare nell’immediato una conversione del pignoramento già in atto, considerato che la banca gode di ipoteca di primo grado e che il condominio non ha ancora intrapreso alcuna azione esecutiva.
Si tratta di una procedura molto più snella e che non coinvolge anche gli altri creditori, che allo stato attuale non sembra si siano ancora attivati esecutivamente.
Con il condominio, invece, si suggerisce di tentare di concludere un accordo transattivo, in forza del quale prevedere un pagamento quanto più dilazionato possibile del debito sussistente (del resto, il condominio, a differenza di qualunque altro creditore privato, avrà senza alcun dubbio più interesse a conseguire una somma liquida di denaro, seppure ratealmente, piuttosto che affrontare una procedura esecutiva immobiliare, con i costi che la stessa comporta ed il cui esito non può che essere estremamente incerto).

Moreno M. chiede
giovedì 21/10/2021 - Toscana
“Buona sera
A seguito della vostra consulenza Q202128846 avvenuta alcuni mesa fa, sono a richiedere un'ulteriore vostra consulenza per fatti avvenuti nel procedimento già da Voi preso in esame.
Il Giudice della esecuzione ha accordato in 48 rate la conversione totale del pignoramento (vi erano: tre lotti di terreni messi all'asta di cui due aggiudicati a mia figlia, uno andato deserto, altri lotti di terreni e casa non andati in asta poiché il GE ha accolto la conversione, nonostante fossero state già eseguite ed assegnate due aste immobiliari, ad oggi non saldate con scadenze 19 e 24 novembre).
Io ho già pagato la prima rata, l'altra la pagherò il 20 novembre.
Qualora l'aggiudicatario delle aste (mia figlia) non versasse quanto dovuto in sede di aggiudicazione, considerato che il G.E. ha concesso la conversione totale del pignoramento, i beni tonerebbero nel pignoramento complessivo e quindi le rate rimarrebbero quelle individuate dal GE, oppure riandrebbero all'asta nonostante la conversione?
Qualora invece mia figlia pagasse le aste ci sarebbe un ricalcolo delle rate in quanto il debito, di fatto, sarebbe diminuito?
In seguito, il 30 novembre il Giudice dovrà pronunciarsi definitivamente sulla CTU depositata che vi avevo allegato che se accolta ha un valore molto maggiore rispetto al debito che abbiamo. Nel caso di specie, se il Giudice recepisse anche parzialmente la CTU, emettendo la sentenza, potrei, da subito chiedere la compensazione e quindi, se accordata sospendere il versamento delle successive rate e bloccare i versamenti effettuati nel libretto di deposito giudiziario e richiederne la restituzione e se nel caso il mio credito risultasse superiore al mio debito, potrei porre in essere un'azione esecutiva nei confronti della controparte?
Grazie”
Consulenza legale i 04/11/2021
Le risposta alle domande che vengono poste si ritrovano in gran parte nel provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione ha disposto la conversione del pignoramento, e precisamente nella parte in cui è detto:
“…. reputato che l’importo di cui all’assegnazione disposta dal G.E. con ordinanza resa il …….. nella proc. n………R.G.Es. non possa essere portato a decurtazione della creditoria vantata dai procedenti in virtù del granitico principio di diritto secondo cui l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. 30862/2018)….”.

….Dispone che il compendio pignorato sopra indicato sia liberato dal pignoramento solo all’atto del versamento dell’intera somma.
Avverte i debitori esecutati che il mancato o il ritardato versamento della somma come sopra determinata comporterà l’acquisizione al compendio pignorato degli importi già versati nonché la vendita, senza indugio, del compendio staggito….”

Dalla lettura delle parti sopra riportate si deduce quanto segue:
a) I beni oggetto del provvedimento di assegnazione, già emesso in favore della figlia dei debitori, non sono mai giuridicamente usciti dal compendio pignorato.
Il loro trasferimento, infatti, è subordinato, come correttamente osservato dal G.E. nel suo provvedimento, alla condizione sospensiva del pagamento integrale della somma per cui è stata disposta l’assegnazione, pagamento che dovrà essere effettuato dal terzo in favore della parte creditrice e che determinerà una proporzionale estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva.
Da ciò se ne deve far conseguire che, in caso di mancato pagamento da parte dell’aggiudicatario della somma che si è obbligato a corrispondere, i beni già aggiudicati non verrebbero rimessi all’asta, ma rimarrebbero nel compendio pignorato e per essi continuerebbe ad operare il provvedimento di conversione ex art. 495 c.p.c.

b) Nel diverso caso in cui la figlia si decidesse a provvedere al soddisfacimento della somma stabilita quale corrispettivo per l’aggiudicazione, si verificherebbe quella condizione sospensiva a cui il G.E. ha fatto riferimento, con la conseguenza che:
1. la somma così recuperata verrebbe portata a decurtazione della pretesa creditoria vantata dai creditori procedenti;
2. sarebbe possibile chiedere al G.E. di effettuare un ricalcolo delle rate, che tenga conto delle somme acquisite alla procedura esecutiva per effetto dell’assegnazione e che hanno determinato, come dice lo stesso G.E. nel suo provvedimento, un “duplice effetto estintivo dell'obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario”.

Per quanto concerne l’intenzione di sospendere, in caso di riconosciuta compensazione giudiziale, il versamento delle rate a scadere da quella data ed il blocco dei versamenti già confluiti sul libretto di deposito giudiziario, occorre precisare che ciascuno di tali atti necessita di un provvedimento autorizzativo da parte del G.E., sotto la cui direzione, si ricorda, viene condotto l’intero processo esecutivo.
Pertanto, nell’ipotesi in cui si dovesse ottenere una pronuncia che accerti la sperata compensazione giudiziale, occorrerà pur sempre che sia lo stesso Giudice investito dell’opposizione all’esecuzione a dichiarare l’intervenuta compensazione e, conseguentemente l’estinzione del processo esecutivo.
Nel corpo dello stesso provvedimento verrà disposta la restituzione al debitore della somma nel frattempo acquisita alla procedura esecutiva, e ciò conformemente a quanto espressamente disposto dall’art. 632 del c.p.c..

Nel caso in cui il credito del debitore opponente dovesse risultare superiore a quello vantato dal creditore procedente, sembra evidente che la sentenza che accerta il controcredito possa costituire valido titolo per agire esecutivamente contro il proprio debitore per la differenza.

Moreno M. chiede
mercoledì 04/08/2021 - Toscana
“Buongiorno. Non avendo pagato i canoni di locazione alberghiera sono stato condannato non valutando l'eccezione di un controcredito sub judice. Alla controparte, invece, hanno concesso un pignoramento immobiliare e mobiliare per 190.000 per i quali il G.E. ha messo in vendita dei terreni mentre per la casa per effetto normative covid vi sarà l'udienza a settembre. Nel frattempo vi è stata l'asta giudiziaria i cui terreni messi in vendita sono stati aggiudicati a mia figia, dandogli 120 giorni per il saldo. Sempre con la stessa controparte e per lo stesso oggetto di lite ho un decreto ingiuntivo a mio favore di 1.400.000 dovuto ai lavori effettuati negli anni di gestione , sempre autorizzati dalla proprietà tramite degli atti registrati al Pubblico Registro. La controparte ha fatto opposizione chiedendo al tribunale di Pistoia una CTU, dopo un anno e mezzo è stata depositata la CTU. il Giudice ha respinto tutte le osservazioni, la sostituzione del CTU e la richiesta di rinnovo peritale, accogliendo con sentenza la perizia in cui il perito afferma che dobbiamo avere 1.004.000 e che la differenza tra lo speso ed il rivalutato dell'immobile (800.000) è di circa 400.000. Nella logica, il mio credito è superirore al mio debito, ma i Giudici non hanno amesso in questa fase la compensazione in quanto hanno sostenuto che il mio credito non è ancora certo ed esigibile in quanto sub judice. La sentenza definitiva ci sarà il 30 novembre 2020. Perciò, adesso, mi trovo a dover chiedere la conversione del pignoramento di 1/6 prima dell'udienza del 9 settembre per non far mettere in vendita la casa. La conversione del pignoramento avviene sul totale complessivo del precetto di circa 190.000? I beni ed assegnati provvisoriamente, nel caso in cui verso 1/6 de pignoramento, i beni venduti all'asta, vengono ugualmente assegnati? Considerato che nel procedimento di pignoramento mobiliare il G.E. gli ha già assegnato 20.000 per il calcolo della conversione sono detratti? Il G.E. può accettare la conversione del pignoramento versando 1/6 anche se vi è stata una procedura di vendita forzata su una parte dei beni oggetto di pignoramento? Qualora il GE determini la rateizzazione e queste rate scavalcano l'udienza del 30 novembre in cui il Giudice dovrebbe definire con sentenza esecutiva il quantum del mio credito (da 400.000 ad 1004000), nel caso di specie posso richiedere subito la compensazione dare/avere considerato che il mio credito è sicuramente maggiore e quindi sospendere i pagamenti delle rate e richiedere alla controparte la restituzione di ciò che hanno già percepito e procedere alla messa in vendita del loro bene se non pagano la differenza? Nel caso la controparte faccia appello alla sentenza del 30/11 i debiti/crediti accertati da sentenze sono in egual misura sospesi oppure il mio debito continua ad essere operativo mentre il mio credito nonostente una sentenza esegutiva viene sospeso? I soldi che nel frattempo il Tribunale ha realizzato (vendita immobiliare e pignoramento mobiliare) sono erogati alla controparte? Qualora il dispositivo di ripartizione avvenga dopo il 30 novembre, (sentenza a me favorevole) è possibile bloccare l'erogazione e richiedre la restituzione?”
Consulenza legale i 02/09/2021
Da un punto di vista prettamente logico la soluzione che si ha intenzione di perseguire si ritiene che sia del tutto incensurabile.
Sembra più che evidente, infatti, che se Tizio ha un credito nei confronti di Caio e Caio, a sua volta, un controcredito nei confronti di Tizio, non può avere alcun senso, anche per ragioni di economia processuale, autorizzare una procedura esecutiva in danno di Caio, quando poi quest’ultimo sarà costretto ad attivare analoga procedura esecutiva per recuperare da Tizio quanto gli è dovuto.
A ciò si aggiunga l’ulteriore beffa che Caio, con molta probabilità, si vedrà privato forzatamente di un patrimonio, mobiliare ed immobiliare, il cui valore sopravanza la somma di cui è debitore (si conoscono bene, purtroppo, gli esiti delle aste giudiziarie), con il rischio di non riuscire poi a recuperare la somma di cui egli stesso è creditore.

Indubbiamente, in situazioni come quella in esame, la soluzione più equa sarebbe quella di sospendere la procedura esecutiva in corso in attesa di un accertamento giudiziale del controcredito di Caio, anche in considerazione del fatto che tale sospensione non potrebbe in alcun modo compromettere le ragioni creditorie di Tizio, potendo questi in ogni caso godere della garanzia di aver vincolato in suo favore i beni sottoposti a pignoramento.
Anche la scelta di avvalersi dell’istituto della conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c. e del correlativo diritto di ottenere una rateizzazione, secondo quanto previsto al quarto comma di tale norma, sarebbe un ottimo ed equo rimedio per attendere l’esito del definitivo accertamento del credito di Caio e poter così chiudere con una compensazione la procedura esecutiva che si sta subendo.

Tuttavia, seppure queste soluzioni si presentano come logiche, eque e rispettose del diritto del creditore procedente, occorre necessariamente fare i conti con quelli che sono i presupposti che il legislatore ha voluto prevedere per poterle mettere in atto.
Sulla sospensione dell’esecuzione sembra che ormai il giudice dell’esecuzione si sia pronunciato in termini negativi, il che ovviamente rende tale strada impraticabile.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di fare ricorso all’istituto della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., si ritiene che lo stesso tenore letterale dell’art. 495 c.p.c. induca a doverne escludere, in linea generale, l’applicazione.
Occorre innanzitutto osservare che tale istituto è stato oggetto di modifiche ad opera dell’art. 4 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), per effetto delle quali la conversione del pignoramento ha subito un mutamento non nella sua struttura, ma nei parametri.
Adesso, infatti, è previsto che, unitamente all’istanza di conversione, debba essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, rateizzabile in quarantotto mensilità.
Ora, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il debitore abbia un vero e proprio diritto alla conversione, il che non lascia alcun margine per una opposizione in tal senso da parte dei creditori.
Leggendo però l’art. 495 c.p.c., ci si accorge che la norma non individua un termine iniziale per la presentazione dell’istanza di conversione (che, secondo l’orientamento comune, può essere avanzata in qualsiasi momento successivo al pignoramento), mentre prevede il termine finale, che si determina con la pronuncia dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione o la vendita ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.

Di particolare interesse, poi, è la modifica apportata al primo comma dell’art. 569 c.p.c., nella parte in cui è disposto che “….non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive”.

Quest’ultima norma, così come modificata, sembrerebbe in effetti legittimare la possibilità di presentare l’istanza di conversione per un ammontare residuo del credito, ponendo in capo al solo creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti l’onere di depositare un atto da cui far risultare il residuo credito, in mancanza del quale, al fine di determinare la somma dovuta per la conversione,il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive”.
Tuttavia, nel caso in esame si ritiene che difetti il presupposto principale per avanzare tale istanza, in quanto seppure oggetto della procedura esecutiva siano diversi beni, oltretutto divisi in lotti separati, analizzando gli atti inviati a questa Redazione si rileva che si tratta di un unico procedimento esecutivo e che, essendo stati alcuni beni già aggiudicati (ovvero i terreni), risulta ormai spirato il termine finale per la presentazione dell’istanza.

Peraltro, in contrasto con l’ammissibilità di una conversione parziale del pignoramento (tale può definirsi quella che qui si vorrebbe realizzare) si pone la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 26.06.2020, nella quale si legge che la conversione del pignoramento, se da un lato rappresenta uno strumento a vantaggio del debitore, al quale è consentito di liberare i beni staggiti sostituendovi una somma di denaro, dall'altro deve assicurare il soddisfacimento dell'intero credito per cui si procede (nonché degli eventuali interventori) ed il recupero delle spese sostenute, senza esporre il ceto creditorio al rischio che il ricavato della vendita possa risultare insufficiente a coprire integralmente le rispettive pretese.

Stando a quanto sopra dedotto, dunque, risulterebbe ormai superato il termine finale che il legislatore ha espressamente fissato per la presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.
Malgrado ciò, tenuto conto che per l’immobile di cui si discute (la casa di abitazione) tale termine è stato in realtà differito alla data del 09.09.2021 (data in cui dovrebbe svolgersi l’udienza per la determinazione delle modalità di vendita) con formale provvedimento del giudice dell’esecuzione del 22.01.2021, si ritiene che valga la pena di tentare di presentare prima di tale udienza l’istanza di conversione, richiamando a tal fine la seconda parte del primo comma dell’art. 569 c.p.c.
Per quanto concerne la determinazione della somma su cui calcolare il sesto a cui fa riferimento l’art. 495 c.p.c., in assenza di deposito di un atto del creditore da cui si faccia risultare il credito residuo, vale quanto disposto dal richiamato art. 569, nella parte in cui è detto che “agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive”.

Per ciò che concerne le somme nel frattempo ricavate dalla procedura esecutiva in corso, aderendosi all’orientamento prevalente al riguardo, si ritiene che di tali somme non si possa tener conto in sede di determinazione del residuo credito e, conseguentemente, del sesto da versare.
Infatti, malgrado l’art. 495 c.p.c. disponga espressamente che devono essere detratti dall’importo sul quale calcolare il quinto (ora sesto) gli eventuali acconti versati dal debitore, in realtà la norma intende riferirsi a tutti gli acconti di somme spontaneamente versati dal debitore prima di tale momento (addirittura, parte della dottrina è dell’idea che possano essere detratti solo gli acconti versati prima dell’inizio del processo esecutivo, dei quali i creditori non abbiano tenuto conto in precetto o negli atti di intervento).

Occorre altresì evidenziare che l’ammissibilità dell’istanza di conversione non implica necessariamente la sospensione del processo esecutivo.
Di tale questione si è occupata la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 7378 del 19.7.1990, nella quale la S.C., prendendo posizione su un conflitto interpretativo a riguardo, ha stabilito che con il deposito dell’istanza non si verifica un'automatica sospensione dell'esecuzione, o dilazione dell'atto già fissato, in quanto difetta una previsione in tal senso, osservando peraltro che le esigenze di continuità e speditezza della procedura non possono essere sacrificate per effetto di mere iniziative dell'esecutato, mentre l'eventuale differimento della vendita resta affidato alla valutazione del giudice dell'esecuzione, alla stregua degli elementi del caso concreto (nel caso di specie potrebbe addursi la sussistenza del procedimento per l’accertamento del controcredito).

Altro problema che viene chiesto di affrontare è quello della sorte delle somme nel frattempo acquisite alla procedura esecutiva, sia di quelle derivanti dall’intervenuta aggiudicazione dei terreni e assegnazione di crediti sia di quelle derivanti dalle rate che nel frattempo verrebbero versate dal debitore.
Ebbene, tali somme non potranno essere incamerate direttamente dal creditore, ma verranno depositate in un libretto postale infruttifero intestato alla procedura esecutiva, per poi essere assegnate al creditore procedente (ed agli eventuali creditori intervenuti) in sede di distribuzione della somma ricavata (in tale fase, che è quella con cui si chiude la procedura esecutiva, sarà anche possibile ottenere l’eventuale restituzione di quanto versato in più del dovuto).
Qualora il provvedimento di ripartizione dovesse essere emesso dopo il 30 novembre, è opportuno non interrompere il pagamento delle rate, in quanto tale interruzione integrerebbe quella ipotesi di decadenza a cui fa riferimento il penultimo comma dell’art. 495 c.p.c., con la conseguenza che le somme nel frattempo versate entreranno a far parte del compendio pignorato.

Infine, sembra il caso di evidenziare che, come osservato dal legale di chi pone il quesito nell’istanza di sospensione depositata in data 18/06/2021, e conformemente anche alla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata (Cass. SS. UU. N. 23225/2016), purtroppo fin quando il controcredito non potrà considerarsi certo, in quanto sub judice, non potranno dirsi sussistenti le condizioni per una pronuncia di compensazione legale o giudiziale ex art. 1243 c.c., con conseguente impossibilità per il G.E. di sospendere, ex art. 624 del c.p.c. l’esecuzione in corso.

Si ritiene, invece, che non dovrebbe sussistere alcun ostacolo atto ad impedire che la perizia del CTU possa essere recepita dal Giudice nell’udienza del 30 novembre prossimo, considerato che, come si legge nei documenti trasmessi, il G.I. ha già dichiarato concluso il procedimento per ATP, e, con separata ordinanza, ha ritenuto la causa matura per la decisione, implicitamente respingendo le eccezioni di inammissibilità e/o invalidità della CTU sollevate da controparte sia sotto il profilo del rito che nel merito.


Alberto G. chiede
martedì 09/03/2021 - Puglia
“La procedura di conversione del pignoramento immobiliare prevede la cauzione, pari ad almeno 1/6 dell'ammontare dei crediti vantati dal procedente, previa deduzione dei versamenti già effettuati per cui sia fornita prova scritta. Nel mio caso il creditore ha già riscosso seppur dopo l'avvenuta notifica del pignoramento immobiliare una parte del credito (circa il 40%) attraverso un'altra procedura di pignoramento c/o terzi (un credito presso un ente pubblico per il quale il magistrato competente ha disposto il prelievo forzoso a 2 creditori). A riguardo ho emesso regolare fattura con quietanza e citazione in fattura dei 2 nominativi beneficiari di cui 1 è il procedente. A giorni depositerò istanza di conversione allegando la cauzione e la copia della fattura e la quietanzata ricevuta dall'ente pubblico. Posso versare in cancelleria l'assegno bancario per la cauzione con l'importo pari ad 1/6 sull'importo residuo precettato dedotto quanto gia' incassato dal procedente? Oppure devo comunque predisporre la cauzione sull'importo totale del precetto?”
Consulenza legale i 15/03/2021
Anche se su questa particolare fattispecie non si riesce a rinvenire alcun precedente giurisprudenziale (almeno nelle banche dati di cui si avvale questa Redazione), il testo dell’art. 495 c.p.c. sembra essere abbastanza chiaro nel disporre che, ai fini della determinazione del sesto da versare a titolo di cauzione, occorre dedurre i versamenti già effettuati e di cui si sia in grado di fornire prova documentale.
In particolare, nel parlare di “versamenti già effettuati” nulla è stato specificato dal legislatore circa le modalità attraverso cui tali versamenti devono essere stati eseguiti, se in modo coatto (come è avvenuto qui) o in modo spontaneo (come di norma avviene).
Ciò di cui, invece, lo stesso legislatore si è preoccupato, specificandolo espressamente, è che dei versamenti già effettuati deve essere data prova documentale.

Ora, la norma di cui si discute è certamente una norma che ha da sempre posto problemi applicativi, alcuni dei quali sono stati risolti univocamente nella prassi giurisprudenziale, altri invece continuano ad essere oggetto di differente interpretazione.
Un aspetto, comunque, deve essere ben chiaro e far riflettere nell’adottare ogni tipo di iniziativa: l’obiettivo che con essa ci si è prefissi è quello di realizzare il pagamento dell’intero credito azionato esecutivamente, evitando l’inutile immobilizzo dei beni qualora il debitore sia disposto a versare somme di denaro, preferendo che il pagamento avvenga attraverso il processo previa liquidazione del dovuto e, eventualmente, richiesta di ammissione al beneficio della rateizzazione se le cose pignorate sono costituite da immobili.

Proprio per garantire il creditore e dare un certo carattere di concretezza e serietà all’istanza di conversione (intendendosi così evitare che la stessa possa avere finalità meramente dilatorie) il legislatore ha richiesto, quale espressa condizione di ammissibilità dell’istanza, il versamento di una cauzione, la cui misura va determinata secondo le indicazioni fornite al secondo comma della norma.
In particolare, gli importi da considerare ai fini della richiesta di conversione sono:
  1. il credito per il quale è stato eseguito il pignoramento, non l’eventuale maggior credito originario inadempiuto;
  2. i crediti dei creditori intervenuti fino al momento di presentazione dell’istanza, risultanti dai relativi atti di intervento.

Dalla somma così determinata devono essere detratti gli eventuali acconti versati dal debitore.
Parte della dottrina ha al riguardo precisato che, al fine di non incorrere nella violazione del principio della par condicio creditorum, possano essere defalcati solo gli acconti versati prima dell’inizio del processo esecutivo, dei quali i creditori non abbiano tenuto conto in precetto o negli atti di intervento.
L’adesione a questa tesi, abbastanza rigida, non può avere altra conseguenza che quella di dover escludere nel caso di specie, a rigori, che si possa tener conto delle somme già assegnate al creditore per il medesimo credito, in quanto il soddisfacimento parziale sarebbe avvenuto dopo l’inizio del processo esecutivo.

In contrario si osserva che tale soluzione finisce di fatto per non tener conto di pagamenti in ogni caso idonei ad essere considerati ai fini del riparto finale.
In buona sostanza il debitore, ai fini della procedura esecutiva, finirebbe per pagare inutilmente qualora versasse direttamente degli acconti ai creditori dopo il pignoramento.
Del resto, si osserva anche che non ci si spiega come mai in pendenza della procedura esecutiva sia consentito al debitore estinguere alcune posizioni, così da ottenere la rinuncia del singolo creditore (a prescindere perfino dal privilegio che assiste il credito nella procedura stessa) ed, al contrario, non gli debba essere consentito effettuare, al di fuori di quello specifico processo esecutivo per il quale si intende chiedere la conversione, pagamenti in via stragiudiziale o coatta (come in questo caso), che vanno di fatto ad estinguere parzialmente il credito o uno dei crediti azionati.

Nessun problema, ovviamente, può sussistere sotto il profilo della prova documentale, in quanto, sebbene anche a tale riguardo il legislatore non specifichi nulla, se trattasi della prova rigorosa di cui all’art. 2699 del c.c. ovvero di quella più elastica di cui all’art. 633 del c.p.c. (ciò che potrebbe dar luogo a contestazioni tra le parti, che il giudice è tenuto a risolvere con l’ordinanza di liquidazione del credito, opponibile ex art. 617 del c.p.c.), in questo specifico caso la prova consisterebbe in una formale fattura con quietanza di pagamento rilasciata da un ente pubblico, terzo debitor debitoris.

A sostegno della tesi che fa propendere per il riconoscimento del diritto di considerare nella somma da dedurre quella parte di credito già riscossa forzatamente, possono valere le seguenti ulteriori argomentazioni.
Quello che il creditore procedente ha giuridicamente realizzato non è altro che un cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 del c.p.c., istituto giuridico di cui il creditore può avvalersi, ma dal cui esercizio ne consegue in capo al debitore il diritto di chiedere, sussistendone i presupposti, che l’esecuzione venga limitata ad un solo mezzo di espropriazione (volto a tutelare il debitore da abusi del creditore che intenda cumulare arbitrariamente diversi mezzi espropriativi).

A nulla varrebbe opporre che nel caso in esame il debitore non abbia più diritto di avvalersi dell’istituto giuridico della limitazione, sull’assunto che la relativa istanza presuppone la contestuale pendenza delle diverse esecuzioni, mentre qui la procedura di pignoramento presso terzi è più che conclusa, essendo stata emessa l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 533 del c.p.c..

In senso contrario può osservarsi che la giurisprudenza pacificamente ammette la possibilità di azionare il rimedio dell’opposizione al cumulo dei mezzi espropriativi successivamente all’ordinanza di assegnazione delle somme di cui all’art. 553 c.p.c. (cfr. Cass. sent. n. 10668/2019; Ordinanza n. 8151/2020).
Infatti, si afferma che l’ordinanza di assegnazione, pur estinguendo la procedura, non faccia venir meno l’interesse del debitore a non vedere abusivamente moltiplicate le esecuzioni nei suoi confronti.
Da ciò se ne deve far conseguire che sarebbe da ritenere ammissibile l’istanza del debitore e che, pertanto, il giudice sarebbe costretto ad entrare nel merito della domanda.

Tali considerazioni dovrebbero essere più che sufficienti per poter indurre il giudice, nel rispetto di indubbie e superiori esigenze di economia processuale, a preferire e ritenere corretto il versamento di una cauzione che tenga già conto di quanto dal medesimo creditore riscosso in forza del cumulo dei mezzi di espropriazione, piuttosto che rischiare, in caso contrario, di costringere il debitore ad instaurare un giudizio di opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c..

Tuttavia, malgrado come si è detto in apertura, non dovrebbero sussistere dubbi interpretativi in ordine a ciò a cui il legislatore si sia voluto riferire con l’espressione “dedotti i versamenti effettuati”. la sussistenza della tesi sopra riportata secondo cui per versamenti effettuati devono intendersi solo quelli versati o, comunque conseguiti, prima del processo esecutivo (e non anche quelli successivi a tale momento), inducono a voler prospettare una soluzione pratica della questione, che potrebbe mettere al riparo da ogni rischio di inammissbilità dell’istanza, aggirando il problema.

Ciò che si suggerisce, infatti, è di versare, come dispone la norma, una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli eventuali creditori intervenuti e di chiedere al giudice, facendone espressa richiesta nella medesima istanza di conversione, di dedurre la somma già riscossa forzatamente dal creditore in sede di concreta determinazione, con sua successiva ordinanza, della somma da sostituire al bene pignorato.
Del resto, il terzo comma dell’art. 495 c.p.c. dispone espressamente che tale ordinanza debba essere emessa in contraddittorio tra le parti, ossia dopo aver sentito le stesse in udienza.


Società G. T. S. chiede
venerdì 10/07/2015 - Lazio
“Gentili Avvocati,
in merito ad un decreto ingiuntivo divenuto provvisoriamente esecutivo in prima comparizione, volevamo avere informazioni al fine di evitare il pignoramento presso gli istituti di credito. Potrebbe essere sufficiente una fideiussione per bloccare il congelamento delle somme? Rimaniamo in attesa di una vostra cortese risposta porgendo i più distinti saluti.”
Consulenza legale i 15/07/2015
Di fronte ad un titolo esecutivo (art. 474 del c.p.c.), anche se solo provvisoriamente tale, il debitore può difendersi dal pignoramento solo nei modi seguenti:

1. ai sensi dell'art. 494 del c.p.c., il debitore può versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore (eventualmente riservandosi di ripetere la somma versata);

2. quando il pignoramento presso terzi è stato eseguito (cioè è stato notificato l'atto al debitore e al terzo, di norma una banca), in ogni caso prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, l'esecutato può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (c.d. conversione del pignoramento).
Tale richiesta si presenta sotto forma di istanza da depositarsi in cancelleria: insieme all'istanza, a pena di inammissibilità, va depositata una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento (aggiunti gli eventuali crediti di creditori intervenuti). La somma viene depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice e successivamente, la somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione (art. 495 del c.p.c.). Attenzione ad un dettaglio: qualora venga previsto un pagamento rateale, il conto corrente bancario verrà sbloccato solo una volta perfezionatosi il pagamento integrale;

3. raggiungendo un accordo con la controparte. In questo caso, non vi sono limiti o modalità imposti dalla legge, in quanto è il creditore ad accettare una modalità di pagamento particolare o una nuova garanzia accessoria all'obbligazione principale del debitore.
Certamente, la fideiussione rilasciata da un soggetto che appaia solvente è un buon modo per ottenere dal creditore l'interruzione di ogni attività di recupero coatto delle somme ingiunte. Tuttavia, è una scelta del creditore quella di procedere esecutivamente anche in caso di offerta di una fideiussione, in quanto il pignoramento può essere legalmente evitato solo nei due modi sopra indicati. Tutto il resto è lasciato al buon senso e all'accordo tra le parti.

Valter C. chiede
mercoledì 06/07/2011 - Piemonte
“In merito alla conversione del pignoramento mobiliare, quale iter deve seguire il pignorato quando, durante il periodo di conversione (dopo udienza), decide di rinunciare all'istituto della conversione avendo trovato una soluzione migliore per assolvere al debito ? Grazie cordiali saluti”
Consulenza legale i 07/07/2011

A seguito dell'istanza di conversione, la procedura esecutiva rimane sospesa. Dalla legge non è prevista la facoltà di rinuncia da parte del debitore alla conversione del pignoramento mobiliare da esso richiesto.

Tuttavia, in base alla esplicita previsione del quinto comma dell’art. 495 c.p.c. si verifica la decadenza nel caso in cui il debitore non esegua il versamento della somma nel termine stabilito dal giudice oppure, nell’ipotesi di conversione rateale, ritardi di oltre quindici giorni il pagamento di una sola delle rate.

In tal caso sebbene la decadenza sia automatica, è necessario che sia dichiarata con un provvedimento giudiziale. Le somme versate vengono a far parte del compendio pignorato. Verificatasi la decadenza, il giudice dispone senza indugio la vendita dei beni pignorati, su istanza del creditore pignorante o di un creditore munito di titolo esecutivo.

Quindi, il debitore o fa in modo che si realizzi la decadenza dal beneficio della conversione (attenzione, però, una nuova istanza di conversione non potrebbe più essere reiterata e verrebbe dichiarata inammissibile).

Altrimenti, l’unica alternativa sembra essere che il debitore presenti lui stesso un’istanza di parte al G.E. per azionare la vendita (o per procedere alla soluzione che concretamente si è valutata più opportuna), per dare impulso alla procedura esecutiva sospesa.


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