Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore (1).
All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [disp. att. 157] (2).
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (3).
Note
(1)
In seguito alla notifica del titolo e del precetto, il debitore può evitare il pignoramento effettuando il pagamento del dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario, adempiendo così, seppur tardivamente, alla obbligazione in forza della quale il creditore si stava attivando coattivamente. Si precisa che il pagamento deve avvenire in denaro contante a garanzia del buon fine e, una volta effettuato il pagamento, si avranno effetti liberatori immediati.
Tale forma di pagamento è prevista per qualsiasi tipo di esecuzione, tuttavia può attuarsi concretamente solo nell'espropriazione mobiliare. Invero, visto che è necessario che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell'inizio del pignoramento, solo in tale tipo di espropriazione può effettuarsi tempestivamente. Non risulta, altresì, possibile, nei casi in cui la notifica non avviene di persona, ma tramite servizio postale, come può verificarsi nell'epropriazione immobiliare o presso terzi.
(2)
Se il pagamento viene effettuato con riserva di restituzione delle somma non si produrrà l'effetto liberatorio di cui alla nota 1, poichè in tal caso non vi è in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione dello stesso. Invero, in dottrina risulta assai dibattuta la qualificazione dello scopo di tale riserva. Secondo parte della dottrina, la disposizione in esame sarebbe superflua, in quanto la riserva di ripetere le somme è già prevista dall'art.
2033 c.c.. Diversamente, secondo altra parte della dottrina, la riserva è stata prevista al fine di evitare l'acquiescenza alla sentenza e la conseguente perdita del diritto all'impugnazione.
(3)
Nel caso contemplato al terzo comma è bene precisare che l'intento del debitore non è quello di evitare il pagamento ma, ad esempio, quello di sollevare opposizione. In questo caso, la norma in esame gli dà la possibilità di evitare il pignoramento dei suoi beni versando una somma di denaro nella misura prevista. La somma in tal caso versata, non ha lo scopo di evitare il pignoramento ed estinguere il proprio debito, bensì costituisce l'oggetto del pignoramento in sostituzione dei beni del debitore. In tal caso, infatti, si viene a creare un pignoramento vero e proprio con la sola particolarità che diventa superflua la fase della vendita.