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Articolo 632 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Effetti dell'estinzione del processo

Dispositivo dell'art. 632 Codice di procedura civile

Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591bis (1).

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti (2); se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore (3).

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma (4).

Note

(1) Il primo comma è stato inserito dalla L. 302/1998.
(2) L'estinzione che si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione comporta l'inefficacia di tutti gli atti compiuti con l'effetto dell'eliminazione del vincolo del pignoramento sui beni che così rientrano nella disponibilità del debitore. Infatti, il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvede alla liquidazione delle spese sostenuta delle parti. Gli unici atti che non vengono meno sono quelli compiuti dal custode.
(3) Se l'estinzione o la chiusura anticipata del processo avvengono dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche se provvisorie, restano comunque validi ed efficaci gli effetti di tali atti nei confronti dei terzi. Infatti, la ratio è quella di tutelare i terzi che sono venuti a contatto con la procedura esecutiva conferendo loro posizioni meritevoli di tutela.
(4) L'ultimo comma della norma in esame rinvia all'art. 310, pertanto, le spese del processo esecutivo sono a carico delle le parti che le hanno anticipate in quanto sono proprio queste che con la rinuncia e l'inattività determinano l'estinzione.

Massime relative all'art. 632 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13176/2021

Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, disposta l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/09/2017).

Cass. civ. n. 27031/2014

In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con cui, successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell'estinzione).

Cass. civ. n. 19638/2014

In tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione. (Rigetta, Trib. Bolzano, 29/04/2008).

Cass. civ. n. 19270/2014

In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell'art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l'opposizione all'esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 15761/2014

Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.

Cass. civ. n. 26185/2011

L'art. 632, secondo comma, periodo secondo, c.p.c., relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso di assegnazione di crediti, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nei confronti del creditore procedente (o agente in sostituzione, a norma dell'art. 511 c.p.c.), poiché l'ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una "somma ricavata" da distribuire, e che l'estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore. L'estinzione tipica della procedura esecutiva, che preceda l'assegnazione, travolge, invece, ai sensi del primo periodo dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., gli atti già compiuti, compreso il pignoramento.

Cass. civ. n. 16714/2009

Gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all'estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l'ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2), c.p.c., é necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest'ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria.

Cass. civ. n. 16711/2009

In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo é dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 20836/2006

L'articolo 95 c.p.c. nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632 ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo).

Cass. civ. n. 16376/2005

La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio — stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito — che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Cass. civ. n. 7764/2005

In base al disposto degli articoli 632 e 310 c.p.c., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall'inattività.

Cass. civ. n. 5325/2003

In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 c.p.c. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 c.p.c.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 legge n. 302 del 1998 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore.

Cass. civ. n. 1109/2003

In materia di disciplina delle spese nel caso di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 12, legge n. 302 del 1998, nella parte in cui prevede che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, se richiesto, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, non stabilisce un'eccezione alla regola generale fissata dall'ultimo comma (mediante rinvio all'art. 310, quarto comma, c.p.c.), in virtù della quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sopportate, ma ne permette la liquidazione esclusivamente qualora, in forza di ulteriori norme, nonostante l'estinzione del processo, una delle parti abbia il diritto di ottenerne dalle altre il rimborso. Pertanto, nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l'accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

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E. R. chiede
lunedì 17/01/2022 - Lazio
“Quando è esecutiva una ordinanza di estinzione di un processo esecutivo c/o terzi emessa per mutazione, con sentenza di appello, di sentenza che ha costituito titolo esecutivo della procedura? solo dopo il trascorrere del tempo (20 gg.) per eventuale opposizione agli atti esecutivi?
Quando il custode(una banca) deve restituire il deposito pignorato?”
Consulenza legale i 23/01/2022
Riguardo ai rimedi esperibili contro l’ordinanza che dichiari l’estinzione della procedura esecutiva, Cass. Civ., Sez. VI - 3, ordinanza 20/02/2019, n. 4961 ha chiarito che “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.”.
Nel nostro caso, dunque, l’eventuale opposizione - come prospettato nel quesito - dovrebbe essere proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Ora, secondo l’art. 618, comma 2 c.p.c. il giudice dell’esecuzione, all'udienza, dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili, come, nel nostro caso, la sospensione del provvedimento opposto. Dal che può desumersi, ad avviso di chi scrive, che l’ordinanza emessa sia esecutiva, salvo essere sospesa, ricorrendone i presupposti, in caso di proposizione dell’opposizione citata.
Del resto, ai sensi del secondo comma dell’art. 632 c.p.c., se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; in proposito, come ha chiarito Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2009, n. 16714, “gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all'estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l'ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., è necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest'ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria”.