Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione (1) nel suo provvedimento (2)(3).
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 522, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti.In ogni caso fornisce prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice (4).
Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto(5).
Note
(1)
La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'
art. 8 del c.p.c..
Il comma in analisi ha poi subito un'ulteriore modifica ad opera Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.
(2)
Il commissionario può procedere alla vendita solo per contanti, è inoltre tenuto a documentare lo svolgimento delle operazioni di vendita, come richiesto espressamente dal primo comma della norma in esame. Infine, egli può liberamente scegliere la forma di vendita che ritiene più opportuna, salvo l'obbligo di attenersi ad eventuali disposizioni dettate dal giudice.
(3)
Una volta esaurite le operazioni di vendita, il bene deve essere consegnato all'acquirente. Solo nell'ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella consegna materiale del bene, il commissionario potrà procedere ad una consegna simbolica.
Infine, nell'ipotesi in cui l'acquirente non corrisponda il prezzo di vendita questa resta valida ed efficace ed il commissionario sarà considerato personalmente responsabile.
(4)
Comma così sostituito dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132. A norma dell'art. 23 del citato provvedimento tali disposizioni si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
(5)
E' il giudice a determinare con decreto il compenso del commissionario, decreto che costituisce titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente che è obbligato ad anticipare il compenso. In tema di compenso del commissionario, inoltre, è bene precisare che, nonostante si tratti di un ausiliario del giudice, non trovano applicazione le norme previste per la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici, ai periti e agli altri ausiliari.