Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5867 del 8 novembre 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c., venendo meno la fase della vendita (ormai inutile) e, conseguentemente, l'udienza per determinarne le modalitą, il limite temporale per il tempestivo intervento di altri creditori nell'esecuzione č costituito dall'udienza che, ai sensi del secondo comma del citato art. 495, il giudice dell'esecuzione deve fissare per sentire le parti, prima di emettere l'ordinanza di conversione.

(massima n. 2)

La conversione del pignoramento ha l'effetto di sostituire, nel vincolo, una somma di denaro - pari all'importo delle spese e dei crediti - al bene oggetto del pignoramento, il quale, pertanto, permane, vincolando, dopo la sostituzione, la somma depositata al soddisfacimento dei crediti per cui si procede, comprensivi degli interessi e delle spese. Conseguentemente l'iter procedurale deve proseguire fino a tale soddisfacimento che - restando soppressa la sola fase della vendita, ormai inutile - avviene con la distribuzione della somma di denaro, depositata in sostituzione del bene pignorato, fra il creditore pignorante e quelli intervenuti, senza che una tale fase possa essere omessa, mentre le controversie di cui all'art. 512 c.p.c., attinenti alla sussistenza o all'ammontare di uno o pił crediti ovvero di diritti di prelazione, vanno sollevate soltanto nel corso di essa.

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