Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 494 del 22 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973, è ammissibile la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dell'esecuzione esattoriale e non possono perciò consistere nel differimento della data dell'incanto stabilita dall'esattore.

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