Cassazione civile Sez. III sentenza n. 65 del 10 gennaio 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo di espropriazione mobiliare, in occasione dell'emanazione del provvedimento di conversione del pignoramento, il debitore che, a norma dell'art. 495 c.p.c., ha chiesto la conversione ha interesse a sentir dichiarare il difetto di legittimazione del creditore intervenuto al fine di escludere il credito dello stesso dal computo della somma che deve essere sostituita alla cosa pignorata. Pertanto, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi su tale questione, procedendo al controllo dei requisiti di certezza, liquiditą ed esigibilitą dei crediti, quali costituiscono requisiti essenziali di legittimazione all'intervento dei creditori nel processo esecutivo.

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